Corte di giustizia, Sentenza C-233/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 novembre 2021. — WD contro job-medium GmbH, en liquidation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute prima della fine del rapporto di lavoro – Cessazione anticipata del rapporto di lavoro da parte del dipendente. — Causa C-233/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione e comprende, alla cessazione del rapporto, il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute. Una normativa nazionale non può subordinare tale indennità al fatto che il lavoratore non abbia lasciato il posto senza giusta causa. Poiché il diritto all’indennità dipende solo dalla cessazione del rapporto e dall’esistenza di ferie maturate e non godute, non occorre alcuna ulteriore verifica sull’impossibilità di fruire delle ferie.
Indennità finanziaria per ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto: incompatibilità di una normativa nazionale che la esclude se il lavoratore si dimette anticipatamente senza giusta causa
La questione giuridica
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osti a una normativa nazionale che nega l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute nell’ultimo anno di lavoro quando il lavoratore risolva anticipatamente e unilateralmente il rapporto senza giusta causa; e, in caso negativo, se occorra verificare se il lavoratore avesse potuto fruire delle ferie e secondo quali criteri.
Principio di diritto
L’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una disposizione nazionale che escluda il diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro solo perché il lavoratore ha risolto anticipatamente e senza giusta causa il rapporto; il motivo della cessazione è irrilevante e, se il lavoratore ha maturato ferie non godute alla fine del rapporto, l’indennità gli spetta comunque. Di conseguenza, il giudice nazionale non deve verificare se fosse impossibile fruire delle ferie.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 23 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Indennità finanziaria per ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto
La causa C‑233/20 trae origine da un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro in merito al rifiuto di corrispondere un’indennità finanziaria per ferie annuali non godute. Il nodo centrale riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma nazionale che esclude tale indennità quando il lavoratore abbia risolto anticipatamente e senza giusta causa il rapporto di lavoro.
Fatti e procedimento principale
WD aveva lavorato per job-medium GmbH dal 15 giugno 2018 al 9 ottobre 2018. Nel periodo di impiego aveva maturato 7,33 giorni di ferie annuali retribuite, di cui 4 già fruiti; alla cessazione del rapporto restavano 3,33 giorni non goduti. Invocando l’articolo 10, paragrafo 2, della legge austriaca sulle ferie, la società gli ha negato l’indennità sostitutiva di EUR 322,06 perché le dimissioni erano state anticipate e senza giusta causa.
Il ricorso di WD è stato respinto in primo grado e in appello. Il giudice del rinvio ha precisato che, secondo il diritto nazionale, la perdita dell’indennità opera solo se il lavoratore recede anticipatamente e senza giusta causa, e che la disciplina mira sia a dissuadere le dimissioni ingiustificate sia a tutelare il datore di lavoro dall’impatto economico di una cessazione improvvisa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice austriaco ha chiesto se:
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una norma nazionale che nega l’indennità per ferie non godute nell’ultimo anno di lavoro se il lavoratore si dimette senza giusta causa;
- in caso di risposta negativa, sia necessario verificare se il lavoratore potesse effettivamente fruire delle ferie e con quali criteri.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società. Ha ricordato che la valutazione sulla necessità del rinvio e sulla rilevanza delle questioni spetta al giudice nazionale e che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Non emergendo alcun carattere manifestamente ipotetico o estraneo alla controversia, la domanda è stata dichiarata ricevibile.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e prevede la sostituzione monetaria solo in caso di fine del rapporto;
- l’articolo 23 della direttiva 2003/88, relativo al livello di protezione;
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto a ferie annuali retribuite.
Ragionamento della Corte
La Corte ha riaffermato la propria giurisprudenza secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione e non può essere interpretato restrittivamente. L’articolo 7 della direttiva 2003/88 dà attuazione al diritto fondamentale di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Ha poi ricordato che il diritto alle ferie annuali retribuite comprende due componenti inseparabili:
- il diritto alla fruizione del riposo annuale;
- il diritto al pagamento e, alla cessazione del rapporto, all’indennità finanziaria per le ferie non godute.
Al momento della cessazione del rapporto, la fruizione in natura non è più possibile; per evitare che il lavoratore perda ogni beneficio del diritto maturato, l’articolo 7, paragrafo 2, riconosce la sostituzione pecuniaria. Secondo una giurisprudenza costante, tale diritto non è subordinato ad altre condizioni oltre alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie maturate. Il motivo per cui il rapporto si è concluso, dunque, è irrilevante.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che WD aveva effettivamente lavorato nel periodo di riferimento e aveva maturato ferie non interamente utilizzate. Il diniego dell’indennità era fondato esclusivamente sul fatto che egli aveva lasciato il lavoro anticipatamente e senza giusta causa, circostanza che non può incidere sul diritto all’indennità finanziaria.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una norma nazionale che escluda l’indennità per ferie annuali retribuite non godute nell’ultimo anno di lavoro quando il lavoratore risolva anticipatamente e unilateralmente il rapporto senza giusta causa. Ha inoltre precisato che non è necessario verificare se il lavoratore avesse la possibilità di fruire delle ferie.
Principio affermato
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto dell’Unione impone il pagamento dell’indennità per tutte le ferie annuali retribuite maturate e non godute; tale diritto non può essere escluso per il solo fatto che il lavoratore abbia dato le dimissioni senza giusta causa, né può essere subordinato a ulteriori accertamenti sull’impossibilità di fruire delle ferie.
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