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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/803

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce in modo puntuale quali informazioni devono contenere le relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. Esso attua l’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1952, specificando i criteri qualitativi, gli aspetti statistici e gli elementi aggiuntivi da comunicare a Eurostat. Stabilisce inoltre la prima scadenza di trasmissione, il periodo di riferimento iniziale e l’obbligo di invio tramite il punto di accesso unico elettronico della Commissione.

Requisiti tecnici per il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri tenuti a trasmettere a Eurostat le relazioni triennali sulla qualità previste dal regolamento (UE) 2016/1952 in materia di statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica. Riguarda il contenuto minimo, la struttura informativa e le modalità di presentazione elettronica di tali relazioni; non disciplina direttamente la produzione dei dati, ma il reporting di qualità. Le prime relazioni si riferiscono agli anni di riferimento 2017 e 2018 e devono essere trasmesse entro il 15 giugno 2019. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Requisiti tecnici per le relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione attua l’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1952, che istituisce il quadro per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. La finalità è garantire un contenuto armonizzato e completo delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, così da consentire alla Commissione di valutare la qualità dei dati e di predisporre la relazione europea di sintesi.

Contesto normativo e funzione del regolamento

Il regolamento parte dal presupposto che gli Stati membri trasmettano relazioni standard sulla qualità ogni tre anni, in conformità ai criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. Le relazioni devono consentire una valutazione omogenea della qualità delle statistiche sui prezzi energetici, includendo anche gli eventuali cambiamenti intervenuti nella raccolta, nella metodologia e nelle fonti dei dati. Il testo è stato adottato dopo consultazione e in coerenza con il parere del comitato del sistema statistico europeo.

Ambito applicativo e scadenze

Il regolamento si applica agli Stati membri tenuti a relazionare su statistiche relative ai prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. La prima trasmissione deve avvenire entro il 15 giugno 2019 e riguarda i soli anni di riferimento 2017 e 2018. Per le trasmissioni successive, ciascuna relazione copre gli anni interi trascorsi dalla precedente relazione sulla qualità.

Modalità di trasmissione

Le relazioni sulla qualità devono essere inviate per via elettronica tramite il punto di accesso unico messo a disposizione dalla Commissione, ossia Eurostat. Il regolamento non prevede forme alternative di invio e si concentra sulla standardizzazione del canale di comunicazione tra Stati membri e Commissione.

Contenuto obbligatorio delle relazioni: criteri di qualità

L’allegato impone che le relazioni coprano tutti i criteri di qualità previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Pertinenza

Gli Stati membri devono descrivere gli utenti, le loro esigenze e la giustificazione di tali esigenze, le procedure utilizzate per misurare la soddisfazione degli utenti e la misura in cui le statistiche richieste sono effettivamente disponibili.

Accuratezza

La relazione deve contenere una valutazione complessiva dell’accuratezza, una descrizione degli errori di campionamento e una descrizione di qualsiasi altro errore rilevante.

Tempestività e puntualità

Devono essere indicati:

  • il tempo tra l’evento o fenomeno osservato e la disponibilità dei dati;
  • il tempo tra la data prevista di trasmissione e quella effettiva;
  • il numero di iterazioni necessarie per ottenere dati pienamente convalidati.

Accessibilità e chiarezza

Gli Stati membri devono descrivere le condizioni e i mezzi tramite cui gli utenti possono ottenere e utilizzare i dati, inclusi comunicati stampa, pubblicazioni, banche dati online e accesso a microdati. Devono inoltre indicare come gli utenti possono interpretare i dati, ad esempio mediante documentazione sulla metodologia e sulla gestione della qualità.

Comparabilità e coerenza

Le relazioni devono illustrare la comparabilità delle statistiche tra aree geografiche e nel tempo, nonché la coerenza rispetto ad altre fonti (coerenza intersettoriale) e all’interno della stessa serie di dati (coerenza interna).

