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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40165/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società cooperativa, poi confermata in reclamo dalla corte d'appello. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il suo stato di insolvenza e superata la soglia di fallibilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che non potesse parlarsi di insolvenza per il solo mancato pagamento di un credito, per di più contestato in quanto oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, e che l'istruttoria prefallimentare non dimostrasse un marcato sbilancio patrimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando il computo, ai fini della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, l. fall., degli interessi di mora sul credito monitorio e il rilievo attribuito ai debiti cambiari protestati, oltre a negare che il semplice protesto bastasse a provarli.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché la corte territoriale aveva escluso la ragionevole contestazione del credito della società istante, rilevando che la debitrice non aveva spiegato le ragioni della non debenza né prodotto l'opposizione a decreto ingiuntivo richiamata, e perché risultavano anche ulteriori debiti verso terzi e verso l'erario. Ha inoltre ribadito che lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva dell'imprenditore che può emergere anche da un solo inadempimento, purché significativo, e che la valutazione sullo sbilancio attivo/passivo è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione delle valutazioni probatorie; ha inoltre affermato che gli interessi maturati sul capitale devono essere inclusi nel computo dei debiti scaduti e non pagati ex art. 15 l. fall. e che la valutazione delle prove sui debiti cambiari attiene al merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 5 l. fall.

    Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'insolvenza non dipende dal mero numero dei creditori o delle obbligazioni inadempiute, ma da una situazione oggettiva di incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; la contestazione del credito, se ragionevole e specifica, può privare l'inadempimento del suo valore indiziario, imponendo un accertamento incidentale del credito.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    Nel verificare la soglia di fallibilità vanno computati i debiti scaduti e non pagati, compresi gli interessi maturati sul capitale dovuto; la contestazione della debenza non rileva se non incide sul serio sull'accertamento dell'insolvenza e sulla prova del debito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile censurare, sotto tale veste, la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando sia stato discusso in causa, a pena di inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Ai fini del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre il rigoroso rispetto degli oneri di produzione e indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice deve valorizzare la situazione oggettiva di incapienza del debitore e può fondarsi anche su un solo inadempimento, se esso è significativo e non seriamente contestato.
  • La mera pendenza di un'opposizione a decreto ingiuntivo non basta, di per sé, a escludere il rilievo del credito nel procedimento prefallimentare; occorre una contestazione specifica e ragionevole del credito.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o il convincimento del giudice di merito, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • Ai fini del superamento della soglia di fallibilità devono essere considerati anche gli interessi maturati sui crediti pecuniari scaduti e non pagati.
  • La scelta delle prove ritenute più persuasive e la valutazione della prova documentale o indiziaria, come i protesti cambiari, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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