Cassazione Penale, Sentenza n. 10331/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del GUP di Trieste che, con rito abbreviato, aveva condannato Marta Milani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (in concorso con Fan Li) e le aveva riconosciuto, tra le altre, l'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. Il motivo del ricorso era la violazione di legge e il vizio di motivazione nella concessione di tale attenuante speciale: secondo il P.M. la Milani non aveva dato un contributo utile alle indagini (si era limitata a riportare fatti già noti e ad accusare il coimputato, già arrestato e confesso) e il giudice di merito non aveva fornito alcuna motivazione specifica a riguardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato il principio secondo cui per riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 è necessaria una collaborazione reale e utile alle indagini, non una semplice confessione o la descrizione di fatti secondari. Ha inoltre rilevato che il GUP aveva motivato la concessione dell'attenuante solo riguardo al coimputato Fan Li ma aveva omesso ogni motivazione specifica per la Milani. Per tali ragioni ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica, affinché siano colmate le carenze motivazionali. Le restanti statuizioni penali sono state lasciate indeterminate nella sentenza impugnata e non annullate.
Norme richiamate
codice penale, art. 110
Usato per indicare il concorso di persone nel reato (coautore/azione in concorso tra imputati) come rilevato nella contestazione a carico della Milani insieme a Fan Li.
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 e comma 3-quinquies
L'art. 12, comma 3-quinquies è l'attenuante speciale prevista per chi si adoperi a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori: la Corte precisa che il riconoscimento richiede una collaborazione reale e utile alle indagini, valutata in funzione delle cognizioni proprie del singolo imputato, e non si esaurisce in una semplice confessione o in informazioni già note.
codice penale, art. 62-bis
Riferimento alle circostanze attenuanti di carattere generale; nel caso di specie il GUP aveva riconosciuto attenuanti generiche fondate su resipiscenza e consapevolezza, che tuttavia non sostituiscono il necessario contributo alle indagini richiesto dall'attenuante speciale.
codice di procedura penale, art. 623, lett. d)
Norma richiamata per disporre il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari in diversa persona fisica, quando la Cassazione annulla per vizi che debbono essere sanati da un nuovo esame da parte di un diverso giudice.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso decisioni emesse nel rito abbreviato quando il vizio riguarda la determinazione della pena; tale ricorso è ammissibile anche se non viene mutato il titolo del reato.
- Per ottenere l'attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 non è sufficiente una confessione o l'accusa di un coimputato già arrestato: è richiesta una collaborazione reale e utile alle indagini, valutata in rapporto alle conoscenze specifiche del singolo imputato.
- La motivazione della concessione di attenuanti speciali deve essere specifica e distinta per ciascun imputato; l'omessa motivazione relativa a un coindagato importa vizio che può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Accusare un coimputato già arrestato o fornire fatti noti non integra di per sé il requisito della "collaborazione utile"; difesa e PM dovrebbero documentare in modo puntuale quali elementi nuovi o utili alle indagini sono stati forniti.
- In caso di annullamento per carenze motivazionali la Cassazione rinvia il giudizio a un diverso giudice (art. 623 c.p.p.) affinché sia effettuata una nuova valutazione con motivazione adeguata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10313/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10314/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10316/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10317/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10323/2025 del 14/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →