Cassazione Penale, Sentenza n. 39767/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 29/01/2024 del Tribunale di Nola che li aveva dichiarati responsabili della contravvenzione prevista dagli artt. 110 cod. pen., 269 e 279 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e li aveva condannati a tremila euro di ammenda ciascuno. Le doglianze principali sono: (1) per la D'Ambrosio: contestazione della sua responsabilità affermando che ella era solo amministratrice formale mentre l'attività era gestita di fatto dal marito Guadagno; si denuncia inoltre un travisamento della prova in ordine all'individuazione del luogo dell'attività abusiva; (2) per entrambi: censura del rigetto dell'istanza di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con critica alla motivazione del Tribunale che avrebbe omesso di indicare quali requisiti dell'istituto difettassero nel caso concreto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile in quanto domanda di riedizione dei fatti già valutati in sede di merito: la rivalutazione del materiale probatorio non è consentita in sede di legittimità e la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratrice di diritto in quanto l'amministratore di fatto aveva condotto l'attività senza autorizzazioni e in locale urbanisticamente irregolare, è risultata congrua e non manifestamente illogica. Sulla questione dell'art. 131-bis cod. pen. la Corte ha invece ritenuto fondato il ricorso: il Tribunale aveva semplicemente negato la causa di esclusione senza indicare, in modo non apparente, quali elementi normativi mancassero, fornendo una motivazione insufficiente. Tuttavia, poiché il reato contestato (compiuto il 17/01/2019) è ormai estinto per prescrizione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta causa estintiva.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Ricorrenza della partecipazione per concorso di persone nel reato; citato come riferimento alla qualificazione della contravvenzione commessa in concorso
art. 269 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma del testo unico ambientale relativa alle emissioni o ad altre violazioni in materia ambientale; utilizzata per inquadrare l'illecito ambientale contestato
art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Ulteriore norma del d.lgs. n.152/2006 rilevante per la fattispecie contravvenzionale ambientale contestata
art. 131-bis cod. pen.
Norma relativa alla causa di esclusione della punibilità (esecuzione di determinate attività di ripristino o risarcitorie); la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il mancato riconoscimento dell'istituto, omettendo di indicare quali requisiti normativi fossero mancanti
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che si riducono a una diversa rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- L'amministratore di diritto di una persona giuridica può essere ritenuto responsabile per illeciti posti in essere dall'amministratore di fatto: la qualità formale non esonera dagli obblighi di vigilanza e di rispetto delle normative, specie in materia ambientale.
- Quando viene invocata l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve motivare adeguatamente, con riferimento ai singoli requisiti previsti dalla norma, spiegando quali elementi manchino; un mero enunciato negativo è motivo di censura in sede di legittimità.
- Se, anche in presenza di vizi di motivazione su questioni decisionali, il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per la sopravvenuta causa estintiva.
- In ipotesi di gestione di fatto dell'impresa, il comportamento conoscitivo e l'inerzia dell'amministratore di diritto di fronte a carenze autorizzative o irregolarità urbanistiche possono integrare un profilo di colpa ai fini della responsabilità dell'ente o dei suoi rappresentanti.
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