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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19735/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse applicata la disciplina della continuazione fra diverse sentenze di condanna a suo carico: pronunce per reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2000 e il 2005 (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e una successiva sentenza del 17/06/2022 per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.) commessi fino al 2014. L'istanza è stata respinta dal giudice dell'esecuzione che ha ritenuto mancasse un vincolo probatorio che dimostrasse l'esistenza di un unico disegno criminoso unitario: le precedenti pronunce non attribuivano appartenenza al medesimo clan in modo omogeneo (in una sentenza il ricorrente era collegato a un gruppo ritenuto riconducibile a Giuseppe Fiore, in altre assolto dall'accusa di far parte di un gruppo serbo-montenegrino o condannato per singoli reati di spaccio). Il ricorso deduceva invece continuità della condotta (stesso quartiere, attività di spaccio per conto del clan Diomede, presunta posizione stabile e duratura nel medesimo contesto criminale).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la mera abitudinarietà nella consumazione di reati dello stesso tipo, la loro capacità di svolgersi negli stessi luoghi o l'appartenenza ad una medesima associazione non siano di per sé sufficienti a configurare la continuazione: per la continuazione è necessario che, in occasione del primo reato, il successivo sia stato programmato almeno nelle sue linee essenziali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra abitudine criminale e unità di disegno criminoso e ha quindi dichiarato infondato il ricorso; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)

    Norme sulla disciplina penale in materia di stupefacenti: le relative condanne sono state oggetto della richiesta di continuazione, ma la Corte ha ritenuto che la mera ripetizione di reati di droga non dimostri, da sola, l'esistenza di un disegno criminoso unitario.

  • Codice penale (art. 416-bis)

    Riguarda l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha affermato che la contestazione di associazione mafiosa in una sentenza non determina automaticamente la sussistenza di un progetto unitario che colleghi tutte le condotte rilevate in pronunce diverse.

  • Codice penale (art. 648)

    Norma sulla ricettazione: qui qualificata come reato 'satellite' alla sentenza del 2022, non dimostrando di per sé un vincolo programmatico con i reati anteriori.

  • Codice di procedura penale (art. 616, comma 1)

    Norma prevista per la condanna alle spese del procedimento: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio richiamato: la continuazione richiede che il reato successivo fosse programmato, al momento del primo, almeno nelle sue linee essenziali; mera abitudinarietà non è sufficiente.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Conferma che l'abitualità nella commissione di reati e la scelta di vita criminale non bastano a dimostrare un disegno criminoso unitario necessario per la continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)

    Affermata la netta linea di distinzione: la partecipazione ad un'associazione a delinquere non implica automaticamente che i reati-fine siano sorretti da una volizione unitaria.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)

    Ulteriore precedente che indica come l'appartenenza associativa non sia di per sé indice sufficiente di un disegno criminoso unitario fra reati distinti nel tempo.

Massime di principio

  • Per ottenere la continuazione fra reati è necessario dimostrare che il reato successivo fosse programmato, al momento del primo, almeno nelle sue linee essenziali; la prova richiesta è di natura fattuale e non può limitarsi a deduzioni generiche.
  • La mera abitudinarietà nel commettere reati dello stesso tipo, lo svolgimento delle condotte negli stessi luoghi o l'appartenenza a una medesima area criminale non sono elementi sufficienti per riconoscere la continuazione.
  • La partecipazione a un'associazione (anche mafiosa) non comporta automaticamente l'identificazione di una volizione unitaria che leghi tutte le condotte-reato come continuazione: occorrono elementi specifici che colleghino cronologicamente e programmativamente gli episodi.
  • Quando si allega che il ricorrente ha sempre operato per lo stesso clan, è necessario fornire prove o accertamenti che nei diversi procedimenti abbiano concretamente rilevato quella stessa appartenenza e la pianificazione comune dei reati.
  • Se in pronunce diverse emergono riferimenti ad appartenenze o gruppi differenti, ciò indebolisce la tesi della continuazione e richiede un accertamento probatorio mirato a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire elementi concreti e non solo deduttivi sulla fase psicologica e programmatoria che colleghi i reati: le decisioni giurisprudenziali richiedono collegamenti fattuali stretti per la continuazione.
  • In caso di rigetto del ricorso per continuazione, il giudice dell'esecuzione può comunque applicare le conseguenze processuali previste (es. condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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