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Sentenza

Sentenza n. 13713/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento All'Ill.mo T.A.R. affinché il medesimo voglia: a) dichiarare l'inottemperanza dell'intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 7258/2025 emessa e pubblicata in data 19/06/2025 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro dott. Cesare Russo; b) ordinare, per l'effetto, all'intimato Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di giorni 15, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del predetto termine; c) fissare, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta a parte ricorrente dal Ministero intimato, nella qualità di procuratore distrattario, per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, oltre gli accessori come per legge, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nella misura che l'adito Tribunale riterrà di riconoscere, e per l'effetto, condannare l'intimato Ministero al pagamento di suddetta somma; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore.

Giustizia amministrativa202601724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, n. 7258/2025, notificata in forma esecutiva il 25 giugno 2025 e passata in giudicato il 19 dicembre 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.339,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sono state chieste l'esecuzione del giudicato entro quindici giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per il ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente pagato le somme dovute, soddisfacendo l'interesse azionato. In applicazione della giurisprudenza sulla cessazione della materia del contendere, il Collegio ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda ai fini delle spese. Ha ritenuto astrattamente fondata la pretesa, poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate, in considerazione dell'esecuzione intervenuta a seguito del ricorso, e per la restante parte il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge. Non risulta adottata una specifica statuizione sulla nomina del commissario ad acta o sulla richiesta di penalità di mora, assorbite dalla cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando una sopravvenienza soddisfa integralmente l'interesse azionato, senza residuare utilità alla pronuncia di merito.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere la fissazione di una somma di denaro dovuta per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; il testo non riferisce una decisione specifica del TAR su tale richiesta.

  • art. 93 c.p.c.

    È stato richiamato nella domanda per chiedere la distrazione delle spese in favore del procuratore, ma il testo non contiene una specifica statuizione applicativa ulteriore.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
  • Anche dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare in via virtuale la fondatezza della domanda originaria per regolare le spese di lite.
  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la pretesa può essere considerata virtualmente fondata ai fini della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L'esecuzione sopravvenuta del giudicato dopo l'instaurazione del giudizio può giustificare una compensazione parziale delle spese, ferma la condanna dell'Amministrazione per la parte riferibile alla sua soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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