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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 1720 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e contributi INPS per gli anni 2005 e 2006, con cui erano stati contestati maggiori redditi non dichiarati per complessivi 143.449 euro. Ha sostenuto che l'attività artistica fosse occasionale, che gli atti fossero carenti di motivazione e che i versamenti sul conto corrente cointestato fossero riconducibili alla madre. L'Ufficio ha invece ritenuto che l'attività fosse abituale e professionale, sulla base degli incarichi pubblici ricevuti, degli importi percepiti e delle risultanze delle indagini bancarie.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'Ufficio non avesse provato l'abitualità dell'attività. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente tale decisione e ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'attività del contribuente non fosse occasionale, ma costituisse un'attività professionale autonoma abituale, poiché svolta in modo continuativo, quale unica fonte di sostentamento, e con compensi rilevanti: 32.320 euro nel 2005 e 50.355 euro nel 2006. Ha inoltre ritenuto che, in presenza di indagini bancarie autorizzate, spettasse al contribuente fornire una giustificazione analitica e tracciabile di ogni versamento asseritamente riferibile alla madre, onere non assolto con una contestazione generica. La sentenza ha quindi confermato la ripresa fiscale e contributiva, con condanna del contribuente al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. L'esercizio deve essere abituale, ancorché non esclusivo.

    Un'attività artistica svolta abitualmente, anche se non in via esclusiva o senza continuità quotidiana, genera reddito di lavoro autonomo e non reddito occasionale.

  • Artt. 1 e 5, D.P.R. 633/1972

    L'IVA si applica alle operazioni effettuate nell'esercizio di arti e professioni; per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

    L'abitualità dell'attività artistica comporta, in linea generale, l'assoggettamento alle regole IVA, inclusi gli obblighi di apertura della partita IVA e di fatturazione.

  • Art. 61, D.Lgs. 276/2003 e art. 4, legge 30/2003

    Sono prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell'anno solare con lo stesso committente, salvo il superamento del compenso complessivo annuo di 5.000 euro.

    La sentenza richiama i parametri temporali ed economici utilizzati per distinguere la collaborazione occasionale dall'attività autonoma abituale, pur evidenziando che la valutazione deve considerare anche la natura complessiva e reiterata dell'attività.

  • Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, convertito in legge 326/2003

    Per i lavoratori autonomi occasionali, il superamento della soglia annua di 5.000 euro può far scattare l'obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Sono posti come ricavi o compensi a base degli accertamenti i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti bancari, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili.

    In caso di accertamento bancario, il contribuente deve fornire una prova analitica, puntuale e documentata della provenienza e della non imponibilità dei singoli versamenti o prelevamenti. La mera affermazione che le somme appartengano a un familiare non è sufficiente.

  • Legge 335/1995

    È richiamata quale disciplina della Gestione separata INPS applicabile, secondo la ricostruzione della sentenza, ai lavoratori autonomi non iscritti ad altre casse professionali nei casi previsti dalla legge.

  • Art. 2222 codice civile

    È richiamato per inquadrare il contratto d'opera relativo a prestazioni singolari ed episodiche che, pur potendo superare la soglia economica della collaborazione occasionale, non presentino coordinamento o abitualità.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 2781/2015

    La pronuncia è citata a sostegno del principio secondo cui, negli accertamenti bancari, il contribuente deve dimostrare analiticamente che i movimenti contestati non sono riferibili a operazioni imponibili.

Massime di principio

  • Per distinguere un'attività artistica occasionale da un'attività professionale abituale non conta soltanto la qualificazione formale data dal contribuente, ma l'insieme degli elementi concreti: numero e ripetizione degli incarichi, importo dei compensi, natura dei committenti, organizzazione dell'attività e sua idoneità a costituire una fonte stabile di sostentamento.
  • Anche un'attività non esclusiva o non svolta quotidianamente può essere considerata abituale quando viene esercitata professionalmente e in modo reiterato nel tempo.
  • Il superamento di soglie economiche o temporali costituisce un indice rilevante dell'assenza di occasionalità, ma la qualificazione deve essere valutata complessivamente in relazione alla concreta modalità di svolgimento dell'attività.
  • Quando l'attività è abituale, possono sorgere obblighi di apertura della partita IVA, emissione di fatture, applicazione dell'IVA, dichiarazione del reddito come lavoro autonomo e iscrizione o contribuzione previdenziale secondo il regime applicabile.
  • Negli accertamenti bancari autorizzati, il contribuente deve giustificare ogni singolo movimento contestato con documenti idonei e tracciabili. La cointestazione del conto con un familiare non esclude automaticamente l'imputabilità delle somme al contribuente.
  • Per dimostrare che i versamenti appartengono a un familiare è opportuno produrre prove specifiche, quali estratti conto, documentazione di pensioni o stipendi, contratti di locazione, ricevute, bonifici e una riconciliazione analitica delle singole movimentazioni.
  • Le somme corrisposte da enti pubblici e assoggettate a ritenuta d'acconto possono costituire un importante elemento probatorio dell'esistenza di un'attività professionale, ma la ritenuta non sostituisce gli eventuali ulteriori obblighi fiscali e IVA del prestatore.

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