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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-490/21

Ordinanza della Corte del 26 novembre 2021. — Davide Groppi Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Impugnazione inammissibile. — Causa C-490/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di ammissione delle impugnazioni, ha respinto come inammissibile il ricorso di Davide Groppi Srl contro la sentenza del Tribunale in materia di disegni e modelli comunitari. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse, con la precisione richiesta, l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, non è stata esaminata nel merito la censura relativa alla valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

Impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di disegno o modello comunitario: la Corte nega l’ammissione per mancata dimostrazione di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se la domanda di ammissione dell’impugnazione, proposta contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di disegni o modelli, dimostrasse in modo sufficiente l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto alla rilevanza dell’individuazione dei prodotti interessati ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è inammissibile se la domanda di ammissione non espone in modo chiaro e preciso, con elementi concreti e specifici, la questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e non dimostra in che modo i motivi dedotti trascendano il solo caso concreto. Mere affermazioni generali sull’erronea valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, o sull’asserita disarmonia con la giurisprudenza, non bastano per ottenere l’ammissione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002

Impugnazione in materia di disegno o modello comunitario e ammissione

La Corte, in composizione per l’ammissione delle impugnazioni, si pronuncia su un ricorso proposto da Davide Groppi Srl contro la sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021, resa in una controversia concernente un procedimento di dichiarazione di nullità davanti all’EUIPO. La questione preliminare non riguarda il merito della protezione del disegno o modello, ma l’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Fatti e procedimento

Davide Groppi Srl chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-187/20, con cui era stato respinto il ricorso diretto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2020, relativa a un procedimento di nullità tra Viabizzuno Srl e Davide Groppi. La controversia sostanziale atteneva al carattere individuale di un disegno o modello comunitario relativo a una lampada da tavolo.

Quadro normativo sull’ammissione delle impugnazioni

La Corte ricorda che, per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale aventi ad oggetto decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, l’esame è subordinato all’ammissione preventiva. Ai sensi dell’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto, l’impugnazione è ammessa solo se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorrente deve quindi, secondo gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, presentare una domanda che individui con precisione la questione di diritto e spieghi specificamente perché essa soddisfi tale criterio.

Motivi addotti dalla ricorrente

A sostegno della domanda di ammissione, Davide Groppi Srl deduceva una violazione degli articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato il carattere individuale del disegno o modello contestato. In particolare, la ricorrente contestava:

  • la pretesa erronea attribuzione di rilievo al settore dei prodotti interessati solo dopo il confronto delle impressioni globali;
  • l’irrilevanza, affermata dal Tribunale, dell’individuazione dei prodotti nei quali i disegni o modelli si incorporano;
  • una lettura inesatta della sentenza Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles;
  • il contrasto con la giurisprudenza del Tribunale e con il considerando 14 del regolamento n. 6/2002, nonché con l’articolo 10 del medesimo regolamento.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare non solo la fondatezza delle censure, ma soprattutto che esse sollevino una questione importante che vada oltre il caso concreto. Tale dimostrazione deve essere concreta e specifica; non bastano formulazioni generali secondo cui il Tribunale avrebbe errato nella valutazione del carattere individuale o si sarebbe discostato dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la ricorrente si è limitata ad affermare la necessità di riformare la sentenza impugnata per ragioni di unità, coerenza e sviluppo del diritto dell’Unione, senza spiegare in modo sufficiente perché la questione fosse effettivamente importante ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto. Analogamente, non ha illustrato chiaramente né il contrasto con la giurisprudenza invocata né le ragioni per cui tale eventuale contrasto avrebbe superato l’interesse del singolo caso.

Decisione e spese

La Corte dichiara l’impugnazione inammissibile. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione all’altra parte del procedimento, Davide Groppi Srl è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

Nel meccanismo di filtro delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, il ricorrente deve dimostrare con precisione e con elementi concreti che il ricorso solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la semplice critica alla valutazione del carattere individuale di un disegno o modello o l’allegazione generica di un contrasto giurisprudenziale non sono sufficienti.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaammissione delle impugnazioniprocedimento dinanzi all'euipo

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