Corte di giustizia, Sentenza C-437/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021. — État du Grand-duché de Luxembourg contro L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Articolo 1, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 20, paragrafo 2 – Richiesta di informazioni – Decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni – Rifiuto di ottemperare all’ingiunzione – Sanzione – Carattere “prevedibilmente pertinente” delle informazioni richieste – Omessa identificazione nominativa e individuale dei contribuenti interessati – Nozione di “identità della persona oggetto della verifica o indagine” – Motivazione della richiesta di informazioni – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Rispetto del contenuto essenziale del diritto. — Causa C-437/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2011/16 nel senso che l’identificazione della persona oggetto dell’indagine può avvenire anche tramite un gruppo limitato di soggetti riconoscibili per caratteristiche comuni, senza necessità di indicazione nominativa individuale. La richiesta deve però restare ancorata a un’indagine mirata e non trasformarsi in una richiesta generica di informazioni. Sul piano processuale, la Corte rafforza la tutela ex articolo 47 della Carta imponendo che il soggetto destinatario di un’ingiunzione, se ha potuto contestarla solo incidentemente, disponga poi di un termine effettivo per adempiere prima che la sanzione diventi definitivamente esigibile.
Cooperazione amministrativa fiscale: la Corte chiarisce quando una richiesta di informazioni può riguardare un gruppo di contribuenti non nominativamente identificati e come garantire il diritto a un ricorso effettivo contro l’ingiunzione di comunicare informazioni e la sanzione per inottemperanza.
La questione giuridica
1) Se, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/16, sia sufficiente che la richiesta di informazioni identifichi i contribuenti interessati come gruppo circoscritto, senza una loro identificazione nominativa e individuale. 2) Se, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 5 della direttiva 2011/16, la prevedibile pertinenza richieda che l’autorità richiedente dimostri, con spiegazioni chiare e sufficienti, di svolgere un’indagine mirata su un gruppo limitato di persone, fondata su sospetti concreti di violazione di un obbligo fiscale. 3) Se l’articolo 47 della Carta imponga, dopo il controllo giurisdizionale incidentale della legittimità dell’ingiunzione e della sanzione, di concedere al destinatario un termine per adempiere prima che la sanzione diventi esigibile definitivamente.
Principio di diritto
Una richiesta di informazioni ai sensi della direttiva 2011/16 può riguardare anche un gruppo circoscritto di contribuenti non nominativamente e individualmente identificati, purché l’autorità richiedente fornisca elementi chiari e sufficienti che consentano di identificare il gruppo tramite caratteristiche comuni, dimostri che l’indagine è mirata e giustificata da fondati sospetti di inosservanza di un preciso obbligo di legge, e non si tratti di una richiesta generica o esplorativa. Inoltre, quando il destinatario di un’ingiunzione di comunicare informazioni può impugnare solo incidentemente l’atto attraverso il ricorso contro la sanzione, l’articolo 47 della Carta impone che, una volta riconosciuta definitivamente la legittimità dell’ingiunzione, gli sia concesso il termine originariamente previsto per conformarsi, senza che la sanzione resti esigibile per il solo fatto di aver esercitato il diritto di difesa; la sanzione diventa esigibile solo se persiste l’inottemperanza entro tale termine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/16/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2011/16/UE
- Articolo 5, direttiva 2011/16/UE
- Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2011/16/UE
- Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2011/16/UE
- Articolo 3, punto 11, direttiva 2011/16/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta
Cooperazione amministrativa fiscale e tutela giurisdizionale nella richiesta di informazioni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour administrative (Lussemburgo) nell’ambito di una controversia tra lo Stato lussemburghese e la società L, destinataria di un’ingiunzione a fornire informazioni e di una sanzione per mancata ottemperanza. La Corte interpreta la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione fiscale francese aveva chiesto all’amministrazione lussemburghese informazioni su F e su L, in relazione a immobili situati in Francia e ai soggetti, diretti o indiretti, che detenevano partecipazioni o benefici economici nelle società coinvolte. In esecuzione della richiesta, il direttore dell’amministrazione fiscale lussemburghese ordinava a L di trasmettere dati sugli azionisti e sui beneficiari effettivi, ma L non ottemperava e subiva una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il tribunal administratif aveva annullato la sanzione ritenendo incerta l’identità del contribuente oggetto dell’indagine e quindi manifestamente insussistente la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste. In appello, la Cour administrative dubitava però dell’esattezza di tale impostazione e sottoponeva tre questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/16/UE, in specie gli articoli 1, paragrafo 1, 5 e 20, paragrafo 2, lettere a) e b);
- l’articolo 3, punto 11, della direttiva, sulla nozione ampia di "persona";
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in tema di limitazioni dei diritti fondamentali;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Prime due questioni: identità del contribuente e prevedibile pertinenza
La Corte ribadisce che la "prevedibile pertinenza" è una condizione sia di legittimità della richiesta di informazioni sia della decisione con cui lo Stato membro interpellato ingiunge al detentore di fornire i dati, oltre che della sanzione eventualmente irrogata per inosservanza.
