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Decreto dirigenziale n. 494 del 25/11/2025

Specifiche linee guida operative per l’esecuzione dei controlli tecnici sui trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva un allegato con linee guida operative per i controlli tecnici/revisioni dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce (categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5) con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h. Le linee guida precisano metodologia di prova, attrezzature utilizzabili e soglie di esito per impianto frenante, dispositivi elettrici/illuminazione ed emissioni, e fissano decorrenza e scadenze graduali per l’adeguamento del calendario delle revisioni. Per l’avvio del sistema sono previste regole transitorie sia per i centri pubblici sia per quelli privati, con uso del decelerometro in casi specifici e con temporanea ammissione di autocertificazione del costruttore per i banchi prova-freni a piastre in fase di omologazione/estensione.

Linee guida operative per la revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5

Linee guida operative per la revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce

Il decreto approva, tramite l’Allegato A, linee guida operative per l’esecuzione dei controlli tecnici sui trattori agricoli a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h e utilizzati principalmente su strade pubbliche. L’atto si pone in attuazione del D.M. 19 maggio 2017, n. 214, che recepisce la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici, e si raccorda con il regolamento (UE) n. 167/2013 sul mercato e l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

Base normativa e finalità

Nelle premesse vengono richiamati, oltre alla disciplina europea, il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione e il D.M. 19 maggio 2017, n. 214. Il decreto precisa che l’obiettivo è integrare la tabella di cui al punto 3 dell’Allegato I del D.M. n. 214/2017 con istruzioni operative specifiche, anche per definire i requisiti minimi dei luoghi di prova e l’utilizzo delle attrezzature omologate.

Ambito di applicazione

L’Allegato A riguarda i controlli tecnici dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Le indicazioni sono richiamate in modo espresso come applicabili ai veicoli con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h circolanti sulle strade pubbliche. Il testo evidenzia inoltre che quanto indicato per la categoria T5 deve intendersi valido anche per T1b, T2b, T3b e T4b ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, che ha abrogato la direttiva 2003/37/CE.

Contenuti del controllo tecnico

Il decreto organizza le istruzioni operative in tre aree principali, corrispondenti alle voci dell’Allegato I del D.M. n. 214/2017:

  • impianto di frenatura, con riferimento alle prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento;
  • impianto elettrico e parti del circuito elettrico, in particolare dispositivi visivi e di illuminazione;
  • emissioni nocive allo scarico, per motori ad accensione comandata e ad accensione spontanea.

Impianto di frenatura

Per la verifica del freno di servizio, del freno di soccorso e del freno di stazionamento il decreto ammette il banco prova-freni a rulli solo se compatibile con le dimensioni della carreggiata, dell’interasse e con le caratteristiche tecniche degli pneumatici, in particolare grado di scolpitura e tassellatura. Se tale compatibilità non sussiste, è obbligatorio l’uso del banco prova-freni a piastre. In quest’ultimo caso la velocità di ingresso sul banco deve essere compresa tra 4 e 7 km/h. Se il banco a piastre non è utilizzabile per motivi tecnici, è ammessa la prova su strada con decelerometro.

Per i veicoli omologati secondo il regolamento (UE) n. 167/2013 e immatricolati dal 1° gennaio 2016, l’efficienza minima del freno di servizio è fissata al 50%. Per i veicoli di categoria T5 omologati secondo la direttiva 2003/37/CE, il testo conferma la medesima soglia del 50%.

Quanto al freno di soccorso, se esso è inglobato nel freno di servizio il sistema fornisce direttamente il valore di efficienza risultante dalla prova del freno di servizio; l’esito è positivo se l’efficienza non è inferiore al 25%. Se invece il freno di soccorso è indipendente, è necessaria una prova ulteriore con esito positivo solo se l’efficienza non è inferiore al 25%.

Per il freno di stazionamento, se il comando di servizio e quello di soccorso sono in comune, si applicano le soglie del D.M. n. 214/2017, pari al 16% rispetto alla massa massima o al 12% rispetto alla massa massima della combinazione. Se invece il freno di soccorso è inglobato nel freno di stazionamento, entrambi devono risultare efficienti almeno al 25%.

Impianto elettrico e fari

Per i dispositivi visivi e di illuminazione, il decreto disciplina l’allineamento dei fari anabbaglianti. Quando l’attrezzatura denominata provafari non può operare perché il centro ottico dei proiettori è oltre l’altezza massima dello strumento, deve essere impiegato uno schermo posto a 15 metri dal veicolo. Se il trattore è dotato di quattro proiettori anabbaglianti, l’ispettore deve verificare visivamente che l’accensione sia consentita per due dei quattro fari. La prova è superata se sullo schermo si forma una linea di demarcazione luce-ombra all’altezza h/2, dove h è l’altezza del centro ottico da terra.

Emissioni allo scarico

Per i motori ad accensione comandata, la misurazione del CO avviene mediante analizzatore dei gas di scarico e la prova all’uscita del tubo di scappamento costituisce il metodo standard. In assenza di parametri di omologazione che fissino un limite di accettabilità, il valore del CO rilevato deve essere registrato nel referto di revisione esclusivamente a fini statistici. Se sulla carta di circolazione è riportato un limite massimo di CO, tale parametro diventa quello rilevante per l’esito della prova.

