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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/796

Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

Normativa europea32019R0796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il quadro giuridico UE per misure restrittive mirate contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri. Prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti inseriti in elenco, il divieto di messa a disposizione di tali risorse, eccezioni limitate e obblighi di cooperazione, notifica e informazione tra autorità nazionali e Commissione. Il Consiglio aggiorna l'elenco dei designati, mentre gli Stati membri devono fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni.

Misure restrittive dell'Unione contro gli attacchi informatici con effetti significativi che minacciano l'Unione, i suoi Stati membri e, in taluni casi, Stati terzi o organizzazioni internazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli attacchi informatici con effetti significativi, inclusi i tentativi con effetti potenzialmente significativi, quando costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o per i suoi Stati membri. Rientrano nella nozione anche gli attacchi provenienti dall'esterno dell'Unione, realizzati mediante infrastrutture esterne, commessi da soggetti stabiliti o operanti al di fuori dell'Unione, o sotto il loro sostegno, direzione o controllo. Le misure possono essere adottate, se necessario ai fini della PESC, anche in risposta ad attacchi contro Stati terzi od organizzazioni internazionali. L'applicazione territoriale è ampia e comprende il territorio dell'Unione, gli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, i cittadini dell'Unione ovunque si trovino, le persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque situate, e le attività economiche esercitate, in tutto o in parte, nell'Unione.

Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio: misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

Il regolamento attua, sul piano dell'Unione, il quadro di misure restrittive mirate istituito dalla decisione (PESC) 2019/797 del 17 maggio 2019. La finalità è scoraggiare e rispondere ad attacchi informatici con effetti significativi, considerati minaccia esterna per l'Unione o per gli Stati membri, nel rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nel solco delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio che sollecitavano un rafforzamento della capacità dell'Unione di prevenire e reagire agli attacchi informatici mediante sanzioni mirate. Il regolamento, fondato sull'articolo 215 TFUE e collegato a un atto PESC, ha funzione attuativa: rende operativo, sul piano delle misure economiche, l'inserimento in elenco dei soggetti responsabili o associati agli attacchi.

Ambito di applicazione e nozione di attacco informatico

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione agli attacchi informatici con effetti significativi, compresi i tentativi potenzialmente significativi. Sono rilevanti gli attacchi provenienti dall'esterno dell'Unione, quelli che usano infrastrutture esterne, quelli compiuti da soggetti stabiliti o operanti fuori dall'Unione e quelli che agiscono sotto sostegno, direzione o controllo di soggetti esterni. La nozione di attacco comprende accesso, interferenza in sistemi o dati e intercettazione di dati non autorizzati.

Il regolamento considera altresì le minacce rivolte a infrastrutture critiche, settori essenziali, funzioni statali essenziali, informazioni classificate e squadre di pronto intervento governative. Per l'Unione, sono coperti gli attacchi contro istituzioni, organi, organismi, delegazioni, missioni PSDC e rappresentanti speciali. In presenza di esigenze di PESC, le misure possono essere adottate anche in risposta ad attacchi contro Stati terzi o organizzazioni internazionali.

Criteri di valutazione della significatività

L'articolo 2 elenca una serie di indici per valutare se l'attacco produca effetti significativi. Tra questi figurano la portata e la gravità delle turbative, il numero di soggetti e di Stati membri coinvolti, la perdita economica, il vantaggio economico ottenuto dagli autori, la quantità e la natura dei dati sottratti o violati, nonché la sensibilità commerciale dei dati accessibili.

Misure restrittive: congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione

Il cuore del regolamento è l'articolo 3. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell'allegato I sono congelati. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o a loro vantaggio.

L'allegato I include: i responsabili di attacchi o tentativi di attacco; i soggetti che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale; e coloro che comunque partecipano, pianificano, preparano, dirigono, assistono, incoraggiano o agevolano gli attacchi, oltre ai soggetti associati a tali persone o entità.

Deroghe autorizzative

Il regolamento prevede deroghe puntuali, soggette ad autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri.

Esigenze di base, spese legali e spese di gestione

Ai sensi dell'articolo 4, possono essere autorizzati svincoli o disponibilità di fondi congelati per:

  • esigenze di base del soggetto inserito e dei familiari a carico, inclusi alimenti, locazioni o ipoteche, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
  • onorari ragionevoli o rimborso di spese legali;
  • spese per la normale gestione o custodia dei fondi/risorse congelati;
  • spese straordinarie, previa notifica almeno due settimane prima a Commissione e altri Stati membri;
  • pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se per fini ufficiali.

Lo Stato membro che concede l'autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.

Decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative

L'articolo 5 consente lo svincolo quando i fondi siano oggetto di una decisione arbitrale anteriore all'inserimento in elenco, o di una decisione giudiziaria/amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato. La deroga vale solo se i fondi servono a soddisfare crediti riconosciuti dalla decisione, la decisione non avvantaggia soggetti elencati e il suo riconoscimento non contrasta con l'ordine pubblico.

Obbligazioni pregresse

L'articolo 6 riguarda i pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell'inserimento in elenco. L'autorità competente può autorizzare lo svincolo di fondi congelati se il pagamento è dovuto da un soggetto elencato e non viola il divieto di messa a disposizione. Anche qui è prevista comunicazione entro due settimane.

Accrediti su conti congelati

L'articolo 7 chiarisce che i conti congelati possono essere accreditati con fondi trasferiti da terzi, purché tali somme restino congelate; l'ente finanziario o creditizio deve avvisare senza indugio l'autorità competente. Sono inoltre ammessi l'accredito di interessi o altri profitti, nonché i pagamenti dovuti da contratti o decisioni anteriori, purché anch'essi restino soggetti al congelamento.

Obblighi di informazione, cooperazione e contrasto all'elusione

L'articolo 8 impone a persone, entità e organismi di fornire immediatamente informazioni utili all'applicazione del regolamento, comprese quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare con l'autorità competente. Tali informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione e possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state fornite.

L'articolo 12 prevede uno scambio costante di informazioni tra Commissione e Stati membri, in particolare su fondi congelati, autorizzazioni concesse, problemi applicativi, violazioni e sentenze nazionali. L'articolo 9 vieta espressamente ogni partecipazione consapevole e deliberata a operazioni di elusione delle misure restrittive.

Responsabilità e tutela delle pretese contrattuali

L'articolo 10 protegge chi agisca in buona fede nel congelare fondi o nel rifiutarne la disponibilità, escludendo la responsabilità salvo negligenza. La stessa norma esonera da responsabilità chi non sapesse e non avesse motivo ragionevole di sospettare che la propria azione avrebbe violato il regolamento.

L'articolo 11 disciplina il trattamento delle richieste connesse a contratti o operazioni incise dalle misure restrittive: tali richieste non sono soddisfatte se presentate dai soggetti designati o da chi agisce per loro conto. L'onere di dimostrare la liceità della pretesa grava su chi la formula. Resta salvo il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'inadempimento contrattuale.

Designazione, riesame degli elenchi e garanzie procedurali

L'articolo 13 attribuisce al Consiglio il potere di aggiornare l'allegato I quando decide di applicare le misure restrittive a un soggetto. Il Consiglio deve comunicare la decisione e i motivi dell'inserimento, consentendo osservazioni; in presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, deve riesaminare la decisione. L'elenco è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l'allegato II sulla base delle informazioni degli Stati membri.

L'articolo 14 richiede che l'allegato I contenga i motivi dell'inserimento e, ove disponibili, dati identificativi dei soggetti elencati, con indicazioni specifiche per persone fisiche e persone giuridiche/enti/organismi.

Sanzioni nazionali, autorità competenti e dati personali

L'articolo 15 impone agli Stati membri di adottare sanzioni per le violazioni del regolamento e le misure necessarie per assicurarne l'attuazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono comunicarle alla Commissione senza indugio e notificare ogni modifica successiva.

L'articolo 16 disciplina il trattamento dei dati personali da parte della Commissione per l'esecuzione dei propri compiti, inclusa l'inclusione dei nominativi nell'elenco consolidato e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché il trattamento di dati relativi all'impatto delle misure. Il regolamento richiama espressamente il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

Autorità competenti, comunicazioni e applicazione territoriale

L'articolo 17 obbliga gli Stati membri a designare le autorità competenti e a renderle consultabili sui siti web indicati nell'allegato II, comunicando alla Commissione gli estremi degli uffici e ogni successiva modifica. Le notifiche e le comunicazioni alla Commissione devono essere indirizzate secondo quanto indicato nell'allegato II.

L'articolo 18 estende l'applicazione del regolamento al territorio dell'Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell'Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque situate e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell'Unione.

Entrata in vigore

L'articolo 19 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione dell'ambito materiale e degli attacchi rilevanti

L'articolo 1 circoscrive il campo di applicazione agli attacchi informatici con effetti significativi, inclusi i tentativi con effetti potenzialmente significativi, che costituiscono una minaccia esterna per l'Unione o gli Stati membri. Sono qualificati come minacce esterne gli attacchi provenienti o sferrati dall'esterno dell'Unione, quelli che impiegano infrastrutture esterne, quelli compiuti da soggetti stabiliti o operanti fuori dall'Unione e quelli commessi con il loro sostegno, direzione o controllo. Sono inoltre elencate le tipologie di condotte informatiche rilevanti: accesso, interferenza in sistemi o dati, intercettazione di dati, se non autorizzate. Il paragrafo 4 indica i sistemi/settori vulnerabili degli Stati membri; il paragrafo 5 riguarda istituzioni, organi, organismi, delegazioni, missioni PSDC e rappresentanti speciali dell'Unione.

Criteri per valutare la significatività dell'attacco

L'articolo 2 indica i fattori da considerare per stabilire se un attacco abbia effetti significativi: portata, entità, impatto o gravità delle turbative; numero di soggetti coinvolti; numero di Stati membri interessati; perdita economica; vantaggio economico per l'autore o terzi; quantità o natura dei dati sottratti o violati; natura dei dati commercialmente sensibili a cui si è avuto accesso.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L'articolo 3 prevede il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell'allegato I, nonché il divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. L'allegato I include responsabili di attacchi o tentativi, soggetti che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale, o che comunque vi partecipano, pianificano, preparano, dirigono, assistono, incoraggiano o agevolano, nonché i soggetti associati a tali persone o entità.

Deroghe per esigenze di base, spese legali, gestione dei fondi e missioni diplomatiche

L'articolo 4 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi/risorse economiche congelati per esigenze di base, onorari e spese legali, spese per la normale gestione o custodia dei beni congelati, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima a Commissione e altri Stati membri, e pagamenti relativi a missioni diplomatiche o consolari o a organizzazioni internazionali con immunità, se destinati a scopi ufficiali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall'autorizzazione.

Deroga per decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative

L'articolo 5 consente, a determinate condizioni, di svincolare fondi o risorse economiche congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale antecedente all'inserimento in elenco o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, oppure di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato. Le somme devono servire esclusivamente a soddisfare crediti garantiti o riconosciuti dalla decisione, la decisione non deve avvantaggiare un soggetto elencato e il riconoscimento non deve essere contrario all'ordine pubblico. Anche in questo caso è prevista informazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Deroga per obbligazioni pregresse e pagamenti dovuti

L'articolo 6 prevede che, se un pagamento è dovuto in forza di un contratto o di un'obbligazione sorti prima dell'inserimento in elenco del soggetto, l'autorità competente possa autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, purché il pagamento sia effettuato da un soggetto in elenco e non violi il divieto di messa a disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Anche qui è richiesta l'informazione alle altre autorità competenti e alla Commissione entro due settimane.

Trattamento dei versamenti su conti congelati

L'articolo 7 consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali somme restino congelate, con obbligo di informare senza indugio l'autorità competente. Sono inoltre ammessi gli accrediti di interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obblighi preesistenti e pagamenti dovuti in base a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, a condizione che restino soggetti al congelamento.

Obblighi di informazione e cooperazione

L'articolo 8 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente le informazioni utili all'attuazione del regolamento, incluse quelle su conti e importi congelati, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, trasmettendole anche alla Commissione, e di collaborare alla verifica. Le informazioni sono utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite. L'articolo 12 rafforza la cooperazione reciproca tra Commissione e Stati membri, con scambio di informazioni su fondi congelati, autorizzazioni, violazioni, applicazione delle norme e sentenze nazionali.

Divieto di elusione e regime di responsabilità

L'articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure restrittive. L'articolo 10 esclude la responsabilità di chi congela o rifiuta fondi e risorse economiche in buona fede, salvo negligenza, e tutela anche chi non sapesse né avesse motivo ragionevole di sospettare che la propria azione violasse il regolamento.

Tutela delle pretese contrattuali

L'articolo 11 stabilisce che non sono soddisfatte richieste relative a contratti o operazioni colpiti dalle misure restrittive, incluse richieste di indennizzo, compensazione o esecuzione di garanzie, se presentate da soggetti elencati nell'allegato I o da chi agisce per loro conto. L'onere di provare che la richiesta non è vietata grava su chi la propone. Resta salva la possibilità di controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento contrattuale.

Aggiornamento degli elenchi e garanzie procedurali

L'articolo 13 dispone che, quando il Consiglio decide di applicare le misure di cui all'articolo 3, modifica l'allegato I, comunica la decisione con i motivi dell'inserimento e consente osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. L'articolo 14 precisa che l'allegato I deve riportare i motivi dell'inserimento e, ove disponibili, gli elementi identificativi dei soggetti elencati.

Sanzioni nazionali, autorità competenti e protezione dei dati

L'articolo 15 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e a comunicarle senza indugio alla Commissione, con ogni successiva modifica. L'articolo 16 disciplina il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche per l'inserimento nell'elenco consolidato e nella mappa interattiva delle sanzioni, e designa il servizio competente come titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento richiama inoltre la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.

Autorità competenti e ambito territoriale di applicazione

L'articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di renderle identificabili sui siti web elencati nell'allegato II, notificando alla Commissione i relativi estremi e ogni successiva modifica. L'articolo 18 definisce l'ambito di applicazione territoriale e personale: territorio dell'Unione, aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, persone giuridiche/enti/organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro ovunque situati, e attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell'Unione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 19 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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