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte osserva che l’autorità interpellata deve verificare se la motivazione della richiesta consenta di escludere che le informazioni siano manifestamente prive di pertinenza, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità richiedente. La richiesta non può mai essere una "richiesta generica" o una forma di "pesca di informazioni".
Quanto alla nozione di "identità della persona oggetto della verifica o indagine", la Corte afferma che essa è autonoma del diritto dell’Unione e non richiede necessariamente un’identificazione nominativa individuale. Può essere sufficiente un insieme di qualità o caratteristiche distintive che consenta di identificare un gruppo limitato di persone. Tuttavia, proprio perché il rischio di richiesta generica è maggiore in questi casi, l’autorità richiedente deve fornire una descrizione il più possibile dettagliata del gruppo interessato, spiegare gli obblighi fiscali specifici e illustrare i motivi del sospetto di violazione.
Nel caso di specie, la Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se la richiesta francese soddisfacesse tali requisiti di completezza e precisione.
Terza questione: diritto a un ricorso effettivo e sanzione
La Corte dichiara ricevibile la terza questione e afferma che l’articolo 47 della Carta si applica alla controversia, poiché la normativa lussemburghese costituisce attuazione della direttiva 2011/16.
Sul merito, la Corte ricorda che una persona giuridica destinataria di un’ingiunzione di comunicare informazioni e della relativa sanzione deve poter godere di una tutela giurisdizionale effettiva. Se l’ordinamento nazionale consente di contestare la legittimità dell’ingiunzione solo in via incidentale, tramite ricorso contro la sanzione, il diritto di difesa non è effettivo se il soggetto è costretto a scegliere tra ottemperare subito o esporsi alla sanzione per poter accedere al giudice.
Per evitare che l’esercizio del ricorso renda la sanzione definitivamente esigibile prima che il soggetto abbia avuto un termine reale per conformarsi, la Corte stabilisce che, una volta confermata definitivamente la legittimità dell’ingiunzione, il destinatario deve poter adempiere entro il termine originariamente previsto dal diritto nazionale. Solo se non ottempera entro quel termine la sanzione diventa esigibile.
Dispositivo e portata pratica
La Corte conclude che una richiesta di informazioni può essere conforme alla nozione di prevedibile pertinenza anche senza identificazione nominativa e individuale dei contribuenti, se si tratta di un’indagine mirata su un gruppo circoscritto e ben descritto, fondata su sospetti concreti di violazione di uno specifico obbligo legale.
La Corte aggiunge che l’articolo 47 della Carta osta a una disciplina che, pur consentendo soltanto un controllo incidentale della legittimità dell’ingiunzione, mantenga esigibile la sanzione senza concedere al destinatario un termine effettivo per eseguire l’ordine dopo la decisione definitiva del giudice. La soluzione tutela al tempo stesso l’effettività dello scambio di informazioni e il diritto di difesa del soggetto obbligato.
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