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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41599/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da interventi eseguiti dal Comune per il consolidamento e il sopralzo di un argine in occasione di eventi alluvionali dell'aprile 2009, con spesa sostenuta pari a euro 300.000. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto che il Comune avesse agito in situazione di calamità naturale e che l'onere dovesse gravare sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, condannandola a tener indenne il Comune. La Presidenza ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, perché la controversia sarebbe derivata dall'esercizio di potestà pubbliche; secondo, denunciando la violazione dell'art. 108 d.lgs. n. 112/1998 e degli artt. 2, 3, 5 e 15 l. n. 225/1992, sostenendo che la legittimazione passiva dello Stato era stata affermata erroneamente, poiché lo stato di emergenza non era stato dichiarato per la provincia interessata e la disciplina vigente all'epoca attribuiva funzioni e oneri agli enti territoriali, non già allo Stato. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse indicato nel ricorso i motivi di appello, né riportato utilmente il contenuto dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; perciò non risultava assolto l'onere di specificare i motivi già devoluti al giudice d'appello, necessario nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. La Corte ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e precisando che non si applica il raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato per sostenere la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per radicare la giurisdizione amministrativa nelle controversie attinenti alla protezione civile.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Indicata come norma sul vizio dedotto in relazione alla giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.

  • art. 348 bis c.p.c.

    L'ordinanza di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione; tale provvedimento costituisce requisito processuale speciale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 348 ter, comma 3, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado quando l'appello è dichiarato inammissibile; comporta l'onere di indicare in modo analitico i motivi di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Impone l'esposizione chiara e completa dei fatti e del contenuto rilevante dell'appello per consentire il controllo sull'assenza di giudicato interno.

  • art. 283 c.p.c.

    Richiamato solo incidentalmente nella ricostruzione dell'iter processuale, in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

  • art. 108 d.lgs. n. 112/1998

    Invocato per sostenere che, nella disciplina del decentramento amministrativo, le funzioni di protezione civile e i relativi oneri sarebbero spettati agli enti territoriali.

  • artt. 2, 3, 5 e 15 l. n. 225/1992

    Richiamati dalla ricorrente come base normativa della disciplina della protezione civile vigente all'epoca dei fatti, per negare la riferibilità dell'obbligo di pagamento allo Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, poiché sono esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato con la norma sul raddoppio del contributo unificato, non applicato alle amministrazioni statali.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

  • L. n. 225/1992

    Citata quale disciplina della protezione civile ritenuta dalla ricorrente non idonea ad addossare allo Stato gli oneri dell'intervento eseguito dal Comune.

  • D.lgs. n. 112/1998

    Richiamato come fonte del federalismo amministrativo e della distribuzione delle competenze in materia di protezione civile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, dopo una declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., l'atto deve contenere l'espressa e analitica indicazione dei motivi di appello, perché solo così la Corte può verificare se sulle questioni dedotte si sia formato un giudicato interno.
  • L'omessa trascrizione o almeno puntuale indicazione dei motivi di appello e, se necessario, dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., integra un vizio di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto dei requisiti processuali speciali richiesti dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
  • L'onere di specificazione dei motivi di appello nel ricorso per cassazione è funzionale al controllo di legittimità sulla persistenza dell'oggetto devoluto e non contrasta con l'art. 6 CEDU, perché è prevedibile, non eccessivo e coerente con la funzione nomofilattica della Corte.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese segue la soccombenza; il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, che versano mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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