Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/800

Regolamento (UE) 2019/800 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'acido carminico, carminio (E 120) in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei territori francesi d'oltremare (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’elenco UE degli additivi alimentari per consentire l’impiego dell’acido carminico, carminio (E 120) in alcune specialità tradizionali di carne non sottoposte a trattamento termico nei territori francesi d’oltremare. La misura risponde a una domanda presentata nel 2017 e tiene conto del carattere tradizionale di tali prodotti, del loro specifico processo produttivo e della valutazione EFSA sulla sicurezza dell’additivo. L’autorizzazione è circoscritta a poche preparazioni tradizionali e non dovrebbe incidere in modo significativo sull’esposizione complessiva del consumatore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Estende l’uso dell’acido carminico, carminio (E 120) in specifiche specialità tradizionali di carne non sottoposte a trattamento termico nei territori francesi d’oltremare, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano, nella categoria dei prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico, le sole specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo indicate nell’allegato (groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole). L’uso autorizzato riguarda i territori francesi d’oltremare e si riferisce all’additivo E 120 alle condizioni fissate nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato. Non estende l’autorizzazione ad altri prodotti, categorie alimentari o territori.

Estensione dell’uso dell’acido carminico, carminio (E 120) in specialità tradizionali di carne nei territori francesi d’oltremare

Il regolamento interviene sull’elenco dell’Unione degli additivi alimentari contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità è consentire l’impiego dell’acido carminico, carminio (E 120) in alcune preparazioni tradizionali di carne tipiche dei territori francesi d’oltremare, mantenendo un perimetro applicativo molto ristretto e coerente con la tradizione culinaria locale.

Contesto e motivazioni

I considerando chiariscono che l’aggiornamento dell’elenco può avvenire secondo la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione, anche a seguito di domanda. La richiesta, presentata il 23 giugno 2017, riguardava l’uso dell’E 120 in prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico, in particolare per ottenere il colore rosa caratteristico di specialità tradizionali di frattaglie suine salate e di manzo. La Commissione richiama anche il carattere storico di tali prodotti, presenti nella tradizione culinaria dei territori francesi d’oltremare dal XVIII secolo.

Valutazione scientifica e impatto sulla sicurezza

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 18 novembre 2015, che ha riesaminato la sicurezza dell’acido carminico, carminio (E 120) e ha confermato la DGA di 2,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. Secondo il testo, l’uso proposto riguarda prodotti di nicchia e a un livello massimo inferiore rispetto ad altri usi già autorizzati nella stessa categoria alimentare 08.3.1. Inoltre, i prodotti a base di carne non rientrano tra quelli che contribuiscono maggiormente all’esposizione totale all’additivo; perciò l’estensione non dovrebbe incidere in modo significativo sull’esposizione complessiva. In tale contesto, la Commissione afferma che l’aggiornamento non può avere effetti sulla salute umana e che non era necessario richiedere il parere dell’Autorità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato del regolamento inserisce, nella parte E dell’allegato II e nella categoria alimentare 08.3.1 "Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico", una nuova voce per l’E 120. Il livello autorizzato è pari a 50 e l’uso è limitato alle seguenti specialità tradizionali:

  • groin de porc à la créole;
  • queue de porc à la créole;
  • pied de porc à la créole;
  • paleron de bœuf à la créole.

Il testo specifica inoltre che tali prodotti sono consumati previa dissalazione e cottura.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alla formula finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Nell’allegato II, parte E, categoria alimentare 08.3.1 "Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico", viene inserita la nuova voce E 120 (acido carminico, carminio) con livello massimo pari a 50, limitatamente alle specialità tradizionali indicate.

Ambito ristretto dell’autorizzazione dell’additivo E 120

L’uso dell’acido carminico, carminio (E 120) è autorizzato solo per groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole e paleron de bœuf à la créole. L’allegato precisa che questi prodotti sono consumati previa dissalazione e cottura.

Motivazione legata alla tradizione e alla sicurezza

I considerando richiamano il carattere tradizionale di tali prodotti nei territori francesi d’oltremare, la funzione dell’additivo nel conferire il colore rosa ricercato e il parere EFSA del 18 novembre 2015, secondo cui non vi è motivo di rivedere la DGA di 2,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. La Commissione conclude che l’estensione non avrà un impatto significativo sull’esposizione complessiva e non comporta effetti sulla salute umana tali da rendere necessario il parere dell’Autorità ai sensi del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione degli alimentimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.