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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31876/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena. La difesa contestava l'eccessività della pena in rapporto al minimo edittale, l'aumento della pena per il concorso formale ritenuto e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si rappresentava inoltre che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti per timore per la propria incolumità e non aveva voluto rivelare il nome della persona per la quale trasportava la droga, circostanza che a suo avviso non poteva essere valutata negativamente

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la sentenza impugnata (che aveva già confermato la pronuncia del G.U.P. di Modena): Nadif è stato ritenuto responsabile, in concorso, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per la detenzione ai fini di spaccio di circa 257 grammi di cocaina (concomitante detenzione di circa 7 kg di hashish). In sede di giudizio abbreviato, dopo la riduzione, la pena complessiva è stata determinata in anni 4, mesi 8 di reclusione e € 20.000 di multa. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla determinazione della pena (discernimento operato con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valutazione della quantità di stupefacente e dell'ulteriore carico di hashish) e ha condiviso la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (gravità del fatto, comportamento e vincolo con l'ambiente delinquenziale). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Riconoscimento del concorso di persone nel reato: la responsabilità del ricorrente è stata valutata in concorso con altri, giustificando l'applicazione combinata delle norme penali

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    Normativa sugli illeciti relativi agli stupefacenti: applicata per la detenzione ai fini di spaccio sia della cocaina (circa 257 g) sia dell'hashish (circa 7 kg), con conseguente determinazione della pena base e degli aumenti previsti per la quantità e le circostanze

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito in quanto ha richiamato e applicato i criteri di cui all'art. 133 (gravità del fatto, capacità a delinquere, quantità di stupefacente), senza necessità di più ampia spiegazione perché la pena non risultava eccedente la misura media edittale in modo macroscopico

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Predisposizione dell'onere di versare la somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, come sanzione per l'impugnazione ritenuta infondata

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte per valutare la legittimità dell'imposizione del contributo alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere viziata la determinazione della somma

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione richiede una motivazione dettagliata sui criteri dell'art. 133 c.p. solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale; diversamente è sufficiente richiamare i criteri e spiegare in termini generali la gravità del fatto
  • La presenza di quantitativi rilevanti di stupefacente e la concomitante detenzione di più tipologie di droga possono giustificare aumenti della pena anche se il punto di partenza (pena base) è solo modestamente superiore al minimo edittale
  • L'ammissione degli addebiti non garantisce automaticamente le attenuanti generiche: se l'ammissione è limitata o accompagnata da elementi che indicano persistenza di legami con l'ambiente criminoso, il giudice può legittimamente rifiutare le attenuanti
  • La semplice dichiarazione di timore per la propria incolumità non è sufficiente, di per sé, a escludere la rilevanza negativa del comportamento del ricorrente; occorrono elementi probatori che attestino il concreto stato di costrizione o pericolo
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso l'imposizione di oneri economici (spese e contributo alla Cassa delle ammende): chi impugna dovrebbe valutare la fondatezza delle censure alla luce della giurisprudenza consolidata per evitare tali conseguenze
  • Per contestare la determinazione della pena in Cassazione è utile mettere a fuoco errori di diritto o profili motivazionali macroscopicamente insufficienti, non semplici dissensi sulla valutazione della gravità del fatto

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