Corte di giustizia, Sentenza C-271/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2021. — Aurubis AG contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime di assegnazione gratuita delle quote – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera d) – Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili – Nozioni di “combustione” e di “combustibile” – Produzione di rame primario mediante fusione rapida – Domanda di assegnazione – Quote richieste e non ancora assegnate alla data di scadenza di un periodo di scambio – Possibilità di rilasciare tali quote nel corso del periodo di scambio successivo a titolo di esecuzione di una decisione giurisdizionale emanata dopo tale data. — Causa C-271/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riguarda una controversia tra Aurubis e le autorità tedesche sull’assegnazione gratuita di quote ETS per una fonderia di rame primario. La Corte interpreta in senso ampio la nozione di combustione/combustibile della decisione 2011/278 e include il processo di fusione rapida di rame nel parametro di riferimento dei combustibili. La Corte afferma inoltre che le quote gratuite dovute per il terzo periodo di scambio possono essere rilasciate anche dopo il 31 dicembre 2020, se il diritto è riconosciuto da una decisione giudiziaria successiva.
Interpretazione della nozione di "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili" nel sistema ETS e possibilità di rilascio, dopo il 31 dicembre 2020, di quote gratuite maturate per il terzo periodo di scambio ma riconosciute solo con decisione giurisdizionale successiva.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato nel senso che una fonderia a fusione rapida per la produzione di rame primario, nella quale il calore non misurabile è prodotto essenzialmente dall’ossidazione dello zolfo contenuto nel concentrato di rame, rientri nel sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. 2) Se, terminato il terzo periodo di scambio (2013-2020), le quote gratuite spettanti per tale periodo ma accertate giudizialmente solo dopo il 31 dicembre 2020 possano ancora essere rilasciate al gestore nel periodo successivo, ovvero se il diritto si estingua con la fine del periodo.
Principio di diritto
La Corte afferma che, ai fini dell’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278, la nozione di "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili" non richiede che la combustione abbia come finalità primaria la produzione di calore né che il combustibile sia un materiale separato dalla materia prima o sostituibile con altri combustibili: è sufficiente che il calore non misurabile sia prodotto mediante combustione di sostanze combustibili e consumato per la produzione del prodotto. Inoltre, le quote gratuite maturate per il terzo periodo di scambio possono ancora essere rilasciate dopo il 31 dicembre 2020 in esecuzione di una decisione giurisdizionale successiva, poiché tali quote restano riferite al terzo periodo e la normativa ETS consente gli adempimenti contabili e di registro necessari alla loro assegnazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva 2009/29/CE
- Decisione 2011/278/UE
- Decisione 2015/1814/UE
- Direttiva (UE) 2018/410
- Regolamento (UE) n. 389/2013
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Regolamento delegato (UE) 2019/1122
Interpretazione della nozione di "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili" e rilascio tardivo di quote ETS
La pronuncia, resa nel procedimento pregiudiziale C-271/20, riguarda il sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS) e l’assegnazione gratuita di quote a favore di un impianto tedesco per la produzione di rame primario. Il giudice del rinvio, il Verwaltungsgericht Berlin, chiedeva da un lato come qualificare una fonderia a fusione rapida ai fini della decisione 2011/278/UE e, dall’altro, se quote spettanti per il terzo periodo di scambio potessero essere rilasciate dopo la sua scadenza in esecuzione di una sentenza successiva.
Fatti e procedimento principale
Aurubis AG gestisce ad Amburgo un impianto di produzione di rame primario soggetto all’ETS in quanto rientrante nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. L’impianto comprende due sottoimpianti; quello rilevante è il Rohhüttenwerk Ost, dove il rame viene prodotto con il processo di fusione rapida Outokumpu a partire da concentrato di rame contenente zolfo e una piccola quantità di carbonio. Durante il processo, lo zolfo viene ossidato, si genera calore non misurabile e si producono emissioni di CO2.
La DEHSt aveva inizialmente assegnato gratuitamente ad Aurubis un numero di quote superiore a quello poi ritenuto corretto; successivamente ha ridotto l’assegnazione, ritenendo che il sottoimpianto dovesse essere qualificato come sottoimpianto con emissioni di processo, e non come sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Aurubis ha impugnato la decisione sostenendo che il processo rientrasse nell’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 e che quindi le quote fossero state calcolate in modo errato.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente:
- la direttiva 2003/87/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 10, 10 bis, 13, 19 e 20, nonché l’allegato I;
- la direttiva 2009/29/CE, soprattutto il considerando 37, rilevante per la nozione di combustione;
- la decisione 2011/278/UE, in particolare gli articoli 3, 6 e i considerando 1, 12 e 18;
- la decisione 2015/1814/UE, relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato;
- la direttiva (UE) 2018/410, per le modifiche agli articoli 10, 10 bis e 13 della direttiva 2003/87;
- il regolamento (UE) n. 389/2013, in particolare gli articoli 41, 43, 51, 52 e 53;
- i regolamenti delegati (UE) 2019/331 e 2019/1122, che sostituiscono rispettivamente la decisione 2011/278 e il regolamento n. 389/2013, ma ne mantengono l’applicazione per le assegnazioni e operazioni relative al periodo anteriore al 1o gennaio 2021.
