Cassazione Civile, Ordinanza n. 37163/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico veterinario che aveva prestato attività in favore di un'azienda sanitaria regionale con una serie di contratti di collaborazione. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda di riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione e condannando l'ente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, oltre alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul rilievo che il lavoratore non avrebbe allegato la misura dell'orario di lavoro osservato; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 e 2099 c.c., dell'art. 36 Cost. e di clausole del CCNL dell'area dirigenza medico-veterinaria, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto compensi nonostante la mancata prova dell'orario minimo e delle ore concretamente svolte, presupposto necessario anche per il riconoscimento economico invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'orario di lavoro costituiva un fatto costitutivo della domanda: non si trattava quindi di omessa pronuncia su un'eccezione, ma semmai di una censura sulla motivazione e sull'accertamento in fatto, da articolare diversamente. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che, trattandosi di compensi per lo svolgimento di fatto di un incarico dirigenziale, la flessibilità oraria propria di tale figura impedisce di escludere il riconoscimento almeno del trattamento fondamentale solo perché la prestazione non coincideva integralmente con l'orario di un dipendente subordinato. Inoltre, il ricorso era ritenuto non sufficientemente specifico quanto alle voci retributive contestate, non essendo chiarito quali emolumenti fossero stati indebitamente attribuiti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione riguarda un fatto costitutivo della domanda; l'accoglimento della domanda implica la valutazione di quel fatto, e l'eventuale censura va proposta sul piano della motivazione o dell'accertamento in fatto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità processuale per omessa pronuncia non è pertinente se la doglianza investe, in realtà, la valutazione di un fatto costitutivo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge può essere denunciata solo se la censura investe realmente l'applicazione delle norme indicate, non un mero dissenso sull'accertamento di fatto.
art. 2126 c.c.
Nel lavoro svolto di fatto, il trattamento economico può essere riconosciuto in relazione alla prestazione effettivamente eseguita; per un incarico dirigenziale, la flessibilità oraria non esclude il diritto almeno al trattamento fondamentale.
art. 2099 c.c.
Il compenso deve essere valutato in relazione alla natura della prestazione svolta di fatto e alla disciplina applicabile al rapporto/ incarico concretamente espletato.
art. 36 Cost.
Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; nel caso di incarico dirigenziale svolto di fatto, ciò giustifica il riconoscimento del trattamento economico fondamentale.
art. 16, co. 2, CCNL 8/6/2000
Richiamato come parametro della disciplina contrattuale dell'area dirigenza medico-veterinaria, senza che il ricorso chiarisse specificamente quale sua violazione fosse decisiva.
art. 14 CCNL 3/11/2005 Area Dirigenza Medico Veterinaria
Richiamato quale disciplina collettiva della dirigenza medico-veterinaria, ma la doglianza è stata ritenuta poco specifica quanto agli emolumenti contestati.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa all'esito della proposta del relatore e della camera di consiglio non partecipata.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la censura investe un fatto costitutivo della domanda: in tal caso il tema va veicolato come vizio di motivazione o come erronea valutazione in fatto, non come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nel lavoro svolto di fatto, il riconoscimento del trattamento economico non può essere negato solo perché la prestazione non si è svolta con orari perfettamente coincidenti con quelli del rapporto formalmente corretto, specie se l'attività è riconducibile a un incarico dirigenziale caratterizzato da flessibilità oraria.
- Per contestare la condanna al pagamento di differenze retributive o emolumenti, il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico quali voci siano state indebitamente riconosciute e per quali ragioni; la critica generica è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
- In presenza di prestazioni rese di fatto in violazione della disciplina del rapporto, il giudice può riconoscere almeno il trattamento fondamentale se la prestazione è coerente con l'incarico effettivamente svolto e con la tutela retributiva minima garantita dall'ordinamento.
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