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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13423/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale: 1) omessa considerazione della necessità di ulteriori accertamenti indicata dal curatore e mancata valutazione delle dichiarazioni spontanee sull'affidamento della contabilità al consulente fiscale; 2) mancata riqualificazione della fattispecie in bancarotta documentale semplice (art. 217 L.Fall.) e conseguente contestazione della decorrenza della prescrizione; 3) censura sulla dosimetria della pena e sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, ritenute motivate solo dal precedente penale e dall'omissione dei versamenti contributivi; 4) mancata motivazione rispetto al diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestamente infondato, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa: a) l'elemento oggettivo (lacune documentali determinate dall'amministratore, parte della contabilità mancante dopo il 31/12/2007); b) l'elemento soggettivo (dolo generico desumibile dall'omissione dell'aggiornamento delle scritture in periodo ravvicinato al fallimento e da condotte idonee a rendere non intellegibile il movimento degli affari, quali la redazione di un secondo bilancio «di migliore apparenza» e lo spostamento dell'attività su altra società); c) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato dal precedente penale e dalla sistematica omissione di versamenti nonostante una situazione economica positiva; d) il diniego della sospensione condizionale di pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, Legge fallimentare (L.Fall.)

    Norma che configura la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha interpretato l'articolo nel senso che richiede il dolo generico (consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renda impossibile la ricostruzione del movimento degli affari) e che tale dolo può essere desunto dalla condotta dell'amministratore che interrompe l'aggiornamento delle scritture in epoca prossima al fallimento.

  • art. 217, Legge fallimentare (L.Fall.)

    Norma che disciplina la bancarotta semplice; la Corte ha distinto le due fattispecie affermando che la riqualificazione in semplice presupporrebbe elementi idonei a provare colpa o negligenza e non dolo: nel caso concreto tali elementi non sussistevano.

  • art. 223, comma 1, Legge fallimentare (citato)

    Richiamato nell'intestazione come normativa collegata alla fattispecie di reato; nel contesto non è stata fornita una specifica interpretazione autonoma, ma fa parte del quadro normativo applicato per la responsabilità in materia fallimentare.

  • art. 2214 Codice Civile

    Norma sull'obbligo di tenuta dei libri contabili; la Cassazione ha richiamato il principio per affermare l'obbligo dell'amministratore di conservare e mettere a disposizione le scritture contabili, senza che il comportamento del curatore possa sostituirsi a tale obbligo.

  • art. 33 Legge fallimentare

    Richiama la relazione del curatore: la Corte ha considerato le osservazioni del curatore ma ha ritenuto che la riserva di acquisire ulteriori documenti non esoneri l'amministratore dalla responsabilità quando la documentazione disponibile era insufficiente.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul principio dell'onere della prova e valutazione dei fatti: citata nei motivi di ricorso; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la valutazione probatoria.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma relativa ai criteri di giudizio e all'accertamento della prova; il ricorrente lamentava la sua mancata applicazione ma la Cassazione ha ritenuto che i criteri fossero stati correttamente applicati dal giudice di merito.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nei motivi relativi alla rinnovazione istruttoria e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla necessità di integrazioni probatorie.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Cassazione ha dichiarato il ricorso generico e manifestamente infondato ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 62-bis Codice Penale

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che le circostanze personali favorevoli non fossero dimostrate e che il precedente penale e la condotta imprenditoriale ostassero al riconoscimento dell'attenuante.

Massime di principio

  • L'amministratore di una società fallita ha l'obbligo diretto di tenere e conservare la contabilità e di metterla a disposizione; la mancata disponibilità di scritture rende l'amministratore responsabilmente imputabile per bancarotta documentale, anche se era stata affidata la tenuta a un consulente esterno.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice si basa sull'elemento soggettivo: il dolo generico (consapevolezza che la confusione contabile impedisca la ricostruzione del patrimonio) integra la fattispecie fraudolenta, mentre la semplice può essere riconosciuta solo in presenza di colpa o negligenza senza elementi di intenzionalità.
  • La responsabilità del curatore fallimentare per lacune documentali non esonera automaticamente l'amministratore: per sollevare l'amministratore occorre indicare elementi specifici e provare dove e quali documenti il curatore avrebbe potuto acquisire.
  • Per ottenere la riqualificazione in una fattispecie meno grave o per ottenere attenuanti generiche è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici; argomentazioni generiche o riserve di indagine non sono sufficienti in Cassazione.
  • Precedenti penali significativi e condotte imprenditoriali sistematicamente illecite (es. omesso versamento di imposte/contributi) possono ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena.

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