Regolamento (UE) 2019/799
Regolamento (UE) 2019/799 della Commissione, del 17 maggio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dall’elenco dell’Unione la sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one perché l’EFSA ne ha rilevato un rischio per la sicurezza legato alla genotossicità in vivo. La modifica interviene sull’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina le sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti. L’atto è adottato con procedura di urgenza ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Soppressione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti nell’Unione europea, in particolare alla voce furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) inserita nell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Incide sugli operatori del settore alimentare che impiegano o commercializzano tale sostanza e, più in generale, sul regime UE di autorizzazione degli aromi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Soppressione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one dall’elenco UE
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per eliminare dall’elenco dell’Unione la sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one (n. FL 10.066). La misura si fonda sul parere EFSA dell’11 dicembre 2018, che ha concluso per un rischio per la sicurezza connesso alla genotossicità in vivo, rendendo l’uso della sostanza incompatibile con le condizioni generali di impiego degli aromi previste dal diritto UE.
Contesto normativo
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d’uso. Tale elenco può essere aggiornato mediante la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato. La parte A dell’elenco comprende sia sostanze già valutate sia sostanze ancora in corso di valutazione.
Valutazione scientifica e ragioni della soppressione
La sostanza furan-2(5H)-one era presente nell’elenco come sostanza in corso di valutazione e l’EFSA aveva richiesto dati scientifici supplementari, successivamente presentati dal richiedente. Dopo l’esame di tali dati, l’EFSA ha concluso che la sostanza presenta un rischio per la sicurezza in ragione della genotossicità, essendo genotossica in vivo. In ragione di tale conclusione, la Commissione ha ritenuto necessario procedere alla soppressione immediata della sostanza dall’elenco dell’Unione per finalità di tutela della salute umana.
Identificazione della sostanza
Per evitare incertezze applicative, il regolamento richiama anche elementi identificativi ulteriori non presenti nella voce originaria dell’allegato I, parte A. In particolare, l’EFSA ha indicato il numero CAS 497-23-4, il numero JECFA 2000 e il nome JECFA "acido 4-idrossi-2-butanoico gamma-lattone".
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008
La modifica è formulata in modo puntuale: nell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 viene soppressa la voce 10.066 relativa a Furan-2(5H)-one. Il provvedimento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma incide direttamente sull’elenco delle sostanze autorizzate, con effetto di esclusione della sostanza dal mercato regolato come aroma autorizzato.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione della sostanza dall’elenco UE
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato per sopprimere la voce relativa a furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) dalla sezione 2 dell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.
Motivazione scientifica e tutela della salute
La Commissione si basa sul parere scientifico EFSA dell’11 dicembre 2018, secondo cui la sostanza presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità, essendo genotossica in vivo. Di conseguenza, il suo uso non soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e deve essere rimosso senza indugio per proteggere la salute umana.
Elementi identificativi della sostanza
Il regolamento richiama, ai fini di chiarezza e certezza identificativa, i dati supplementari indicati dall’EFSA per la sostanza soppressa: numero CAS 497-23-4, numero JECFA 2000 e nome JECFA "acido 4-idrossi-2-butanoico gamma-lattone".
Base giuridica e procedura
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1331/2008, mediante procedura di urgenza per il rischio per la sicurezza individuato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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