Risposta n. 144 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che le tariffe dovute per VIA e AIA abbiano natura tributaria; di conseguenza, le domande di rimborso delle somme erroneamente versate rientrano nell’esenzione prevista per le istanze di rimborso di qualsiasi tributo e non scontano l’imposta di bollo.
Imposta di bollo sulle istanze di rimborso di tariffe versate erroneamente per VIA e AIA
Il quesito
Il Ministero chiede se le istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) debbano essere assoggettate all’imposta di bollo oppure siano esenti come istanze di rimborso di tributi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della tabella allegata al DPR 642/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che le istanze di rimborso delle tariffe VIA e AIA, in quanto riferite al pagamento di un tributo, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della tabella allegato B al DPR 642/1972.
Imposta di bollo sulle istanze di rimborso delle tariffe VIA e AIA
L’interpello riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze con cui si chiede il rimborso di somme versate erroneamente a titolo di tariffe connesse alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il punto centrale è stabilire se tali domande siano soggette al bollo ordinario oppure rientrino nell’esenzione prevista per le istanze di rimborso di tributi.
Fattispecie e contesto
Il Ministero istante richiama due diversi procedimenti amministrativi disciplinati dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- la VIA, descritta come procedura amministrativa di supporto all’autorità competente finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera;
- l’AIA, provvedimento necessario per l’esercizio di alcune installazioni produttive potenzialmente idonee a causare danni ambientali significativi, in cui le valutazioni tecniche considerano unitariamente i diversi impatti ambientali e le condizioni di funzionamento dell’installazione.
Per entrambe le fattispecie sono previsti versamenti di somme determinate in base a tariffe fissate con decreto, calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e destinate a coprire i costi sopportati dall’amministrazione per attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.
Quesito del contribuente
Il Ministero chiede se le istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per ottenere:
- la valutazione di impatto ambientale;
- l’autorizzazione integrata ambientale;
siano assoggettate all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, oppure siano esenti in quanto istanze di rimborso di tributi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della Tabella, allegato B, dello stesso DPR.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama anzitutto la disciplina generale dell’imposta di bollo contenuta nel DPR n. 642 del 1972, secondo cui sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegata.
In particolare, l’articolo 3 della Tariffa prevede il bollo fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per foglio, per:
- istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi della pubblica amministrazione;
- atti tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Richiama poi l’articolo 5, comma 5, della Tabella allegato B, che esenta dal bollo:
- le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo;
- i documenti allegati alle medesime istanze.
Sul versante sostanziale, vengono menzionati:
- l’articolo 33 del D.lgs. 152/2006, che prevede tariffe per la copertura dei costi delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alle procedure di VIA;
- il decreto ministeriale 4 gennaio 2018, che stabilisce che gli oneri economici per la VIA sono versati all’entrata del bilancio dello Stato dai soggetti proponenti;
- il Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di AIA;
- il decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58, che disciplina modalità e tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal D.lgs. 152/2006.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che, in linea generale, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione e dirette a ottenere un provvedimento sono soggette al bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa. Tuttavia, la medesima normativa prevede un’esenzione specifica per le istanze di rimborso di tributi.
Per stabilire se l’esenzione sia applicabile, è necessario qualificare giuridicamente le somme versate per VIA e AIA. L’Agenzia esamina la natura di tali tariffe e valorizza, in particolare, l’orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 8956 del 16 aprile 2007, secondo cui la prestazione pecuniaria richiesta al proponente in materia di VIA:
- è regolata interamente dalla legge quanto a presupposti e importi;
- non deriva da un rapporto di concessione;
- non implica discrezionalità amministrativa nella individuazione dei soggetti obbligati o del quantum;
- costituisce un’entrata dello Stato destinata a finanziare funzioni pubbliche nell’interesse collettivo;
- presenta i connotati di una tassa, cioè di una prestazione imposta per procurare un’entrata collegata all’esercizio di funzioni pubbliche.
Da tale ricostruzione, l’Agenzia desume la natura tributaria delle somme versate per la richiesta di VIA. Considera poi che tali somme sono qualificate come tariffe dai decreti ministeriali richiamati, ma ciò non ne esclude la sostanza tributaria.
Le medesime considerazioni vengono estese alle tariffe applicabili alle istanze di AIA, poiché anche in questo caso si tratta di importi determinati in base a decreto, versati a fronte di procedimenti previsti dal D.lgs. 152/2006 e finalizzati alla copertura dei costi dell’attività amministrativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base della natura tributaria delle tariffe VIA e AIA, l’Agenzia conclude che le istanze di rimborso delle somme erroneamente versate per tali procedimenti rientrano nell’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 5, della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.
Pertanto, le istanze di rimborso:
- non sono soggette all’imposta di bollo;
- sono assimilate alle istanze di rimborso di qualsiasi tributo, per le quali l’esenzione è espressamente prevista.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che il bollo non è dovuto sulle domande con cui si chiede il rimborso delle tariffe erroneamente pagate per VIA o AIA, in quanto tali tariffe sono considerate dall’Agenzia prestazioni aventi natura tributaria. La conseguenza pratica è l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, Tabella allegato B, DPR 642/1972.
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