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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento a) del decreto n-OMISSIS- e notificato in pari data, nonché il parere di verifica in esso citato, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto – 7° Divisione – 1° Sezione, condividendo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.43067/2019 reso nell’adunanza n.-OMISSIS-, ha decretato che l’infermità “-OMISSIS-” sofferta dal ricorrente è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio. b) di tutti gli atti e i provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale e il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio relativi al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il TAR Lazio, con ordinanza comunicata il 18 ottobre 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Sicilia, applicando il foro del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. Il ricorrente aveva notificato l'atto di riassunzione il 14 novembre 2024 e lo aveva depositato presso il TAR Sicilia il 13 dicembre 2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile tardività della riassunzione, poiché il deposito era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza declinatoria. Non sono stati esaminati i vizi sostanziali dedotti contro il diniego di dipendenza da causa di servizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per tardività dell'atto di riassunzione. L'art. 15, comma 4, c.p.a. impone, in caso di declaratoria di incompetenza, la riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nel processo amministrativo la costituzione del rapporto processuale davanti al giudice dichiarato competente si perfeziona con il deposito dell'atto; pertanto, entro il termine perentorio, non è sufficiente notificare l'atto alle altre parti, ma occorre anche depositarlo presso la segreteria del nuovo giudice. Poiché l'ordinanza del TAR Lazio era stata comunicata il 18 ottobre 2024 e il deposito presso il TAR Sicilia era avvenuto il 13 dicembre 2024, la riassunzione è stata ritenuta tardiva. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi, in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    c.d. foro del pubblico impiego

    Il criterio territoriale del foro del pubblico impiego è stato applicato per individuare il TAR competente per la controversia relativa al rapporto di pubblico impiego.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il processo debba essere riassunto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza

    La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza declinatoria; il termine è perentorio e richiede, entro la sua scadenza, sia la notificazione sia il deposito dell'atto presso il nuovo giudice.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    La tardività dell'atto di riassunzione comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha rilevato d'ufficio la possibile causa di estinzione, sottoponendola al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando un giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza e individua il giudice competente, la riassunzione deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
  • Nel processo amministrativo, ai fini del rispetto del termine per la riassunzione, non è sufficiente notificare l'atto alle altre parti: entro il termine deve essere effettuato anche il deposito dell'atto presso la segreteria del giudice dichiarato competente, poiché solo con il deposito si costituisce il rapporto processuale davanti a tale giudice.
  • Il deposito dell'atto di riassunzione oltre il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., senza esame dei motivi concernenti il merito dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardività

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