Regolamento (UE) 2019/802
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/802 della Commissione, del 17 maggio 2019, che rettifica la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica errori redazionali presenti nella versione greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, adottato in attuazione dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011. La correzione riguarda l’ambito di applicazione dell’atto, limitatamente alla lingua greca, senza effetti sulle altre versioni linguistiche. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica della sola versione linguistica greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, relativo all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito della disciplina UE sull’informazione ai consumatori sugli alimenti, ma esclusivamente per correggere errori presenti nella versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche e non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori o Stati membri; opera direttamente in tutti gli Stati membri in quanto regolamento dell’Unione.
Rettifica della versione greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/802 interviene come atto correttivo di un precedente regolamento di esecuzione relativo all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. La Commissione segnala che la versione in lingua greca del regolamento (UE) 2018/775 conteneva errori testuali che incidevano sull’articolo 1, paragrafi 1 e 2, quanto all’ambito di applicazione.
Finalità e portata della rettifica
La misura non modifica la disciplina sostanziale già adottata, ma serve a garantire la coerenza e l’esattezza della sola versione greca dell’atto. È espressamente precisato che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, le quali restano immutate.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nella cornice del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, l’atto è adottato in base all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento quadro, che riguarda le modalità di applicazione delle regole sull’indicazione dell’origine o della provenienza dell’ingrediente primario.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della versione greca del regolamento (UE) 2018/775
La Commissione constata che la versione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 contiene errori all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, con riferimento all’ambito di applicazione. Viene quindi disposta la rettifica di tale sola versione linguistica; la correzione non riguarda le altre lingue ufficiali dell’Unione.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare dell’articolo 26, paragrafo 8, relativo alle norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. La rettifica si colloca nell’ambito delle modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, già disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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