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Decreto dirigenziale n. 515 del 04/12/2025

È classificato per uso speciale il rimorchio, non atto al trasporto di cose, avente carrozzeria costituita da una attrezzatura permanentemente installata, atta all’attenuazione d’urto, agganciato ad una motrice avente una massa di almeno 10000 Kg, detto “attenuatore d’urto mobile”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto classifica come veicolo per uso speciale un rimorchio non atto al trasporto di cose, dotato di una carrozzeria costituita da un'attrezzatura permanentemente installata per l'attenuazione d'urto. Il mezzo deve essere sempre agganciato a una motrice con massa complessiva di almeno 10.000 kg. L'atto si fonda sulle definizioni del Codice della strada e del relativo regolamento, nonché sul verbale tecnico del CSRPAD e su un parere della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto in tema di segnalamento temporaneo su carrello trainato.

Classificazione per uso speciale del rimorchio "attenuatore d'urto mobile"

Riconoscimento di carrozzeria per uso speciale: attenuatore d'urto mobile

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione classifica come uso speciale un rimorchio non atto al trasporto di cose, dotato di attrezzatura permanentemente installata per l'attenuazione d'urto, denominato "attenuatore d'urto mobile". L'atto si colloca nell'ambito della disciplina del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, in attuazione delle norme sulle categorie speciali di autoveicoli e rimorchi.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama:

  • l'art. 54, comma 1, lettera g), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che individua gli autoveicoli per uso speciale;
  • l'art. 56, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, relativo ai rimorchi ad uso speciale;
  • l'art. 204, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che disciplina la classificazione dei rimorchi per uso speciale;
  • l'art. 204, comma 2, lettera s), del regolamento, in tema di veicoli rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero.

La decisione è adottata anche sulla base del verbale del CSRPAD n. 209381/RM-24 del 03/12/2024, con cui è stato riconosciuto, con visita e prova, un veicolo rimorchio di categoria O, non atto al carico, dotato di attrezzature per uso speciale per l'attenuazione d'urto. È inoltre richiamato il parere della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto prot. n. 31203 del 30/10/2025, relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo sistemato su carrello trainato.

Contenuto dispositivo

L'articolo unico dispone che è classificato per uso speciale il rimorchio:

  • non atto al trasporto di cose;
  • avente carrozzeria costituita da un'attrezzatura permanentemente installata;
  • idonea all'attenuazione d'urto;
  • da agganciare sempre a una motrice con massa complessiva di almeno 10.000 kg.

Il mezzo è qualificato espressamente come "attenuatore d'urto mobile".

Significato operativo

La classificazione produce effetti sul piano della qualificazione amministrativa del veicolo, consentendone l'inquadramento tra i rimorchi ad uso speciale. Il decreto è rilevante per l'impiego di tali mezzi nelle attività connesse alla sicurezza stradale e al segnalamento temporaneo, in particolare quando l'attrezzatura deve operare su carrello trainato.

Punti principali

Base normativa del riconoscimento

Il decreto richiama l'art. 54, comma 1, lettera g), e l'art. 56, comma 2, lettera d), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre all'art. 204, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Tali disposizioni consentono la classificazione di autoveicoli e rimorchi ad uso speciale e l'individuazione dei rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero.

Presupposti tecnici e istruttoria

Il provvedimento prende atto del verbale del CSRPAD n. 209381/RM-24 del 03/12/2024, che ha riconosciuto con visita e prova un veicolo rimorchio di categoria O, non atto al carico, dotato di attrezzature per uso speciale destinate all'attenuazione d'urto. È inoltre richiamato il parere prot. n. 31203 del 30/10/2025 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto sugli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo su carrello trainato.

Classificazione disposta

L'art. 1 classifica per uso speciale il rimorchio non atto al trasporto di cose, con carrozzeria costituita da una attrezzatura permanentemente installata idonea all'attenuazione d'urto, denominandolo "attenuatore d'urto mobile". Il mezzo deve essere agganciato a una motrice avente massa complessiva di almeno 10.000 kg.

Effetti operativi

La classificazione consente l'inquadramento del mezzo nella categoria dei veicoli per uso speciale ai fini della circolazione e dell'omologazione/classificazione amministrativa. Il decreto risulta quindi rilevante per l'impiego di tali rimorchi nelle attività di segnalamento e protezione temporanea in ambito stradale.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleautoveicoli e rimorchi ad uso speciale

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