Cassazione Penale, Sentenza n. 1774/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rom eo Umberto impugna la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Matera (23/09/2020). La Corte di appello aveva ritenuto tardivo l'appello perché pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Matera il 19/01/2021, oltre il termine decadenziale (calcolato al 07/01/2021). Il ricorrente deduce che l'atto era stato invece depositato, nei termini, dal difensore presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro il 22/12/2020 e che, alla data del deposito, erano ancora in vigore gli artt. 582, comma 2, e 583, comma 2, cod. proc. pen., che consentivano il deposito presso la cancelleria del luogo in cui si trovavano l'imputato e il difensore e facevano valere la data di spedizione della raccomandata/telegramma come data di proposizione dell'impugnazione. La difesa deduce che la successiva abrogazione di tali norme (D.Lgs. n.150/2022) non può avere effetto retroattivo sull'impugnazione già proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabili, all'impugnazione proposta il 22/12/2020, le previsioni degli artt. 582, comma 2, e 583, comma 2, cod. proc. pen., allora vigenti, e ha rilevato che la Corte di appello aveva erroneamente considerato solo la data di ricezione presso il Tribunale che aveva emesso il provvedimento (Matera) ignorando il deposito tempestivo effettuato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro. Ha affermato che la successiva abrogazione delle norme operata dal D.Lgs. n.150/2022 non poteva retroagire sulle impugnazioni già presentate anteriormente alla sua entrata in vigore. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Potenza per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen., comma 2
Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato
Tale disposizione consentiva al difensore di depositare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovava l'imputato o il difensore; il deposito in quella sede produceva effetto di tempestività nei confronti del termine decadenziale
art. 583 cod. proc. pen., comma 2
L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma
Stabiliva che, se l'impugnazione era spedita mediante raccomandata o telegramma, la data di spedizione valeva come data di proposizione dell'impugnazione (utile per dimostrare la tempestività)
art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)
non presente nel testo integrale della sentenza ma richiamato come criterio di calcolo del termine decadenziale
Norma richiamata dalla Corte d'appello per calcolare il termine di impugnazione (45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza); la Corte di cassazione ha però osservato che tale calcolo non escludeva l'applicazione delle norme allora vigenti (art.582 e 583) che determinavano il termine di deposito rilevante
D.Lgs. n.150/2022 (art. 98, comma 1, lett. a) )
abrogazione di talune disposizioni del codice di procedura penale (tra cui art. 582 e art. 583)
La Corte ha ritenuto che l'abrogazione disposta dal decreto non potesse avere effetto retroattivo sulle impugnazioni proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, per cui le norme abrogate continuavano a regolare le impugnazioni già presentate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/20
richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto
Prevede la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; menzionata solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se un'impugnazione è stata depositata presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovavano l'imputato o il difensore, e ciò avveniva quando era ancora vigente l'art. 582 comma 2 c.p.p., quel deposito deve essere considerato valido e produttivo ai fini della tempestività dell'impugnazione
- Se l'impugnazione è stata spedita per raccomandata o telegramma quando era vigore l'art. 583 comma 2 c.p.p., la data di spedizione vale come data di proposizione dell'impugnazione
- L'abrogazione di norme processuali successive non si applica retroattivamente agli atti già compiuti antecedentemente alla loro entrata in vigore, salvo diversa esplicita disposizione
- Nel computo dei termini di impugnazione occorre verificare quale normativa era in vigore alla data di presentazione dell'atto: l'errore di un giudice che considera solo la data di arrivo presso la cancelleria dell'organo che ha emesso il provvedimento (ignorando il deposito tempestivo in altra cancelleria autorizzata) può determinare l'annullamento per vizio di diritto
- In caso di dichiarazione di inammissibilità basata su interpretazione erronea dei termini procedurali, la cassazione può annullare e rinviare per consentire la prosecuzione del giudizio nel rispetto della normativa applicabile al momento del deposito
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