Ulteriori aspetti qualitativi richiesti

Oltre ai criteri di qualità, gli Stati membri devono riferire sulla gestione della qualità e sulle revisioni dei dati. Per la gestione della qualità, occorre descrivere sistemi e regolamentazioni esistenti per controllare prodotti e processi statistici e fornire la propria valutazione della qualità dei dati. Per le revisioni, devono essere esplicitati i motivi della revisione dei dati convalidati, ad esempio nuove fonti o nuovi metodi, indicando anche data, entità e portata della revisione.

Presentazione statistica e trattamento statistico

Le relazioni devono includere una descrizione della presentazione statistica dei dati diffusi, anche sotto forma di tabelle, grafici o cartine. In particolare, devono essere indicati:

  • descrizione dei dati;
  • sistema di classificazione;
  • copertura settoriale;
  • concetti e definizioni statistiche;
  • unità statistica e popolazione statistica;
  • area di riferimento;
  • copertura temporale;
  • periodo di riferimento;
  • unità di misura.

Devono inoltre essere descritte tutte le procedure utilizzate per raccogliere, convalidare e compilare i dati e per derivarne nuove informazioni.

Diffusione nazionale, riservatezza e oneri

Le relazioni devono riferire sulle norme nazionali di diffusione dei dati e sulla frequenza con cui i dati sono diffusi a livello nazionale. In materia di riservatezza, devono essere indicate le misure legislative o le procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata di dati idonei a identificare persone o entità economiche, nonché le regole applicate per garantire la riservatezza statistica.

Infine, la relazione deve contenere informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione dei requisiti tecnici di qualità

L’allegato stabilisce i requisiti tecnici per assicurare la qualità del contenuto delle relazioni sulla qualità dei dati sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. Le relazioni devono coprire tutti i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima trasmissione e periodo di riferimento

Gli Stati membri devono presentare le prime relazioni sulla qualità entro il 15 giugno 2019. Tali prime relazioni riguardano gli anni di riferimento 2017 e 2018; successivamente, ogni relazione copre gli anni interi trascorsi dalla precedente relazione.

Modalità di presentazione

Le relazioni devono essere trasmesse tramite il punto di accesso unico messo a disposizione da Eurostat per la ricezione elettronica delle relazioni sulla qualità.

Contenuto minimo della relazione: criteri di qualità statistica

Le relazioni devono includere informazioni su pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza. Per ciascun criterio sono richiesti elementi specifici, come descrizione degli utenti e delle loro esigenze, errori di campionamento e altri errori, tempi di trasmissione, iterazioni di convalida, modalità di accesso e interpretazione dei dati, comparabilità geografica e nel tempo, coerenza intersettoriale e interna.

Informazioni aggiuntive sulla gestione della qualità e sulle revisioni

Gli Stati membri devono riferire sui sistemi e regolamentazioni per la gestione della qualità dei processi e dei prodotti statistici, nonché sulla propria valutazione della qualità dei dati. Devono inoltre spiegare le revisioni dei dati validati, indicando motivi, data, entità e portata delle revisioni.

Elementi di presentazione statistica e trattamento dei dati

Le relazioni devono descrivere i dati diffusi e includere sistema di classificazione, copertura settoriale, concetti e definizioni, unità statistica, popolazione statistica, ambito geografico, copertura temporale, periodo di riferimento e unità di misura. Devono altresì descrivere le procedure usate per raccogliere, convalidare e compilare i dati e per ricavarne nuove informazioni, oltre alle norme nazionali di diffusione e alla frequenza della diffusione.

Riservatezza e costi/oneri

In coerenza con i principi statistici del regolamento (CE) n. 223/2009, le relazioni devono contenere informazioni sulle misure legislative o procedure formali per impedire la divulgazione non autorizzata di dati che possano identificare persone o entità economiche, nonché sulle norme di riservatezza statistica. Devono inoltre riportare informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticheenergiamercato internotrasparenza amministrativaqualità dei dati

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