Per i motori ad accensione spontanea, la misurazione dell’opacità avviene con opacimetro in libera accelerazione, con motore disinnestato, cambio in folle e frizione innestata. Anche in questo caso, in assenza di valori di riferimento omologativi, il valore K rilevato va semplicemente annotato nel referto; se la carta di circolazione riporta un valore limite di opacità, esso costituisce il parametro di esito.

Dotazioni dei centri di controllo e regime transitorio

La parte seconda disciplina le attrezzature necessarie per i centri di controllo. I centri pubblici, cioè le sedi UMC, nelle more del completo approvvigionamento del banco prova-freni a piastre, sono autorizzati a usare il decelerometro. I centri privati che intendano svolgere revisioni di questi veicoli devono invece disporre necessariamente del banco prova-freni a piastre; solo se la prova non è completabile per anomalia tecnica, essa può essere conclusa con decelerometro.

Per la fase iniziale di applicazione, e fino al completamento dell’iter di omologazione o estensione dei banchi prova-freni a piastre, è ammessa l’autocertificazione del costruttore dell’apparecchiatura che attesti l’avvenuto aggiornamento del software e la presentazione della domanda al C.S.R.P.A.D. per il riconoscimento dell’estensione di omologazione.

Decorrenza e attuazione

Le previsioni operative dell’Allegato A si applicano dal 1° febbraio 2026. Il decreto fissa inoltre due scadenze transitorie per la sottoposizione ai controlli tecnici dei veicoli già immatricolati: entro il 30 giugno 2026 per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, e entro il 31 dicembre 2026 per quelli immatricolati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2027 il calendario dei controlli sarà determinato in base all’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.M. n. 214/2017.

Allegato tecnico

L’Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del decreto e contiene le istruzioni dettagliate per la revisione, con la finalità di uniformare la prassi degli operatori pubblici e privati e garantire la sicurezza dei veicoli durante le operazioni di controllo tecnico.

Punti principali

Finalità e ambito applicativo

Il decreto dà attuazione operativa al D.M. 19 maggio 2017, n. 214, integrandone l’Allegato I con istruzioni specifiche per i controlli tecnici dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente su strade pubbliche e con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

Decorrenza e calendario dei controlli

Le linee guida dell’Allegato A si applicano dal 1° febbraio 2026. I trattori immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 devono essere sottoposti ai controlli entro il 30 giugno 2026; quelli immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 entro il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 il calendario dei controlli sarà definito secondo l’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.M. 19 maggio 2017, n. 214.

Prove sull’impianto frenante

Per freno di servizio, soccorso e stazionamento sono richiamati i punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell’Allegato I del D.M. n. 214/2017. È ammesso il banco prova-freni a rulli solo se compatibile con carreggiata, interasse e caratteristiche degli pneumatici; in caso contrario è obbligatorio il banco prova-freni a piastre. Se necessario, e solo quando il banco a piastre non sia utilizzabile per motivi tecnici, è ammessa la prova su strada con decelerometro.

Soglie di esito per la frenatura

Per i veicoli omologati secondo il regolamento (UE) n. 167/2013 e immatricolati dal 1° gennaio 2016, la soglia minima di efficienza del freno di servizio è fissata al 50%. Per il freno di soccorso l’esito è positivo se l’efficienza non è inferiore al 25%. Per il freno di stazionamento si applicano, in via generale, le soglie del D.M. n. 214/2017 (16% rispetto alla massa massima o 12% rispetto alla massa massima della combinazione); se il freno di soccorso è inglobato nel freno di stazionamento, entrambi devono risultare non inferiori al 25%.

Controlli su fari e dispositivi elettrici

Per l’allineamento dei fari anabbaglianti, se l’altezza del centro ottico supera il limite dello strumento provafari, deve essere usato uno schermo posto a 15 metri. Se il veicolo ha quattro fari anabbaglianti, l’ispettore valuta visivamente che l’accensione sia consentita per due dei quattro proiettori. La prova è superata se la linea di demarcazione luce-ombra sullo schermo si colloca a quota h/2, dove h è l’altezza del centro ottico da terra.

Controlli emissioni e gestione dei valori

Per i motori ad accensione comandata la misurazione del CO avviene con analizzatore dei gas di scarico; in assenza di parametri di omologazione il valore rilevato è registrato nel referto a fini statistici, salvo che la carta di circolazione riporti un limite massimo. Per i motori ad accensione spontanea l’opacità si misura con opacimetro in libera accelerazione; anche in questo caso, se non esistono parametri di riferimento, il valore K è solo registrato, salvo diverso limite indicato sulla carta di circolazione.

Dotazioni minime dei centri di controllo

I centri di controllo pubblici (sedi UMC) possono usare, nelle more del completo approvvigionamento del banco prova-freni a piastre, il decelerometro. I centri privati che intendano effettuare queste revisioni devono disporre necessariamente del banco prova-freni a piastre; se la prova non si conclude per anomalia tecnica, è consentito completarla con decelerometro. Nel primo periodo di applicazione è ammessa l’autocertificazione del costruttore dell’apparecchiatura sull’aggiornamento software e sulla presentazione della domanda al C.S.R.P.A.D. per l’estensione di omologazione.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradaleautotrasporto

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