Regolamento (UE) 2019/801
Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta fresca (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati per consentire l’impiego di E 471 come trattamento superficiale di specifici frutti freschi. La misura si fonda sulla valutazione tecnica e sulla conclusione di sicurezza espressa dall’EFSA, oltre che sull’assenza di impatto sulla parte commestibile della frutta trattata. L’autorizzazione è limitata a frutti con buccia normalmente non consumata e viene inserita nell’allegato II del regolamento quadro sugli additivi alimentari.
Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come trattamento superficiale di alcuni tipi di frutta fresca.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che utilizzano additivi negli alimenti, con specifico riguardo all’uso del mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) nel trattamento superficiale di frutta fresca intera. L’autorizzazione riguarda solo agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni, nell’ambito della categoria 04.1.1 "Ortofrutticoli freschi interi" dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2019/801 della Commissione: uso di E 471 su alcuni tipi di frutta fresca
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni d’uso. La modifica riguarda i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), autorizzandone l’impiego come rivestimento superficiale di specifiche tipologie di frutta fresca. La misura è adottata alla luce della domanda presentata nel 2017, dell’esame tecnico degli esperti e del parere scientifico EFSA che esclude criticità per la salute nei limiti d’uso considerati.
Contesto normativo e procedura di aggiornamento
Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari e richiama la procedura uniforme di aggiornamento prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Il considerando ricorda che l’elenco degli additivi autorizzati può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o su domanda. Nel caso di specie, la Commissione rileva che l’autorizzazione proposta non può avere effetti sulla salute umana, sicché non è necessario chiedere un ulteriore parere dell’Autorità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Valutazione scientifica e ragioni dell’autorizzazione
La domanda, presentata il 17 febbraio 2017, riguardava inizialmente tutti gli ortofrutticoli freschi, ma l’istruttoria ha portato a una limitazione dell’ambito ai soli frutti con buccia normalmente non consumata. Il regolamento descrive la funzione del trattamento con E 471 come formazione di uno strato inerte e sottile che agisce da barriera fisica contro perdita di umidità e ossidazione, con effetti sulla conservazione della qualità nutrizionale e sulla durata di conservazione. Il gruppo di esperti governativi ha ritenuto sussistente una necessità tecnica, in particolare per frutti importati da aree tropicali e sottoposti a trasporti lunghi.
Portata dell’autorizzazione e limite oggettivo
L’allegato introdotto dal regolamento consente l’uso di E 471, in quantità "quantum satis", solo per il trattamento superficiale di:
- agrumi,
- meloni,
- ananas,
- banane,
- papaie,
- manghi,
- avocado,
- melograni.
La Commissione motiva questa scelta osservando che l’additivo è destinato al trattamento esterno e non dovrebbe migrare nella parte interna commestibile della frutta; pertanto il trattamento di frutta la cui buccia non viene di solito consumata non dovrebbe avere effetti sulla salute umana.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco UE degli additivi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento. La modifica introduce una nuova voce nella categoria 04.1.1 "Ortofrutticoli freschi interi" dopo l’additivo E 464.
Autorizzazione dell’additivo E 471 su alcuni frutti freschi
L’allegato autorizza i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) con impiego "quantum satis" esclusivamente per il trattamento superficiale di agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni.
Base scientifica e tecnica della misura
Il regolamento richiama la domanda presentata il 17 febbraio 2017, l’esame del gruppo di esperti governativi in materia di additivi e il parere EFSA del 10 novembre 2017. La Commissione considera che l’uso autorizzato non comporti effetti sulla salute umana, anche perché destinato al trattamento esterno e non alla migrazione nella parte interna commestibile della frutta.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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