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Interpello

Risposta n. 149 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione sostiene che i chiarimenti del 2017 consentano di riconoscere la natura sostanzialmente pubblicistica dell’ente, con conseguente ammissibilità all’Art-Bonus delle erogazioni destinate al sostegno delle sue attività.

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali a favore di una fondazione museale di partecipazione pubblica

Il quesito

La Fondazione chiede se, alla luce della risoluzione n. 136/E del 2017, possa essere considerata istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica e quindi se le erogazioni liberali in denaro destinate al suo sostegno possano fruire dell’Art-Bonus anche oltre i soli interventi sui beni culturali affidati.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il requisito dell’appartenenza pubblica può sussistere anche per fondazioni di diritto privato a partecipazione pubblica, quando ricorrano elementi come iniziativa pubblica, maggioranza pubblica, controllo dell’ente, gestione di beni culturali pubblici e applicazione di regole pubblicistiche. Tuttavia, l’agevolazione spetta solo per erogazioni espressamente destinate alle attività della Fondazione relative al Museo e ai beni culturali pubblici affidati; restano escluse le liberalità generiche per altri progetti o manifestazioni.

Fruizione dell’Art-Bonus per erogazioni liberali a favore di una fondazione museale

L’interpello riguarda l’applicabilità del credito d’imposta Art-Bonus a favore di una fondazione di partecipazione pubblica che gestisce un museo e beni culturali affidati in concessione. Il tema centrale è la qualificazione della Fondazione come istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica e, di conseguenza, l’ammissibilità delle erogazioni liberali destinate al suo sostegno.

Fattispecie e contesto

La Fondazione Alfa è stata costituita da amministrazioni pubbliche, tra cui il Comune Beta, la Provincia Delta e la Camera di Commercio di Delta, oltre che da soci fondatori privati. La sua finalità statutaria è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, con scopo fondamentale nella gestione del “Museo Internazionale Beta” e dei servizi da esso erogati.

La Fondazione richiama una precedente risposta del 1° luglio 2015, nella quale l’Agenzia aveva escluso l’Art-Bonus per le erogazioni liberali genericamente destinate al sostegno delle attività della Fondazione, ammettendolo invece per le sole erogazioni finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di immobili e raccolte di proprietà del Comune Beta affidati alla Fondazione, purché beni culturali pubblici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Quesito del contribuente

La Fondazione chiede di rivedere l’orientamento precedente alla luce della risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, ritenendo che, in base a tali chiarimenti, possa essere considerata istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica. Da ciò fa discendere la possibilità di applicare il credito d’imposta anche alle erogazioni liberali in denaro ricevute da terzi per il sostegno delle proprie attività.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che riconosce un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità culturali.

In particolare, il beneficio riguarda:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo senza scopo di lucro;
  • erogazioni destinate a soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici per interventi di restauro, protezione e manutenzione dei beni stessi.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quale riferimento per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo la Fondazione, i chiarimenti introdotti dalla risoluzione n. 136/E del 2017 superano la lettura più restrittiva espressa in precedenza. In particolare, la Fondazione ritiene di possedere i requisiti per essere considerata istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica, sicché le erogazioni liberali ricevute per il suo sostegno dovrebbero rientrare nell’Art-Bonus.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che aveva già chiarito l’ambito applicativo del credito d’imposta. Successivamente, evidenzia che la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 ha precisato che il requisito dell’“appartenenza pubblica” non si esaurisce nell’appartenenza formale allo Stato, alle Regioni o agli altri enti territoriali, ma può risultare anche da ulteriori caratteristiche dell’ente destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo, l’Agenzia indica che il requisito può ritenersi soddisfatto quando l’istituto:

  • è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica tra soci e partecipanti;
  • è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso;
  • è soggetto a regole pubblicistiche, come obblighi di trasparenza o normativa sugli appalti;
  • è sottoposto a controllo analogo da parte di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di tali caratteristiche, anche gli istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, ad esempio le fondazioni, possono essere considerati sostanzialmente pubblicistici e quindi idonei a ricevere erogazioni liberali per il sostegno delle attività agevolabili, fermo restando che le collezioni devono avere appartenenza pubblica.

Valutazione della Fondazione istante

Nel caso concreto, dopo aver acquisito il parere del Ministero competente, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito dell’appartenenza pubblica. Ciò in ragione del fatto che:

  • la Fondazione è stata costituita per iniziativa di pubbliche amministrazioni e conserva una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • il Comune Beta nomina il Presidente della Fondazione e, insieme ad altre pubbliche amministrazioni presenti nella compagine sociale, può nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esercitando di fatto il controllo sull’ente;
  • la Fondazione è stata costituita per la gestione del Museo Beta e gestisce beni di proprietà pubblica affidati tramite concessione, comprese raccolte ceramiche, librarie, fotografiche e archivistiche del Museo, oltre a una quota minore di collezioni statali;
  • gli immobili del complesso museale sono beni culturali pubblici affidati alla Fondazione;
  • nello svolgimento della propria attività la Fondazione è soggetta ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, come trasparenza e normativa sugli appalti pubblici.

Limiti applicativi dell’agevolazione

L’Agenzia introduce però un’importante limitazione operativa. Dall’esame della documentazione emerge che la Fondazione svolge anche attività di valorizzazione e promozione culturale e turistica del territorio non direttamente collegate alla gestione degli istituti di proprietà pubblica affidati.

Di conseguenza, l’Art-Bonus è riconosciuto solo per le erogazioni liberali:

  • espressamente destinate al sostegno delle attività della Fondazione relative al Museo;
  • riferite ai beni culturali di appartenenza pubblica affidati alla Fondazione.

Non è invece possibile beneficiare del credito d’imposta per erogazioni liberali genericamente destinate alla Fondazione per attività, progetti o manifestazioni diversi da quelli connessi al Museo e ai beni culturali pubblici affidati.

Conclusioni operative

La risposta n. 149 conferma un approccio sostanzialistico alla nozione di appartenenza pubblica degli istituti della cultura, ammettendo che una fondazione di diritto privato a partecipazione pubblica possa rientrare nell’ambito dell’Art-Bonus quando presenti un effettivo radicamento pubblico e gestisca beni culturali pubblici.

Per i soggetti eroganti, il beneficio è tuttavia subordinato alla chiara destinazione della liberalità: la donazione deve essere specificamente indirizzata al sostegno delle attività legate al Museo e ai beni culturali pubblici affidati alla Fondazione, mentre restano escluse le liberalità generiche o quelle con finalità diverse.

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