Risposta n. 145 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la Fondazione, la norma dovrebbe coprire sia i trasferimenti di denaro sia quelli di beni destinati alla ricerca, purché il beneficiario sia un soggetto rientrante tra quelli previsti dalla legge; non sarebbe necessaria una relazione specifica del beneficiario, essendo sufficiente la sua qualificazione soggettiva.
Deducibilità IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca ex art. 1, comma 353, L. 266/2005
Il quesito
La Fondazione chiede se la deduzione integrale prevista per i fondi trasferiti a favore di enti di ricerca possa applicarsi sia alle erogazioni in denaro sia a quelle in natura, e se sia necessaria una relazione del beneficiario che attesti l’uso dei fondi per scopi di ricerca.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene deducibili solo i trasferimenti di denaro, tracciabili e destinati specificamente al finanziamento della ricerca, effettuati da soggetti IRES in favore dei beneficiari espressamente indicati dalla norma. Esclude quindi le donazioni di beni in natura e precisa che per il riconoscimento della deduzione occorre anche idonea documentazione sull’utilizzo per scopi di ricerca; la verifica concreta dei requisiti esula dall’interpello.
Deducibilità IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca
L’interpello riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005 alla deduzione dal reddito IRES delle somme o dei beni trasferiti a favore di soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica. La richiesta proviene da una fondazione non commerciale che effettua erogazioni liberali a favore di enti di ricerca.
Fattispecie rappresentata dalla Fondazione
La Fondazione ALFA, ente privato senza fine di lucro, dichiara di determinare il proprio reddito imponibile ai fini IRES secondo le regole del TUIR per gli enti non commerciali. Rappresenta di effettuare erogazioni liberali a sostegno della ricerca scientifica verso soggetti inclusi tra quelli indicati dall’art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005.
Le erogazioni avvengono in due forme:
- trasferimenti di denaro;
- trasferimenti di beni specificamente destinati alla ricerca, definiti dalla Fondazione come “fondi in natura”, acquistati su indicazione del beneficiario e poi donati all’ente di ricerca.
Nella documentazione integrativa, la Fondazione precisa che nel caso dei beni l’acquisto avviene con fatturazione diretta del fornitore alla Fondazione, pagamento tramite bonifico e successiva donazione notarile al beneficiario.
Quesito del contribuente
La Fondazione chiede in sostanza se la deduzione integrale prevista dalla norma:
- spetti sia per le erogazioni in denaro sia per quelle in natura;
- richieda, ai fini del riconoscimento del beneficio, una relazione sottoscritta dal beneficiario che attesti l’effettivo utilizzo dei fondi per scopi di ricerca, oppure sia sufficiente la sola appartenenza del destinatario alle categorie soggettive indicate dalla legge.
Soluzione interpretativa proposta dalla Fondazione
Secondo l’istante, la locuzione “fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità” dovrebbe ricomprendere non solo il denaro, ma anche beni destinati alla ricerca, purché individuati dal beneficiario come utili al perseguimento della finalità scientifica e acquistati dalla Fondazione su sua indicazione.
La Fondazione sostiene che la funzione dell’erogazione non cambi in base alla forma del trasferimento e che, quindi, sia nel caso di denaro sia in quello di beni, ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
Quanto alla prova dell’utilizzo per ricerca, ritiene non necessaria una relazione del beneficiario, essendo sufficiente la soggettività dell’ente destinatario. A sostegno richiama la risoluzione n. 234/E del 17 luglio 2002, relativa ad altre erogazioni liberali deducibili.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005, che prevede la piena deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di determinati soggetti: università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute con oggetto statutario di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M., enti di ricerca vigilati dal Ministero competente, ISS, ISPESL, enti parco regionali e nazionali.
L’Agenzia ricorda inoltre che:
- il soggetto erogante deve essere un soggetto passivo IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, del TUIR;
- il beneficiario deve rientrare tra quelli espressamente elencati dalla norma;
- per i trasferimenti agevolabili è necessario che l’operazione sia tracciabile, secondo modalità bancarie, postali o altri sistemi ammessi dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia valorizza il dato letterale della disposizione, evidenziando che il legislatore ha sostituito la precedente espressione “erogazioni liberali” con “fondi trasferiti”. Da tale scelta lessicale desume che la norma riguardi esclusivamente trasferimenti di somme di denaro e non di beni diversi dal denaro.
Pertanto:
- le donazioni di beni in natura non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005;
- la risoluzione n. 234/E del 2002 non è applicabile al caso di specie, perché riferita ad una diversa fattispecie normativa.
Per le sole erogazioni in denaro, invece, la deduzione è ammessa se:
- il beneficiario appartiene alle categorie previste dalla legge;
- i fondi sono effettivamente utilizzati per scopi di ricerca;
- esiste idonea documentazione, anche rilasciata dal beneficiario, a supporto di tale utilizzo;
- il trasferimento avviene con strumenti tracciabili.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che la deduzione ex art. 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005 è riconoscibile solo per i trasferimenti di denaro effettuati in favore dei soggetti espressamente indicati dalla norma e nel rispetto dei requisiti di tracciabilità e documentazione dell’impiego per ricerca.
Le erogazioni in natura, anche se finalizzate alla ricerca e anche se effettuate con modalità formali di acquisto e successiva donazione, non possono beneficiare della deduzione, perché non costituiscono “fondi trasferiti” in denaro.
L’Agenzia precisa infine che la verifica concreta della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma attiene a un accertamento di fatto, non esperibile in sede di interpello.
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