Cassazione Penale, Sentenza n. 31876/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena. La difesa contestava l'eccessività della pena in rapporto al minimo edittale, l'aumento della pena per il concorso formale ritenuto e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si rappresentava inoltre che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti per timore per la propria incolumità e non aveva voluto rivelare il nome della persona per la quale trasportava la droga, circostanza che a suo avviso non poteva essere valutata negativamente
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la sentenza impugnata (che aveva già confermato la pronuncia del G.U.P. di Modena): Nadif è stato ritenuto responsabile, in concorso, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per la detenzione ai fini di spaccio di circa 257 grammi di cocaina (concomitante detenzione di circa 7 kg di hashish). In sede di giudizio abbreviato, dopo la riduzione, la pena complessiva è stata determinata in anni 4, mesi 8 di reclusione e € 20.000 di multa. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla determinazione della pena (discernimento operato con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valutazione della quantità di stupefacente e dell'ulteriore carico di hashish) e ha condiviso la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (gravità del fatto, comportamento e vincolo con l'ambiente delinquenziale). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Riconoscimento del concorso di persone nel reato: la responsabilità del ricorrente è stata valutata in concorso con altri, giustificando l'applicazione combinata delle norme penali
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Normativa sugli illeciti relativi agli stupefacenti: applicata per la detenzione ai fini di spaccio sia della cocaina (circa 257 g) sia dell'hashish (circa 7 kg), con conseguente determinazione della pena base e degli aumenti previsti per la quantità e le circostanze
Codice penale, art. 133
Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito in quanto ha richiamato e applicato i criteri di cui all'art. 133 (gravità del fatto, capacità a delinquere, quantità di stupefacente), senza necessità di più ampia spiegazione perché la pena non risultava eccedente la misura media edittale in modo macroscopico
Codice di procedura penale, art. 616
Predisposizione dell'onere di versare la somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, come sanzione per l'impugnazione ritenuta infondata
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte per valutare la legittimità dell'imposizione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere viziata la determinazione della somma
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione richiede una motivazione dettagliata sui criteri dell'art. 133 c.p. solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale; diversamente è sufficiente richiamare i criteri e spiegare in termini generali la gravità del fatto
- La presenza di quantitativi rilevanti di stupefacente e la concomitante detenzione di più tipologie di droga possono giustificare aumenti della pena anche se il punto di partenza (pena base) è solo modestamente superiore al minimo edittale
- L'ammissione degli addebiti non garantisce automaticamente le attenuanti generiche: se l'ammissione è limitata o accompagnata da elementi che indicano persistenza di legami con l'ambiente criminoso, il giudice può legittimamente rifiutare le attenuanti
- La semplice dichiarazione di timore per la propria incolumità non è sufficiente, di per sé, a escludere la rilevanza negativa del comportamento del ricorrente; occorrono elementi probatori che attestino il concreto stato di costrizione o pericolo
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso l'imposizione di oneri economici (spese e contributo alla Cassa delle ammende): chi impugna dovrebbe valutare la fondatezza delle censure alla luce della giurisprudenza consolidata per evitare tali conseguenze
- Per contestare la determinazione della pena in Cassazione è utile mettere a fuoco errori di diritto o profili motivazionali macroscopicamente insufficienti, non semplici dissensi sulla valutazione della gravità del fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →