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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13602/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo riproduceva censure già sottoposte al giudice di appello e da questi espressamente confutate con argomentazione completa e coerente. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per rapina. Con un unico motivo si deduceva vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e della circostanza di lieve entità della rapina, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto fosse meno grave di quanto ritenuto in appello e che anche il bene sottratto avesse valore modico. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché meramente reiterativa di questioni già proposte in appello e puntualmente disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il fatto abbia inciso in modo apprezzabile sulla gravità complessiva e il bene sottratto non sia di modico valore.

  • sentenza Corte cost. 13 maggio 2024 n. 86

    È richiamata come fonte della circostanza relativa alla lieve entità della rapina, ma la Corte ritiene che nel caso concreto non ne ricorrano i presupposti per l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello, quando la decisione impugnata le abbia affrontate con motivazione specifica, completa e logicamente coerente.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità può essere confermato quando il giudice di merito motivi in modo non illogico che il fatto ha inciso in modo significativo sulla gravità complessiva e che il bene sottratto non è di modico valore.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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