Sentenza n. 4981/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità, previa adozione di misure cautelari, del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia in Pakistan sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad rispetto al procedimento finalizzato al rilascio di un visto per motivi di studio. Dopo la preiscrizione all’Università degli Studi di Bologna, egli aveva richiesto un appuntamento per poter formalizzare la domanda di visto, senza riuscire inizialmente a ottenerlo. Ha chiesto che l’Amministrazione fosse obbligata a fissare l’appuntamento e a provvedere sulla domanda entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo, da un lato, che non si fosse ancora formato il silenzio-inadempimento, poiché non era decorso il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, e, dall’altro, che la preiscrizione universitaria, anche se ottenuta con riserva, non garantisse né l’appuntamento né il rilascio del visto. Ha inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere perché, nelle more, l’appuntamento era stato fissato. Il ricorrente si è opposto, sostenendo che non fosse stato integralmente soddisfatto l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio relativo al procedimento unitario e bifasico finalizzato al rilascio del visto. In una memoria successiva ha inoltre precisato la domanda chiedendo la conclusione del procedimento con il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte cessato e in parte inammissibile. Quanto alla richiesta di ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nelle more del giudizio l’appuntamento era stato effettivamente concesso e il ricorrente era stato posto nella condizione di presentare la domanda. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione è tenuta a fissare celermente l’appuntamento quando richiesto, mentre il termine di novanta giorni per provvedere sul rilascio del visto decorre soltanto dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento. La domanda ulteriore, diretta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto, è stata dichiarata inammissibile: al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. n. 394/1999, sicché non poteva configurarsi l’inerzia in relazione alla decisione sul visto. La domanda cautelare era già stata respinta con precedente ordinanza, essendo venuto meno l’interesse a una pronuncia propulsiva dopo la fissazione dell’appuntamento. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’elevato flusso di domande gravante sull’Ambasciata in Pakistan e del conseguente contenzioso.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’adozione di una pronuncia propulsiva.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso, come avvenuto per la fissazione dell’appuntamento.
art. 5, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Il termine di novanta giorni per provvedere sul rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dalla fissazione dell’appuntamento; prima di tale presentazione non decorre il termine per la decisione sul visto.
Massime di principio
- Nel procedimento finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, l’Amministrazione ha l’obbligo di fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato, poiché tale appuntamento è necessario per consentire la formalizzazione della domanda.
- Il termine di novanta giorni per provvedere sul rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di appuntamento o dalla preiscrizione universitaria.
- Se, nelle more del giudizio sul silenzio, l’Amministrazione fissa l’appuntamento richiesto, la domanda diretta a ottenere tale adempimento diviene oggetto di cessazione della materia del contendere quando l’interesse sostanziale del ricorrente è stato integralmente soddisfatto.
- La domanda volta a ottenere la decisione sul rilascio del visto è inammissibile se, al momento della proposizione del ricorso, non era ancora decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di visto.
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