Sentenza n. 14687/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento, emesso il 13 dicembre 2022, notificato a mani il 14 dicembre 2022, con cui il Consolato Generale d'Italia ad -OMISSIS- rigettava l'istanza di rilascio di visto di ingresso per motivi di studio presentata dal sig. -OMISSIS- il 7 novembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio adottato da un Consolato Generale d’Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, sostenendo l’illegittimità della valutazione consolare circa l’insussistenza dei requisiti necessari all’ingresso in Italia per la frequenza di un corso universitario. L’amministrazione aveva rilevato che l’ammissione al corso di laurea era stata accettata dall’università con riserva, in attesa della verifica dei requisiti linguistici e dei titoli di studio; che non erano stati prodotti titoli di studio idonei; che l’alloggio era stato prenotato soltanto per il primo mese e a notevole distanza dalla sede del corso, senza prova del pagamento; che il biglietto aereo era di sola andata; che i movimenti sui conti personali del richiedente, inclusi versamenti in contanti e trasferimenti con altra richiedente il visto, non dimostravano entrate regolari e provenivano da fonti non verificabili; che la documentazione relativa alle garanzie economiche paterne non era stata prodotta in originale né corredata da traduzione legalizzata; e che il richiedente aveva già ricevuto un diniego per una precedente domanda di visto di studio. Il Consolato aveva inoltre considerato la sostanziale identità della pratica con quella presentata da altra richiedente, circostanza ritenuta indicativa di una possibile finalità di viaggio diversa dall’immatricolazione. Dopo il preavviso di rigetto, notificato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il richiedente non aveva depositato ulteriore documentazione idonea a dimostrare il mantenimento per l’intero periodo di studi. Il ricorso contestava quindi, in sostanza, la valutazione amministrativa sulla finalità del viaggio, sulla disponibilità dei mezzi economici, sull’alloggio, sull’assicurazione e sull’effettiva iscrizione universitaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che le doglianze non fossero idonee a superare l’impianto motivazionale del diniego. La decisione valorizza complessivamente: l’ammissione universitaria con riserva; l’assenza di titoli di studio adeguatamente documentati; la precarietà della sistemazione abitativa e del viaggio di ritorno; l’insufficienza e la non verificabilità delle disponibilità economiche personali; l’irregolarità formale e sostanziale della documentazione finanziaria del genitore; il precedente diniego e le anomalie derivanti dalla presentazione di una domanda sostanzialmente gemella da parte di altra richiedente. Il giudice ha ritenuto pertanto non dimostrati i requisiti economici e la concreta finalità di studio richiesti dalla disciplina sui visti d’ingresso per motivi di studio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Disciplinano, secondo il provvedimento, il rilascio dei visti e dei titoli di soggiorno connessi alla frequenza di studi in Italia, inclusi i requisiti sostanziali per lo studente straniero.
artt. 40, comma 9, lettera a), 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Sono richiamati quali disposizioni regolatrici del rilascio del visto di studio di lunga durata e della documentazione necessaria.
art. 4, comma 2, e Allegato A, punto 15, decreto interministeriale n. 850/2011
Sono richiamati per la disciplina dei requisiti e della documentazione relativi ai visti d’ingresso per studio.
art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla necessità di un’adeguata copertura assicurativa sanitaria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato notificato prima dell’adozione del diniego; il richiedente non ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dimostrare il mantenimento durante il periodo di studi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei dati personali particolari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella pubblicazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego di un visto di studio, la dimostrazione dei requisiti economici deve essere concreta, attendibile e riferita all’intero periodo di soggiorno; movimenti bancari anomali o provenienti da fonti non verificabili non sono sufficienti a comprovare la disponibilità dei mezzi di sussistenza.
- La documentazione economica proveniente da familiari può essere valutata negativamente quando non sia prodotta in forma autentica e non sia corredata dalla traduzione legalizzata richiesta, ove tali elementi impediscano di verificarne l’attendibilità.
- L’ammissione a un corso universitario con riserva, subordinata alla verifica dei requisiti linguistici e dei titoli di studio, non dimostra di per sé la definitiva sussistenza della finalità di studio posta a fondamento della domanda di visto.
- Nel valutare una domanda di visto per studio, l’amministrazione può considerare complessivamente la precarietà dell’alloggio, l’assenza di un titolo di viaggio di ritorno, precedenti dinieghi e anomalie documentali o fattuali che mettano in dubbio la reale finalità del viaggio.
- Quando, a seguito del preavviso di rigetto, il richiedente non produce documentazione ulteriore idonea a superare le criticità economiche evidenziate dall’amministrazione, il diniego può fondarsi sulla persistente mancata dimostrazione dei requisiti richiesti.
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