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Interpello

Risposta n. 143 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene applicabile il regime agevolativo perché l’accordo contrattuale sarebbe sostanzialmente conforme alla normativa sulla detassazione e, in concreto, gli indicatori hanno mostrato un miglioramento rispetto all’anno precedente; pertanto il premio 2017, pagato nel 2018, dovrebbe essere detassato.

Detassazione del premio di risultato 2017 per contratto aziendale con indicatori di produttività ed efficienza

Il quesito

La società chiede se il premio di risultato relativo al 2017, previsto da un contratto aziendale con indicatori di produttività ed efficienza ma senza esplicita indicazione del parametro di confronto, possa beneficiare della detassazione prevista dall’art. 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016 e dal DM 25 marzo 2016, tenuto conto che gli indici sono risultati migliorati rispetto all’anno precedente e che il premio è anche riparametrato sulla presenza individuale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile l’imposta sostitutiva del 10% al premio di risultato erogato nel 2018 per l’anno 2017, poiché dagli elementi forniti risulta un incremento misurabile rispetto al periodo precedente, pur se il contratto non lo esplicita in modo testuale. La ripartizione del premio in base alla presenza individuale non ostacola il beneficio, in quanto distinta dai requisiti di incremento aziendale richiesti dalla norma.

Detassazione del premio di risultato e verifica dell’incrementalità

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il regime fiscale agevolato ai premi di risultato previsti da un contratto aziendale di secondo livello, alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016 e del DM 25 marzo 2016. Il tema centrale è la verifica del requisito dell’incremento di produttività/efficienza, anche quando il contratto non indichi in modo espresso il parametro di confronto.

Fattispecie rappresentata dalla società

La società istante aveva sottoscritto nel 2016 un contratto aziendale di secondo livello con la rappresentanza sindacale unitaria e le associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative, in conformità all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto era stato regolarmente depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, con la dichiarazione di conformità richiesta dal DM 25 marzo 2016.

L’accordo prevedeva un premio di risultato legato a due obiettivi:

  • produttività, misurata tramite l’indice di utilizzo degli impianti, dato dal rapporto tra ore lavorate e ore lavorabili rispetto ai soli addetti di produzione;
  • efficienza, misurata tramite un indice di efficienza basato sul rapporto tra quanto prodotto e la media mensile del personale addetto alla produzione.

Entrambi gli indicatori erano articolati in tre livelli di raggiungimento, cui corrispondeva una quota crescente di premio. Inoltre, l’importo del premio, calcolato sulla base del raggiungimento degli obiettivi aziendali, veniva poi rideterminato in funzione della prestazione individuale, secondo il rapporto tra giorni di effettiva presenza al lavoro e giorni dell’anno lavorabili.

Quesito del contribuente

La società ha chiesto se il premio di risultato relativo all’anno 2017 potesse beneficiare della detassazione prevista dall’art. 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016 e successive modifiche, da fruire con il pagamento delle retribuzioni di febbraio 2018.

Nel corso dell’istruttoria, la società ha precisato che gli obiettivi previsti nell’accordo non erano alternativi tra loro e che, al raggiungimento di ogni risultato incrementale, corrispondeva l’erogazione di una parte di premio. Ha inoltre chiarito che, pur non essendo indicato espressamente nell’accordo il parametro di riferimento per il miglioramento, le parti avrebbero implicitamente inteso riferirsi al confronto con l’anno precedente e che, in fatto, gli indici erano migliorati rispetto ai valori del 2016.

Soluzione interpretativa prospettata dalla società

Secondo la contribuente, l’accordo aziendale era sostanzialmente conforme alla disciplina fiscale di favore, poiché i suoi indicatori e la struttura del premio erano coerenti con la finalità della normativa, cioè incentivare la contrattazione di risultato.

La società ha sostenuto che, anche in assenza di una formale indicazione dei parametri di riferimento per il miglioramento degli indici, gli elementi forniti dall’azienda e l’andamento produttivo consentivano di ritenere integrato il presupposto del miglioramento. Di conseguenza, il premio di risultato 2017, pagato nel 2018, avrebbe dovuto beneficiare della detassazione.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016, che reintroduce in via strutturale l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili secondo i criteri del decreto attuativo;
  • il DM 25 marzo 2016, che definisce i premi di risultato come somme variabili correlate a tali incrementi e richiede che i contratti collettivi prevedano criteri di misurazione e verifica rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo;
  • l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, quale riferimento per i contratti aziendali o territoriali;
  • la circolare n. 28/E del 2016 e la circolare n. 5/E del 2018, che chiariscono il requisito dell’incrementalità e la distinzione tra struttura del premio e risultato incrementale aziendale.

Valutazione dell’Agenzia sull’incremento richiesto dalla norma

L’Agenzia osserva che il regime agevolato richiede che, al termine del periodo congruo di maturazione del premio, sia verificabile un incremento rispetto al risultato registrato all’inizio del periodo stesso. Il periodo congruo può essere annuale, infrannuale o ultrannuale, a seconda di quanto stabilito dalla contrattazione di secondo livello.

L’aspetto essenziale è che il risultato aziendale sia misurabile e migliore rispetto a quello antecedente l’inizio del periodo di maturazione. Non è quindi sufficiente il mero raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal contratto se manca il confronto con il valore iniziale del parametro considerato.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che il contratto non subordina espressamente l’erogazione del premio a un risultato incrementale rispetto al dato iniziale, ma ancora il premio a valori stabili: per la produttività, all’indice di utilizzo degli impianti; per l’efficienza, al rapporto tra paia prodotte e media mensile del personale addetto alla produzione.

Tuttavia, tenuto conto della ratio della norma e della dichiarazione della società, secondo cui nel 2017 gli obiettivi di produttività ed efficienza hanno registrato un miglioramento rispetto al 2016, l’Agenzia ritiene che il requisito dell’incrementalità possa considerarsi soddisfatto sulla base delle informazioni fornite.

Effetti della riparametrazione in base alla presenza individuale

L’Agenzia precisa inoltre che la strutturazione del premio di risultato è un profilo distinto dal requisito dell’incremento aziendale. La circostanza che il premio sia graduato in funzione della presenza individuale del lavoratore non è incompatibile con l’agevolazione fiscale, purché il risultato incrementale sia conseguito dall’azienda che eroga il premio.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che il premio di risultato erogato nel 2018 e riferito al 2017 può beneficiare del regime fiscale agevolativo previsto dalla legge di Stabilità 2016. In particolare, la detassazione è ammessa perché, sulla base delle precisazioni rese dall’istante, gli obiettivi di produttività ed efficienza risultano migliorati rispetto al periodo d’imposta precedente.

Il trattamento differenziato del premio in funzione della prestazione individuale non impedisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto non incide sul presupposto fondamentale richiesto dalla norma: il conseguimento di un risultato incrementale aziendale misurabile e verificabile.

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