Prima questione: qualificazione della fonderia come sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili
La Corte ricorda che la decisione 2011/278 prevede quattro categorie di sottoimpianti, che si escludono reciprocamente: parametro di riferimento di prodotto, di calore, di combustibili ed emissioni di processo. In mancanza di un parametro di riferimento di prodotto per il rame primario, occorre verificare se il processo rientri nel parametro di riferimento di calore o di combustibili prima di ricorrere all’ultima categoria residuale delle emissioni di processo.
Esaminando il processo di fusione rapida, la Corte osserva che il calore non misurabile è prodotto dall’ossidazione delle sostanze solforose contenute nel concentrato di rame e viene consumato per fabbricare un prodotto, il rame primario. Ne deriva che il processo non può essere ricondotto né al parametro di riferimento di prodotto né a quello di calore misurabile, ma può rientrare nella nozione di sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di combustibili.
La Corte respinge l’interpretazione restrittiva proposta dalla DEHSt, secondo cui la combustione dovrebbe essere completa, avere come finalità primaria la produzione di calore e riguardare combustibili sostituibili con altri combustibili, come il gas naturale. Richiamando l’articolo 3, lettera t), della direttiva 2003/87 e il considerando 37 della direttiva 2009/29, la Corte afferma che "combustione" significa in generale ossidazione di combustibili e non richiede ossidazione completa. Inoltre, né la direttiva né la decisione 2011/278 impongono che il combustibile sia esterno alla materia prima o facilmente sostituibile.
La Corte chiarisce anche che la norma non può essere letta introducendo requisiti non previsti, perché ciò violerebbe il principio di certezza del diritto. Il fatto che la produzione di calore non sia la finalità primaria del processo non esclude l’applicazione del parametro di riferimento di combustibili, poiché la disposizione riguarda proprio processi che producono un prodotto e consumano calore non misurabile come mezzo indispensabile per ottenerlo.
Seconda questione: rilascio di quote dopo il 31 dicembre 2020 per il terzo periodo di scambio
Quanto alla seconda questione, la Corte parte dal diritto a un ricorso effettivo: un operatore che abbia contestato tempestivamente la decisione amministrativa deve poter far valere i propri diritti anche se la pronuncia del giudice interviene dopo la fine del periodo di scambio. Se così non fosse, il diritto di difesa sarebbe svuotato di contenuto.
La Corte esclude però che le quote dovute per il terzo periodo possano essere sostituite da quote del quarto periodo, poiché l’articolo 13 della direttiva 2003/87 distingue nettamente le quote rilasciate dal 1o gennaio 2013, valide a tempo indeterminato, da quelle rilasciate dal 1o gennaio 2021, destinate al nuovo periodo e valide solo per le emissioni di quel periodo.
La normativa ETS non impedisce invece che quote riferite al terzo periodo, ancora disponibili, siano accreditate dopo il 31 dicembre 2020 in esecuzione di una decisione giurisdizionale. La Corte valorizza il fatto che la decisione 2011/278 continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente al 1o gennaio 2021 e che il sistema dei registri e della tabella nazionale di assegnazione, disciplinato dal regolamento n. 389/2013, consente modifiche e trasferimenti anche dopo la fine del periodo, per le operazioni ancora necessarie relative al terzo periodo.
La Corte osserva infine che l’amministratore centrale deve assicurare l’effettivo trasferimento delle quote rettificate sul conto del gestore, attingendo, se del caso, alle quote non assegnate confluite nella riserva stabilizzatrice del mercato o tramite altro mezzo compatibile con le regole di bilancio dell’Unione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 comprende, come sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, una fonderia a fusione rapida per rame primario in cui lo zolfo contenuto nel concentrato di rame viene ossidato per produrre il calore non misurabile necessario al processo;
- le quote gratuite spettanti per il terzo periodo di scambio (2013-2020) possono essere rilasciate anche dopo il 31 dicembre 2020, in esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa successivamente.
Principi ricavabili per la pratica
La sentenza è rilevante perché conferma un’interpretazione ampia della nozione di combustione/combustibile nell’ETS e limita gli argomenti amministrativi volti a escludere dal parametro di riferimento dei combustibili processi industriali nei quali il combustibile sia incorporato nella materia prima. Inoltre, chiarisce che i diritti a quote gratuite per il terzo periodo di scambio non si estinguono automaticamente alla fine del periodo, se il gestore ha contestato tempestivamente la decisione e ottiene ragione in giudizio dopo il 31 dicembre 2020.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-437/19
- Sentenza · 25 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-25/20
- Sentenza · 25 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-102/20
- Sentenza · 25 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-233/20
- Sentenza · 25 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-289/20
- Sentenza · 25 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-334/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →