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Sentenza

Sentenza n. 2282/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti disciplinari, di trasferimento per incompatibilità ambientale, valutativi e di rigetto del ricorso gerarchico, successivamente annullati dal CGARS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di 5.000 euro, o della diversa somma ritenuta equa, a titolo di danno non patrimoniale asseritamente subito per la lesione del decoro, dell’integrità morale e dell’immagine professionale nell’ambito della comunità militare. I provvedimenti dannosi erano stati adottati in relazione alla pubblicazione su Facebook di post raffiguranti esponenti politici e magistrati, accompagnati da commenti personali, e comprendevano una sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, il trasferimento per incompatibilità ambientale, una scheda valutativa e il rigetto del ricorso gerarchico; tali atti erano stati successivamente annullati dal CGARS, che aveva ritenuto manifestamente arbitraria, irragionevole e irrazionale la sanzione disciplinare, dichiarando invece improcedibile la domanda di annullamento del trasferimento. Il ricorrente ha dedotto, ai fini della colpa dell’Amministrazione, anomalie nella trasmissione del rapporto di servizio, l’assenza inizialmente dichiarata di un atto d’impulso del procedimento disciplinare, poi ricondotto alla richiesta di verifiche formulata da un magistrato della Procura, nonché la decisione sul ricorso gerarchico da parte dello stesso Comando Provinciale che aveva disposto il trasferimento. Ha sostenuto che l’annullamento degli atti costituisse prova dell’illegittimità e del comportamento gravemente negligente dell’Amministrazione e che il danno dovesse essere liquidato anche equitativamente.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha richiamato gli artt. 7 e 30 c.p.a. e ha qualificato la responsabilità della pubblica amministrazione come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento: occorre provare la condotta antigiuridica, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la colpa dell’Amministrazione. L’illegittimità accertata dal CGARS derivava da un’interpretazione innovativa degli artt. 1465 e 1472 del Codice dell’ordinamento militare, letti alla luce della libertà di manifestazione del pensiero e dell’art. 10 CEDU. Al momento dell’adozione degli atti, invece, risultava un orientamento giurisprudenziale prevalente e antecedente, incluso quello seguito dal TAR in primo grado, secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero dei militari è soggetta a limiti più stringenti e condotte potenzialmente lesive del prestigio delle istituzioni possono assumere rilievo disciplinare. Tale contrasto interpretativo ha reso scusabile l’errore dell’Amministrazione e ha escluso la colpa risarcibile. La domanda è stata quindi respinta anche senza riconoscere una automatica rilevanza risarcitoria all’annullamento degli atti. Spese compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti od omissioni della pubblica amministrazione, comprese le domande risarcitorie per lesione di interessi legittimi.

  • art. 30 c.p.a.

    L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

    La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è autonoma, ma richiede la prova dei presupposti della responsabilità e il rispetto dei criteri di causalità ed evitabilità del danno.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per attività illegittima è ricondotta al paradigma della responsabilità aquiliana; sono necessari condotta antigiuridica, danno ingiusto, nesso causale e dolo o colpa dell’amministrazione.

  • art. 2056 c.c.

    Rende applicabili alla responsabilità aquiliana i criteri di determinazione del danno e, tramite esso, i limiti della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità.

  • artt. 1223 e 1227 c.c.

    Limitano il risarcimento ai danni conseguenza immediata e diretta e escludono quelli evitabili con l’ordinaria diligenza del danneggiato.

  • art. 2727 c.c.

    La colpa dell’amministrazione può essere presunta in via semplice dall’illegittimità del provvedimento, salva la prova contraria della scusabilità dell’errore.

  • artt. 1465 e 1472 d.lgs. 66/2010

    Riconoscono ai militari i diritti costituzionali, consentendo limitazioni funzionali all’assolvimento dei compiti istituzionali, e disciplinano la libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riguardo agli argomenti riservati e al divieto di propaganda politica.

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero costituisce il parametro costituzionale rilevante per valutare i limiti disciplinari applicabili alle esternazioni dei militari.

  • art. 10 CEDU

    Concorre, secondo la sentenza del CGARS richiamata, all’interpretazione dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei militari.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il danneggiato deve dimostrare, secondo il paradigma della responsabilità aquiliana, l’illegittimità della condotta, il danno ingiusto, il nesso causale e il dolo o la colpa dell’amministrazione.
  • La colpa della pubblica amministrazione costituisce un elemento costitutivo della responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi e non può essere identificata con la mera illegittimità dell’atto.
  • La colpa dell’amministrazione può essere presunta in via semplice dall’illegittimità del provvedimento, ma tale presunzione è superata quando l’amministrazione dimostri la scusabilità dell’errore, anche in presenza di contrasti giurisprudenziali o di una questione interpretativa obiettivamente controversa.
  • L’errore interpretativo dell’amministrazione è scusabile quando il provvedimento sia stato adottato in conformità a un orientamento giurisprudenziale prevalente e antecedente, mentre l’illegittimità sia stata successivamente affermata attraverso un’interpretazione innovativa della normativa.
  • La libertà di manifestazione del pensiero dei militari può essere soggetta a limiti più stringenti rispetto a quella dei cittadini in generale, in funzione della tutela della disciplina, del prestigio delle istituzioni e degli interessi costituzionali connessi all’organizzazione militare; la valutazione della colpa dell’amministrazione deve tuttavia tenere conto del quadro giurisprudenziale esistente al momento dell’adozione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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