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Decreto dirigenziale n. 501 del 04/12/2025

Modifica dell'art. 9 del Decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022 n° 40

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il decreto direttoriale MIT n. 40/2022 sul regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli. Interviene soprattutto sui contenuti e sulle modalità dei corsi di aggiornamento, sui termini di presentazione delle domande di ammissione all'esame e sulla gestione delle prove, introducendo anche un termine di 18 mesi tra prova scritta e prova pratica. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026 e non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Aggiornamento della disciplina dei corsi di aggiornamento e dell'esame per gli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli

Aggiornamento della disciplina degli ispettori dei centri di controllo privati

Il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna il decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, in materia di regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli. L'intervento è adottato in attuazione dell'Accordo del 17 aprile 2019 sui criteri di formazione degli ispettori e dell'articolo 6 del medesimo Accordo, che attribuisce alla Direzione generale per la motorizzazione il compito di definire indicazioni specifiche sui corsi di aggiornamento.

Base normativa e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sulle revisioni e sui controlli tecnici dei veicoli, richiamando in particolare:

  • la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  • la direttiva 2014/47/UE sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali;
  • l'articolo 80 del Codice della strada e le disposizioni regolamentari di attuazione;
  • il decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, che recepisce la direttiva 2014/45/UE;
  • il decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, recante la disciplina dell'aggiornamento professionale per gli ispettori;
  • il decreto ministeriale 21 settembre 2023, n. 237, che ha modificato la disciplina dei veicoli pesanti.

La finalità dichiarata è l'aggiornamento delle previsioni del D.D.G. n. 40/2022, con particolare riguardo ai contenuti formativi e alle regole di svolgimento dell'esame per gli ispettori autorizzati.

Modifiche ai corsi di aggiornamento

L'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 del D.D.G. n. 40/2022, stabilendo che il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione devono conformarsi allo standard formativo dell'Allegato A al D.M. 15 novembre 2021, n. 446, salvo le specifiche deroghe introdotte dal decreto.

Le ore e le materie minime previste per l'aggiornamento sono le seguenti:

  • aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal D.M. n. 214/2017: 4 ore;
  • figura giuridica dell'ispettore autorizzato: 2 ore;
  • valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione: 4 ore;
  • ispezioni visive sui veicoli: 4 ore;
  • veicoli ad uso speciale: 2 ore;
  • metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione: 2 ore;
  • macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici: 2 ore.

Sono inoltre individuati come moduli formativi obbligatori da svolgere in presenza:

  • valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione;
  • ispezioni visive sui veicoli;
  • macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici.

Nuove regole per l'ammissione all'esame

L'articolo 2 modifica l'articolo 14 del D.D.G. n. 40/2022. Al comma 2 la parola "quaranta" è sostituita con "sessantacinque"; il testo non specifica nel dettaglio il riferimento numerico interno, ma la modifica incide sul termine previsto dalla disposizione originaria.

Il comma 3 è riscritto integralmente e prevede che:

  • la domanda di ammissione all'esame sia presentata entro 40 giorni antecedenti la data fissata per l'esame;
  • la commissione competente valuti le pratiche entro i primi 25 giorni;
  • nei successivi 5 giorni sia consentita l'integrazione della documentazione;
  • nei 10 giorni finali sia concluso l'esame della documentazione integrativa.

Gestione della prova, assenze e ripetizione dell'esame

L'articolo 3 modifica l'articolo 15 del D.D.G. n. 40/2022.

In primo luogo, il nuovo comma 2 stabilisce che:

  • il candidato che non si presenta alla sede d'esame all'ora indicata nella convocazione è dichiarato assente;
  • se intende ripresentarsi, deve presentare formale istanza con il versamento della tariffa prevista per il diritto all'ammissione all'esame;
  • la stessa regola si applica al candidato che non superi la prova pratica e voglia ripresentarsi.

Sono poi apportate ulteriori modifiche testuali ai commi 12, lettera c), e 13, lettera c), con sostituzione di alcuni riferimenti numerici: "quattro" con "sei" e "due" con "tre".

Infine, è inserito il comma 14-bis, che introduce un termine massimo tra le due prove:

  • dopo il superamento della prova scritta, il candidato dispone di 18 mesi per sostenere la prova pratica;
  • se la prova pratica non viene sostenuta o non viene superata entro tale periodo, il candidato deve ripetere la prova scritta.

Decorrenza e oneri finanziari

Le disposizioni del decreto si applicano dal 1° gennaio 2026. Il provvedimento precisa inoltre che dalla sua attuazione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ambito soggettivo e impatto operativo

Il decreto interessa gli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati e, in via operativa, le strutture formative, le commissioni d'esame e gli organismi coinvolti nell'abilitazione e nell'aggiornamento professionale. Per gli operatori del settore, la novità principale consiste nell'adeguamento dei percorsi di aggiornamento e nella più puntuale disciplina dei termini e delle conseguenze connesse all'esame di abilitazione.

Punti principali

Aggiornamento dei corsi di formazione continua

Il decreto modifica l'articolo 9 del D.D.G. 16 febbraio 2022, n. 40, per adeguare il programma dei corsi di aggiornamento degli ispettori allo standard formativo dell'Allegato A del D.M. 15 novembre 2021, n. 446. Sono ridefinite le materie e le ore minime previste, con indicazione dei moduli formativi obbligatori da svolgere in presenza.

Nuova articolazione delle materie e delle ore

Il programma di aggiornamento comprende: aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal D.M. n. 214/2017 (4 ore), figura giuridica dell'ispettore autorizzato (2 ore), valutazione delle carenze/reportistica/certificato di revisione (4 ore), ispezioni visive sui veicoli (4 ore), veicoli ad uso speciale (2 ore), metrologia applicata e metrologia delle attrezzature (2 ore), macchine agricole e macchine agricole veloci sotto il profilo amministrativo e tecnico (2 ore). In presenza devono svolgersi obbligatoriamente i moduli su valutazione delle carenze, ispezioni visive e macchine agricole/macchine agricole veloci.

Modifiche ai termini di ammissione all'esame

L'articolo 14 del D.D.G. n. 40/2022 è modificato aumentando da 40 a 65 il termine indicato al comma 2 e riscrivendo il comma 3. La domanda di ammissione va presentata entro 40 giorni prima della data dell'esame; la commissione valuta le pratiche nei primi 25 giorni, consente eventuali integrazioni nei 5 giorni successivi e conclude l'esame della documentazione integrativa nei 10 giorni finali.

Regole sulla mancata presenza e sul reitero delle prove

L'articolo 15 è aggiornato prevedendo che il candidato assente all'orario di convocazione sia dichiarato assente e, per ripresentarsi, debba presentare formale istanza con il versamento della tariffa prevista. La stessa regola vale per chi non supera la prova pratica. Inoltre, vengono ampliati alcuni riferimenti numerici nei commi 12 e 13 e introdotto il nuovo comma 14-bis: dopo il superamento della prova scritta, il candidato ha 18 mesi per sostenere la prova pratica; in mancanza, deve ripetere la prova scritta.

Decorrenza e neutralità finanziaria

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026. Il decreto precisa che dalla sua attuazione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradaleformazione e abilitazionifinanziamenti e contributi

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