Sentenza n. 2020/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del 10 novembre 2025, relativa al procedimento di recupero di somme per prestazioni sanitarie fruite in asserita insussistenza dei requisiti per l’esenzione ticket
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario richiesta pagamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi della legge n. 241/1990, l’accesso agli atti posti a fondamento della richiesta di pagamento ricevuta il 15 ottobre 2025, comprendenti l’autocertificazione utilizzata dall’amministrazione, l’atto indicante la prestazione sanitaria e la relativa data, il conteggio della quota di compartecipazione alla spesa, gli ulteriori atti utilizzati nel procedimento e ogni documento presupposto, prodromico o connesso. L’istanza era finalizzata a valutare l’opportunità di agire in giudizio contro una pretesa creditoria ritenuta generica e potenzialmente illegittima. L’amministrazione non ha inizialmente riscontrato l’istanza e non si è costituita in giudizio. Nelle more del processo ha consentito l’accesso ai documenti indicati alle lettere b) e c), mentre non ha osteso, tra gli altri, l’autocertificazione di cui alla lettera a) e la restante documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento del diritto all’ostensione degli atti residui.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti sub b) e c), già messi a disposizione dall’amministrazione. Per la documentazione residua ha ritenuto il ricorso fondato. Ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, il ricorrente disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla richiesta di pagamento e alla necessità di valutare la tutela giudiziale dei propri interessi. Il giudice ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta per l’accesso è più ampia della posizione legittimante all’impugnazione e che l’accesso non deve essere necessariamente finalizzato alla difesa in un giudizio già instaurato, essendo sufficiente una utilità concreta per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in giudizio, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda giudiziale, spettando tale apprezzamento al giudice del merito. È stato quindi ordinato all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti amministrativi residui, ove esistenti. L’ASP è stata condannata al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione e non presuppone necessariamente un diritto soggettivo o un interesse legittimo. L’interesse può consistere nell’utilità della documentazione per la tutela, anche futura e giudiziale, di una posizione giuridicamente rilevante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti richiesti, ma non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso né coincide con l’interesse a impugnare un provvedimento.
- La strumentalità dell’accesso alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante va intesa in senso ampio: è sufficiente che la documentazione sia concretamente utile alla cura o alla difesa dell’interesse, anche in vista di un eventuale giudizio futuro.
- Quando l’accesso è richiesto per valutare o preparare un’azione giudiziaria, non spetta all’amministrazione né al giudice dell’accesso anticipare il giudizio sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda; tale valutazione compete al giudice eventualmente chiamato a decidere il merito.
- La sopravvenuta ostensione di alcuni documenti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali atti, mentre il giudizio resta procedibile e può essere accolto con ordine di esibizione per i documenti ancora non ostesi, ove esistenti.
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