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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10327/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una gara pubblica per la fornitura di 23 autocarri. La società aggiudicataria conveniva in giudizio il comune committente e la società venditrice dei veicoli, chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza dei vizi lamentati dall'acquirente, il pagamento del corrispettivo, il risarcimento dei danni e la restituzione di somme versate in sostituzione delle garanzie; in subordine, domandava la risoluzione del contratto di compravendita con la propria fornitrice e la condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento. Il comune, a sua volta, eccepiva la risoluzione di diritto del contratto per ritardo nella consegna, violazioni del capitolato e vizi dei mezzi, chiedendo penale, danni e legittimità dell'escussione della cauzione. Il Tribunale rigettava tutte le domande; la Corte d'appello confermava il rigetto dell'impugnazione del comune e dell'appello incidentale della società. Nel ricorso per cassazione la società articolava sette motivi: 1) violazione della disciplina UE sugli appalti per avere la Corte ritenuto legittimo il rifiuto del comune nonostante l'omologazione e l'immatricolazione dei veicoli; 2) violazione degli artt. 1453 c.c. e norme processuali per il rigetto della domanda di pagamento nonostante l'illegittimità della risoluzione di diritto; 3) violazione dell'art. 1256 c.c. per non avere ritenuto estinta l'obbligazione per impossibilità della prestazione imputabile al comune; 4) violazione dell'art. 1460 c.c. e omesso esame per avere riconosciuto un'eccezione d'inadempimento non proposta e senza prova della colpa; 5) violazione di norme processuali per l'utilizzo delle risultanze di accertamento tecnico preventivo; 6) violazione degli artt. 1460, 1492 e 1493 c.c. per il rigetto della domanda di risoluzione nei confronti della fornitrice nella vendita a catena; 7) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione con il comune e la condanna alle spese in favore della fornitrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla direttiva UE e al pagamento del prezzo, osservando che la disciplina sulle specifiche tecniche in gara riguarda la fase di affidamento e non esonera dal collaudo nella fase esecutiva; ha inoltre ribadito che, negli appalti pubblici, il diritto al corrispettivo sorge solo con il collaudo positivo e che la mera illegittimità della risoluzione di diritto non basta a fondare la pretesa di pagamento. Ha dichiarato inammissibili i motivi sull'asserito inadempimento, sull'inutilizzabilità dell'ATP e sulla domanda verso la società fornitrice, perché non colpivano la ratio decidendi o perché mancava un'autonoma e specifica censura alla motivazione di merito. Ha respinto anche il motivo sulle spese, ritenendo corretto sia il criterio della soccombenza reciproca tra le parti interne al giudizio d'appello sia la condanna della ricorrente verso la fornitrice rimasta vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23, par. 4, direttiva 2004/18/CE

    La norma riguarda la fase di gara e il contenuto delle offerte, consentendo soluzioni tecniche equivalenti rispetto alle specifiche del bando; non disciplina la fase esecutiva dell'appalto né il collaudo della fornitura.

  • direttiva 71/320/CE

    Richiamata come parametro tecnico in relazione ai dispositivi di frenatura, ma non decisiva ai fini della ratio decidendi, perché le doglianze erano comunque estranee al motivo accertato di rigetto del pagamento.

  • direttiva 98/12/CE

    Citata nel contesto delle verifiche tecniche e del collaudo, senza incidere sul principio di diritto applicato.

  • direttiva 2002/78/CE

    Richiamata insieme alle altre direttive tecniche, senza autonoma portata decisiva nella motivazione.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento non poteva ritenersi proposta implicitamente nella sola domanda di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. se non accompagnata dall'indicazione del relativo titolo.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa è stata l'unico titolo invocato dal comune; la sua operatività è stata esclusa in fatto per tardività della dichiarazione e per le vicende della consegna e del collaudo.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione d'inadempimento non è rilevabile d'ufficio e deve essere specificamente proposta dalla parte; nel caso concreto la Corte ne ha escluso la rituale proposizione.

  • art. 1256 c.c.

    La censura sull'impossibilità definitiva è stata ritenuta non pertinente, perché il rigetto del pagamento dipendeva dalla mancata effettuazione del collaudo, non da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di risoluzione nella vendita a catena, senza trovare applicazione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza.

  • art. 1493 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non decisivo per la ratio della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; legittima la condanna della ricorrente verso la controparte vittoriosa rimasta estranea al rigetto delle domande avversarie.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese tra le parti reciprocamente soccombenti è stata ritenuta corretta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza autonoma incidenza sulla decisione finale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla valutazione delle prove; le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di pertinenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di valutazione probatoria, senza superare la ratio della decisione.

  • art. 698 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione all'accertamento tecnico preventivo, ma il tema è stato ritenuto privo di interesse per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato è dovuto in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo sorge soltanto a seguito del collaudo positivo della prestazione, che costituisce l'atto di accettazione dell'opera o della fornitura da parte dell'amministrazione committente.
  • La disciplina delle specifiche tecniche nei bandi di gara attiene alla fase di affidamento e non sostituisce né elide le verifiche di conformità proprie della fase esecutiva, comprese le operazioni di collaudo.
  • La risoluzione di diritto può essere validamente invocata solo nei limiti e con le modalità previste dalla clausola risolutiva espressa; la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. non può ritenersi implicitamente proposta se non è chiaramente dedotto il relativo titolo.
  • L'eccezione di inadempimento non è rilevabile d'ufficio e deve risultare in modo specifico dalle difese della parte che la invoca; in difetto, il giudice non può fondare la decisione su tale eccezione.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando censuri passaggi motivazionali che non sono stati decisivi nel percorso argomentativo della decisione.
  • Nelle spese di lite, la compensazione è legittima in presenza di reciproca soccombenza, mentre la condanna verso il terzo vincitore segue il criterio ordinario della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileEsecuzioniResponsabilità civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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