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Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 28017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo illegittimo il sollecito di pagamento TARI 2015 notificato alla Modamilano Srl per le aree di magazzino e vendita del centro commerciale. La questione centrale era se i rifiuti da imballaggio prodotti dall'attività all'ingrosso fossero rifiuti speciali non assimilabili (escludendo la TARI) o se potessero essere assimilati ai rifiuti urbani per effetto del regolamento comunale (obbligo di conferire al servizio pubblico e applicazione della tariffa). Il Comune contestava altresì la validità della dichiarazione della società e la mancata applicazione, in ogni caso, della quota fissa della tariffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune: ha confermato il principio ormai consolidato che i rifiuti da imballaggi terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) non sono assimilabili ai rifiuti urbani e che i regolamenti comunali che prevedono tale assimilazione sono disapplicabili; ha ritenuto inoltre legittima la valutazione del giudice di merito secondo cui la società aveva dimostrato la prevalenza di imballaggi non assimilabili sulle superfici contestate. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto errata l'esclusione integrale della TARI: la parte variabile può essere esclusa per le superfici produttive prevalenti di rifiuti speciali, ma la quota fissa della tariffa (D.P.R. 158/1999) resta dovuta. Perciò ha cassato in parte la sentenza e rinviato alla CTR d'appello per determinare l'ammontare della quota fissa dovuta e per le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 147/2013 (art. 1 commi 639, 641, 649, 651, 684)

    art. 1, commi 639, 641, 649, 651, 684

    Stabilisce il presupposto della TARI e le esenzioni: sono escluse dalla base imponibile le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; la normativa TARI conserva continuità con i precedenti tributi e consente regolamentazione comunale per riduzioni e individuazione di aree produttive.

  • D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi)

    art. 21 (potestà di assimilazione)

    Storicamente ha disciplinato la specialità del regime degli imballaggi attribuendo la gestione ai produttori e consentendo, nella teoria, procedure di assimilazione; la giurisprudenza ha comunque ritenuto che per gli imballaggi terziari (e secondari senza raccolta differenziata) l'assimilazione ai rifiuti urbani è preclusa.

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

    art. 183, art. 218, art. 221, art. 224, art. 226

    Riconferma e dettaglia le definizioni e il regime speciale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio: definisce quando un imballaggio diventa rifiuto e limita il conferimento al servizio pubblico per i terziari (vietato) e per i secondari solo se non esiste raccolta differenziata; costituisce base normativa per escludere l'assimilazione comunale.

  • D.P.R. n. 158/1999

    Disciplina il metodo di calcolo della tariffa articolata in parte fissa e parte variabile: la parte fissa, riferita agli investimenti e ai costi generali del servizio, è dovuta anche se la parte variabile non si applica; la parte variabile è correlata alla quantità di rifiuti conferiti e può essere ridotta per rifiuti assimilati comprovati.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare regolamenti comunali illegittimi; usato per giustificare la disapplicazione delle previsioni regolamentari che assimilino imballaggi terziari agli urbani.

  • Codice civile e procedura: art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c.

    art. 2697 c.c.; artt. 112, 115, 132 c.p.c.

    Richiamati in tema di onere della prova, obblighi dichiarativi e regole di motivazione: il contribuente deve dichiarare e fornire elementi di verifica, ma la prova sostanziale può emergere anche in giudizio (formulari, contratti, perizie) e la motivazione del giudice di merito, se logica e congrua, è sindacabile limitatamente.

  • Art. 360 c.p.c. (commi 1 n.3 e n.4)

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4

    Norme sui mezzi di impugnazione in Cassazione: la Corte ricorda i limiti fra vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, ricondurre correttamente le doglianze all'uno o all'altro vizio procedurale.

Massime di principio

  • I rifiuti da imballaggi terziari (e i secondari se non è attivata la raccolta differenziata) non sono assimilabili per legge ai rifiuti urbani: i Comuni non possono legittimamente assoggettarli alla TARI nella parte variabile richiamando regolamenti che dispongano tale assimilazione.
  • L'esclusione dall'imposizione riguarda la parte variabile della TARI con riferimento alle superfici dove la produzione di rifiuti speciali non assimilabili è continua e prevalente; tuttavia la quota fissa della tariffa, destinata a coprire costi generali e investimenti del servizio, resta dovuta.
  • Il contribuente ha l'onere dichiarativo di indicare superfici e natura dei rifiuti (secondo la modulistica comunale), ma la prova della prevalenza e dello smaltimento privato può essere fornita anche in giudizio tramite formulari, contratti di smaltimento, perizie giurate e altri elementi istruttori; se il giudice di merito valuta tali elementi come probanti, la decisione è difficilmente rivedibile in Cassazione.
  • La distinzione tra 'imballaggi ancora utilizzabili' e 'rifiuti da imballaggio' è pragmatica: gli imballaggi diventano rifiuto solo al momento della dismissione o dell'intenzione/obbligo di disfarsene; solo allora operano le regole di assimilazione o esclusione.
  • I regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione degli imballaggi terziari agli urbani sono disapplicabili dal giudice tributario sulla base della normativa nazionale sul ciclo dei rifiuti.
  • In caso di contestazione dell'esenzione, il Comune può comunque richiedere in giudizio la parte fissa della tariffa; l'Amministrazione deve attenersi alle domande iniziali ma la decisione 'in diritto' può comportare la determinazione della sola quota fissa dovuta.

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