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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-25/20

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 novembre 2021. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Višje sodišče v Ljubljani. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 28 – Articolo 32, paragrafo 2 – Termine assegnato per l’insinuazione di crediti in una procedura di insolvenza – Insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza in corso in uno Stato membro, di crediti da parte del curatore della procedura principale in corso in un altro Stato membro – Termine cogente previsto dal diritto dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza. — Causa C-25/20

Giurisprudenza europea62020CJ0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, il curatore della procedura principale che insinua crediti in una procedura secondaria deve rispettare i termini fissati dalla legge dello Stato di apertura di quest’ultima. Non esiste un’esenzione automatica o un diritto speciale che consenta di eludere tali termini, né è necessario che i crediti siano già stati verificati e ammessi nella procedura principale. La soluzione valorizza la lex concursus della procedura secondaria e il principio di parità di trattamento dei creditori.

Insinuazione dei crediti nella procedura secondaria di insolvenza da parte del curatore della procedura principale e applicabilità dei termini di decadenza previsti dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria

La questione giuridica

Se l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, letto con gli articoli 4 e 28, debba essere interpretato nel senso che, quando il curatore della procedura principale insinua in una procedura secondaria crediti già insinuati nella procedura principale, si applicano i termini per l’insinuazione dei crediti e le conseguenze della tardività previsti dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria, oppure se il curatore disponga di un diritto speciale sottratto a tali termini.

Principio di diritto

L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 non attribuisce al curatore della procedura principale un diritto speciale sottratto alla disciplina processuale dello Stato di apertura della procedura secondaria: l’insinuazione, in tale procedura secondaria, dei crediti già insinuati nella procedura principale è soggetta ai termini di insinuazione e alle conseguenze della tardività previsti dalla lex concursus della procedura secondaria, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La norma non impone neppure di attendere la previa verifica o ammissione del credito nella procedura principale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 33 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 296, paragrafo 5, ZFPPIPP
  • Articolo 298, paragrafi 1 e 5, ZFPPIPP
  • Articolo 59, paragrafo 2, ZFPPIPP
  • Articolo 107, paragrafo 1, Insolvenzordnung

Insinuazione dei crediti nella procedura secondaria di insolvenza da parte del curatore della procedura principale

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Višje sodišče v Ljubljani nell’ambito di una controversia tra NK, curatore della procedura principale di insolvenza aperta in Austria nei confronti della Alpine BAU GmbH, e la procedura secondaria aperta in Slovenia. Il problema nasce dal rigetto, per tardività, dell’insinuazione dei crediti della procedura principale nella procedura secondaria slovena.

Fatti e procedimento principale

Nel 2013 l’Handelsgericht Wien ha aperto nei confronti di Alpine BAU una procedura principale di insolvenza e ha nominato NK curatore. Su istanza dello stesso NK, il tribunale sloveno di Celje ha poi aperto una procedura secondaria di insolvenza nei confronti della filiale slovena della società. Il giudice sloveno ha pubblicato un avviso fissando un termine di tre mesi per l’insinuazione dei crediti nella procedura secondaria, con la precisazione che la mancata osservanza avrebbe comportato l’estinzione del credito e il rigetto dell’insinuazione ai sensi dello ZFPPIPP.

Solo nel gennaio 2018 NK ha presentato l’insinuazione dei crediti della procedura principale nella procedura secondaria. Il tribunale di Celje ha respinto la domanda come tardiva. In appello, NK ha sostenuto che l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 gli attribuisse un diritto speciale a insinuare i crediti senza essere vincolato dai termini nazionali della procedura secondaria.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che, quando il curatore della procedura principale insinua in una procedura secondaria crediti già insinuati nella procedura principale, si applicano i termini e le conseguenze della tardività previsti dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 sulla competenza internazionale e sulla distinzione tra procedura principale e secondaria;
  • l’articolo 4, che assoggetta la procedura e i suoi effetti alla legge dello Stato di apertura, includendo all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), le regole sull’insinuazione, verifica e ammissione dei crediti;
  • l’articolo 28, che conferma l’applicazione della legge dello Stato di apertura alla procedura secondaria;
  • l’articolo 31 sull’obbligo di cooperazione e informazione tra curatori;
  • l’articolo 32, paragrafo 2, sull’insinuazione dei crediti già insinuati in un’altra procedura;
  • gli articoli 33 e 34, relativi alla sospensione della liquidazione e alle misure di chiusura della procedura secondaria;
  • il regolamento (UE) 2015/848, solo per il profilo temporale, in quanto il regolamento n. 1346/2000 resta applicabile ratione temporis.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 32, paragrafo 2, pone un obbligo di principio in capo ai curatori di insinuare nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura da essi gestita, ma non disciplina i termini né le conseguenze della tardività.

Tali profili ricadono nella legge dello Stato di apertura della procedura secondaria, per effetto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 28 del regolamento. L’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), conferma inoltre che la legge dello Stato di apertura disciplina espressamente l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti. Ne deriva che anche gli effetti dell’inosservanza dei termini devono essere valutati secondo tale legge, altrimenti le disposizioni del regolamento perderebbero effetto utile.

La Corte respinge l’idea di un “diritto speciale” del curatore della procedura principale. Pur riconoscendo che il curatore principale dispone di strumenti di coordinamento e di tutela della procedura principale, come la richiesta di sospensione della liquidazione ex articolo 33 e la proposta di misure di chiusura ex articolo 34, ciò non gli consente di sottrarsi ai termini della procedura secondaria.

La soluzione è inoltre coerente con il principio di parità di trattamento dei creditori: se il curatore potesse insinuare senza limiti temporali, i creditori rappresentati da lui sarebbero avvantaggiati rispetto ai creditori che agiscono personalmente, i quali restano invece soggetti ai termini e alle conseguenze della tardività previsti dal diritto nazionale.

Infine, la Corte precisa che l’articolo 32, paragrafo 2, non richiede che i crediti siano già stati verificati e ammessi nella procedura principale prima della loro insinuazione nella procedura secondaria. La verifica e l’ammissione sono infatti disciplinate dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria, e spetta al curatore di quest’ultima valutarne l’ammissibilità.

Decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, letto con gli articoli 4 e 28, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale, di crediti già insinuati in tale procedura principale, è soggetta alle disposizioni sui termini di insinuazione e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive previste dalla legge dello Stato di apertura della procedura secondaria.

Principi affermati

  • Il curatore della procedura principale non gode di un’esenzione dai termini di insinuazione nella procedura secondaria.
  • La lex concursus della procedura secondaria disciplina i termini e le conseguenze della tardività.
  • L’articolo 32, paragrafo 2, opera come norma di coordinamento e non come deroga alla disciplina procedurale nazionale applicabile.
  • La verifica e l’ammissione dei crediti nella procedura secondaria non dipendono necessariamente dalla previa verifica nella procedura principale.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzacooperazione giudiziaria civilelegge applicabileinsinuazione dei creditiinsolvenza transfrontaliera

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