Corte di giustizia, Ordinanza C-327/21
Order of the Court of 26 November 2021. — Giro Travel Company SRL v Andréas Stihl AG & Co. KG and European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-327/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di ammissione dell’impugnazione proposta da Giro Travel Company contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non spiegasse in modo sufficiente perché i presunti errori del Tribunale fossero rilevanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere e la ricorrente ha sopportato le proprie spese.
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’ammissione a procedere perché la richiesta non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere ammessa a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, ossia se la domanda di ammissione avesse dimostrato che i motivi dedotti sollevavano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare per asseriti errori del Tribunale nell’applicazione della giurisprudenza e dei criteri relativi alla registrabilità/validità del segno costituito dalla combinazione di colori.
Principio di diritto
Nei ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di camere di ricorso dell’EUIPO, l’impugnazione non è ammessa a procedere se la domanda ex articolo 58 bis dello Statuto non indica in modo chiaro, preciso e dettagliato la questione di diritto effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e non dimostra concretamente, anche attraverso il raffronto tra le situazioni di fatto e di diritto, l’esistenza della contraddizione con la giurisprudenza invocata. La mera allegazione di errori del Tribunale o del mancato rispetto della giurisprudenza non basta, di per sé, a soddisfare l’onere probatorio richiesto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 69, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: domanda di ammissione a procedere respinta
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla camera che decide sull’ammissibilità delle impugnazioni, resa nell’ambito di un ricorso ex articolo 56 dello Statuto contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda la validità/registrabilità di un segno costituito dalla combinazione dei colori grigio e arancione.
Fatti e procedimento
Giro Travel Company SRL ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 24 marzo 2021, nella causa Andreas Stihl v EUIPO – Giro Travel Company (Combination of the colours grey and orange), con la quale il Tribunale aveva accolto il ricorso di Andreas Stihl AG & Co. KG e annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2018, resa in una procedura di nullità tra le due imprese.
Poiché l’impugnazione riguardava una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, essa rientrava nel filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte, che subordina l’esame dell’impugnazione all’accertamento che essa sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare un’istanza di ammissione contenente gli elementi necessari;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che impone alla Corte di statuire con ordinanza motivata;
- l’articolo 137, applicabile in appello per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in tema di spese;
- il regolamento (CE) n. 40/94, in particolare gli articoli 4 e 7, paragrafo 1, lettera a), evocati dalla ricorrente come norme sostanziali rilevanti per la registrabilità del marchio.
Motivi addotti a sostegno della richiesta di ammissione
La ricorrente ha articolato quattro argomenti principali per sostenere che l’impugnazione dovesse essere ammessa:
- il Tribunale avrebbe errato nel confermare la registrazione di un segno costituito dalla combinazione di colori arancione e grigio, trascurando criteri derivanti dagli articoli 4 e 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 e dalla giurisprudenza pertinente;
- il Tribunale non avrebbe tenuto conto della soluzione data dalla Corte nella sentenza Red Bull v EUIPO (C‑124/18 P), con conseguente violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza anteriore, con violazione dei principi di legittimo affidamento, parità di trattamento e proporzionalità;
- il Tribunale avrebbe applicato il diritto dell’Unione in modo troppo ampio, consentendo un vantaggio concorrenziale ingiustificato e decidendo ultra legem.
Ragionamento della Corte sull’onere di dimostrazione
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- l’indicazione del criterio di rilevanza rispetto all’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione;
- le ragioni specifiche per cui tale questione è significativa.
Quando l’asserito errore deriva da un contrasto con la giurisprudenza, la domanda deve inoltre indicare con precisione le disposizioni o le pronunce asseritamente violate, i passaggi pertinenti della sentenza impugnata e il concreto motivo per cui la contraddizione invocata solleva una questione di rilievo per il diritto dell’Unione.
Valutazione delle doglianze della ricorrente
La Corte osserva che la linea argomentativa di Giro Travel Company si fonda sostanzialmente sull’affermazione che il Tribunale non avrebbe rispettato la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di valutazione del segno controverso. Tuttavia, una simile affermazione, da sola, non basta a soddisfare l’onere probatorio richiesto dall’articolo 58 bis.
Pur avendo la ricorrente indicato i passaggi della sentenza impugnata e quelli della giurisprudenza che riteneva contrastanti, non ha fornito elementi sufficienti sulla similitudine delle situazioni di fatto e di diritto tali da dimostrare l’esistenza delle asserite contraddizioni. In altri termini, non ha spiegato in modo adeguato perché i precedenti invocati fossero effettivamente comparabili al caso deciso dal Tribunale.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo motivo, l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, la Corte dispone che Giro Travel Company SRL sopporti le proprie spese.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa, concreta e specifica della rilevanza sistemica della questione di diritto dedotta; la mera denuncia di errori del Tribunale o di un preteso mancato rispetto della giurisprudenza non è sufficiente se non è accompagnata da una comparazione precisa delle situazioni e da una spiegazione del rilievo generale della questione per il diritto dell’Unione.
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