Ordinanza n. 331/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Crotone il 25 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Crotone, oltre agli atti presupposti, preparatori, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure di merito, riservando al giudizio definitivo ogni più approfondita valutazione. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto un pregiudizio consistente nella stigmatizzazione sociale derivante dall’avviso orale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando ogni approfondimento sulla fondatezza delle censure di merito, ha ritenuto che il pregiudizio allegato, consistente nella stigmatizzazione sociale, non fosse sufficientemente apprezzabile e, comunque, non fosse tale da prevalere sugli interessi primari della sicurezza e dell’ordine pubblico cui è preordinato l’avviso orale. È stato quindi escluso, allo stato, un apprezzabile periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; l’istanza è stata respinta per insussistenza di un apprezzabile periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un avviso orale può essere negata quando il pregiudizio allegato dal destinatario, quale la stigmatizzazione sociale, non risulti sufficientemente apprezzabile o non prevalga sull’interesse primario alla sicurezza e all’ordine pubblico perseguito dalla misura.
- La riserva di ogni più approfondita valutazione sulle censure di merito non impedisce al giudice cautelare di respingere l’istanza quando difetti, allo stato, un apprezzabile periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a misure preordinate alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico, il pregiudizio privato deve essere concretamente dimostrato e comparativamente idoneo a prevalere sugli interessi pubblici tutelati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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