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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13223/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta per l'anno d'imposta 2011 e la determinazione della confisca per equivalente. Deduceva: (i) che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze avrebbe costituito legittimo impedimento e quindi sospeso la prescrizione per un periodo fino a 60 giorni, con conseguente estinzione della residua imputazione per il 2011; (ii) che nella misura della confisca era stato illegittimamente ricompreso l'importo corrispondente a fatture (della OTELLO INGROSSO) che non erano confluite nelle dichiarazioni dei redditi della ditta, e che pertanto non potevano essere considerate a base della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (adesione all'astensione): ha confermato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva non configura legittimo impedimento e, pertanto, non opera il limite massimo di 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha accolto la censura: ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse erroneamente incluso tra gli importi confiscabili le somme relative alle fatture apparentemente emesse dalla OTELLO INGROSSO, poiché tali fatture non erano confluite nelle dichiarazioni fiscali. Ciò comporta che, alla luce della natura sanzionatoria della confisca per equivalente e della giurisprudenza condivisa sul rapporto tra confisca e prescrizione, il reato relativo all'anno 2011 è ormai prescritto. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e ha revocato la confisca.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen. (richiamato in relazione al limite di 60 giorni per legittimo impedimento)

    art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

    La Corte ha ribadito che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non costituisce legittimo impedimento; quindi, quando il giudice rinvia l'udienza per tale motivo la prescrizione resta sospesa fino alla successiva udienza senza applicare il limite massimo di 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la disposizione, per quanto riguarda la confisca per equivalente con componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023 (Falconi); Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023 (Sammarini); Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)

    Forniscono i principi: (i) adesione ad astensione non = legittimo impedimento; (ii) la conferma o modifica della confisca per equivalente può incidere sul decorso della prescrizione dei reati che la giustificano; (iii) la norma di cui all'art. 578-bis non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore a uno sciopero/astensione dalle udienze non costituisce di per sé legittimo impedimento a comparire; non opera il limite massimo di 60 giorni previsto per gli impedimenti riconosciuti dall'art. 159 c.p.
  • Per la determinazione della confisca per equivalente devono essere considerate solo le somme effettivamente riconducibili all'imposizione evasa (es. voci confluite nelle dichiarazioni fiscali); elementi non confluiti nelle dichiarazioni non possono costituire autonomo fondamento per la confisca.
  • La conferma o ricalcolo della confisca per equivalente può far decorrere la prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento: se il termine prescrizionale si è intanto esaurito, la Cassazione può annullare la condanna senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le norme introdotte dopo la commissione dei fatti che attribuiscono alla confisca per equivalente una natura sostanziale non sono applicabili retroattivamente ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In sede di ricorso per cassazione è essenziale controllare sia la correttezza della quantificazione patrimoniale (per la confisca) sia le implicazioni temporali in ordine alla prescrizione: una modifica della confisca in sede di legittimità può avere effetti estintivi sui reati se il dies a quo del termine prescrizionale è già trascorso.

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