Regolamento (UE) 2019/798
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Siria, modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. In particolare, sostituisce 59 voci relative a persone, sopprime 9 voci dall’elenco e rimuove due entità designate. L’atto dà attuazione anche alle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nelle cause T-667/17 e T-559/17, dalle quali discende la non inclusione di Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim nell’elenco.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con aggiornamento di elenchi di persone ed entità designate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, ossia sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. Le modifiche riguardano la parte A (persone) e la parte B (entità), con sostituzioni di voci, soppressioni e rinumerazioni; il testo richiama inoltre l’esito di un riesame delle misure e due sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Siria. L’intervento è giustificato da un riesame periodico delle misure e tiene conto anche delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nelle cause T-667/17 e T-559/17.
Finalità e contesto
Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in relazione alla situazione in Siria, già disciplinate dal regolamento (UE) n. 36/2012. Il considerando evidenzia che, a seguito del riesame delle misure, è opportuno aggiornare le voci dell’allegato II e sopprimere alcune designazioni non più mantenute.
Ambito materiale dell’intervento
L’atto non introduce una nuova disciplina generale, ma modifica in modo mirato l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L’allegato contiene l’elenco dei soggetti assoggettati a misure restrittive; il presente regolamento interviene quindi sul perimetro soggettivo delle sanzioni, incidendo sulle designazioni individuali e sulle entità incluse nell’elenco.
Modifiche alla parte A: persone fisiche
Nella parte A dell’allegato II, il regolamento prevede la sostituzione di 59 voci. Le nuove formulazioni aggiornano dati identificativi, incarichi, motivi dell’inserimento e, in alcuni casi, la data di inserimento nell’elenco. Le persone interessate comprendono alti ufficiali militari, esponenti delle forze di sicurezza, ministri, consiglieri e imprenditori considerati vicini o funzionali al regime siriano.
Tra i casi richiamati nel testo figurano, a titolo esemplificativo, soggetti indicati come responsabili o corresponsabili della repressione violenta della popolazione civile, soggetti associati a strutture di intelligence o a milizie pro-regime, nonché imprenditori ritenuti beneficiari o sostenitori economici del regime. In alcuni casi le motivazioni richiamano anche rapporti con società o conglomerati già inseriti in elenco, come Cham Holding o SSRC.
Soppressioni di voci e rinumerazioni
Sempre nella parte A, nove voci sono soppresse dall’elenco. Il regolamento indica espressamente, tra le voci eliminate, quelle numerate 75, 88, 97, 100, 168, 174 e 249, oltre alle ulteriori cancellazioni previste nell’allegato. Inoltre, le voci da 264 a 269 sono rinumerate come voci da 282 a 287, con effetto sui soggetti elencati: Anas Talas, Jamal Eddin Mohammed Nazer, Mazin Al-Tarazi, Samer Foz, Khaldoun Al-Zoubi e Hussam Al-Qatirji.
Modifiche alla parte B: entità
Nella parte B dell’allegato II, concernente le entità, vengono soppresse le voci relative a Drex Technologies Holding S.A. e DK Group. Ciò determina la loro uscita dall’elenco delle entità soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012.
Effetti delle sentenze del Tribunale
Il preambolo collega espressamente l’aggiornamento dell’allegato alle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nelle cause T-667/17, Alkarim for Trade and Industry contro Consiglio, e T-559/17, Abdulkarim contro Consiglio. In conseguenza di tali decisioni, Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim non figurano nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Entrata in vigore e carattere vincolante
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto ribadisce il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con efficacia immediata nell’ordinamento degli Stati dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato come indicato nell’allegato del nuovo regolamento di esecuzione. Si tratta dell’aggiornamento puntuale degli elenchi soggetti a congelamento e altre misure restrittive connesse alla situazione in Siria.
Aggiornamento delle voci relative alle persone designate
Nella parte A dell’allegato II, 59 voci sono sostituite con nuove formulazioni o informazioni aggiornate. Tra le voci modificate figurano, tra le altre, quelle relative a esponenti militari, ministri, consiglieri presidenziali, imprenditori e soggetti ritenuti sostenitori del regime siriano o coinvolti nella repressione della popolazione civile.
Soppressione di persone dall’elenco
Sempre nella parte A, sono soppresse 9 voci: 75 Fahid Al-Jassim, 88 Ahmed Yousef Jarad, 97 Mohsin Makhlouf, 100 Suheil Salman Hassan, 168 Omran Ahed Al Zu'bi, 174 Mohammed Turki Al Sayed, 249 Isam Zahr Al-Din e altre voci indicate nell’allegato. Le soppressioni riflettono l’esito del riesame delle misure e gli effetti delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019.
Rinumerazione di alcune voci
Le voci da 264 a 269 sono rinumerate come voci da 282 a 287, con corrispondente aggiornamento della numerazione per Anas Talas, Jamal Eddin Mohammed Nazer, Mazin Al-Tarazi, Samer Foz, Khaldoun Al-Zoubi e Hussam Al-Qatirji.
Soppressione di entità designate
Nella parte B dell’allegato II, le voci relative a Drex Technologies Holding S.A. e DK Group sono soppresse, con conseguente rimozione delle due entità dall’elenco delle entità soggette a misure restrittive.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è adottato a Bruxelles il 17 maggio 2019 e pubblicato il 20 maggio 2019.
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