Cassazione Civile, Ordinanza n. 23382/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un assegno circolare emesso in favore della beneficiaria a soddisfazione di un credito per differenze retributive riconosciuto da un precedente titolo giudiziale. La beneficiaria ha agito chiedendo che l'ordinante fosse condannata al pagamento della provvista oppure alla riemissione dell'assegno, sostenendo che il titolo non era stato incassato entro i termini e che, per questo, si era prescritta l'azione ex art. 84 del r.d. n. 1736/1933. Il Tribunale ha rigettato la domanda, e la Corte d'appello ha confermato il rigetto rilevando la mancanza di prova sia del mancato incasso dell'assegno sia delle circostanze che avrebbero impedito il tempestivo incasso. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., r.d. n. 1736/1933, art. 324 c.p.c. e l. n. 266/2005, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non provato il mancato incasso e nel negare l'azionabilità del diritto al rimborso della provvista o alla riemissione del titolo scaduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la ricorrente non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla mancanza di prova della negligenza del debitore e della mancata allegazione di circostanze non imputabili che avessero impedito la riscossione. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione delle norme sull'assegno circolare, chiarendo che il principio sul diritto dell'ordinante al rimborso della provvista dopo la scadenza del termine triennale non implica, nel caso concreto, un obbligo del debitore di pagare nuovamente la provvista o di riemettere l'assegno, specie in assenza di prova del mancato pagamento del titolo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la ricorrente non ha assolto l'onere di contestare e dimostrare i fatti impeditivi del mancato incasso del titolo.
r.d. n. 1736/1933, art. 84
È richiamato per il termine di prescrizione dell'azione del beneficiario dell'assegno circolare contro l'istituto emittente, termine posto a base della disciplina invocata dalla ricorrente.
art. 324 c.p.c.
È invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nella motivazione esaminata.
l. n. 266/2005, art. 1, comma 343
La norma sul Fondo per gli assegni circolari non riscossi non esclude il diritto del beneficiario di agire per il pagamento nel termine di prescrizione decennale del credito originario; non impone un previo rimborso della provvista da parte del fondo per la soddisfazione del debito.
l. n. 266/2005, art. 1, comma 345-ter
Richiamato in combinazione con la disciplina dell'assegno circolare per affermare che il versamento degli assegni non riscossi al fondo avviene solo dopo la scadenza del termine triennale.
art. 1175 c.c.
Richiamato per affermare che anche il creditore deve conformarsi ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto, con rilievo della possibile negligenza nell'attivarsi per l'incasso del titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle deduzioni già svolte in appello non è sufficiente se non colpisce la ragione decisiva della decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di circostanze impeditive o di una condotta imputabile alla controparte, il ricorrente deve contestare puntualmente quel profilo probatorio, altrimenti il motivo è infondato o inammissibile per difetto di specificità.
- In tema di assegno circolare non riscosso, la disciplina sul rimborso della provvista e sul versamento al fondo di garanzia non trasforma automaticamente il debito originario in un obbligo dell'ordinante di pagare nuovamente la provvista o di riemettere il titolo: occorre distinguere tra azione del beneficiario, rimborso della provvista e presupposti di fatto del mancato incasso.
- Il dovere di correttezza può gravare anche sul creditore nell'attivazione per l'incasso del titolo; la mancata dimostrazione di circostanze non imputabili che abbiano impedito la riscossione può impedire l'accoglimento della domanda.
- La prescrizione del diritto al rimborso della provvista dell'assegno circolare e la preclusione del pagamento del titolo al beneficiario operano secondo la disciplina speciale richiamata, ma la loro applicazione presuppone l'accertamento del fatto storico del mancato incasso.
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