Risposta n. 141 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento IVA della tariffa per il segno identificativo e per le ispezioni degli impianti termici nelle Marche
Il quesito
Si chiede se la tariffa per l’acquisizione del segno identificativo e quella per le ispezioni degli impianti termici, previste dalla L.R. Marche n. 19/2015 e corrisposte a enti pubblici o organismi esterni (società pubbliche o private), debbano essere assoggettate a IVA e, in caso affermativo, con quale aliquota e in quali ipotesi.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la tariffa per il segno identificativo non sia imponibile IVA, anche se pagata alla società esterna da una ditta di manutenzione; in subordine, se imponibile, che l’aliquota sia differenziata tra 10% e 22% in base alla destinazione dell’impianto. Ritiene inoltre che le somme versate all’ente pubblico o all’organismo esterno per il segno identificativo e per le ispezioni siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la tariffa relativa al segno identificativo e la quota corrisposta a ente pubblico o organismo esterno per tale segno esulano dal campo IVA, perché si tratta di un contributo obbligatorio di natura extra-tributaria e non di corrispettivo di una prestazione di servizi. Per le ispezioni onerose, invece, l’importo è rilevante ai fini IVA perché remunera un’attività resa direttamente dall’organismo esterno; di conseguenza il relativo importo rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
Trattamento IVA delle tariffe per segno identificativo e ispezioni degli impianti termici
L’interpello riguarda il regime IVA applicabile, nell’ambito della normativa della Regione Marche sugli impianti termici, alla tariffa per il segno identificativo e alla tariffa per le ispezioni. La questione è rilevante perché tali importi possono essere incassati da autorità pubbliche o da organismi esterni delegati, talvolta società a partecipazione pubblica e, in altri casi, soggetti privati.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante descrive il sistema previsto dalla L.R. Marche 20 aprile 2015, n. 19, che disciplina esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici. In base alla normativa regionale:
- i controlli e le ispezioni sono affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, alle Province;
- tali autorità possono operare direttamente o delegare il servizio a organismi esterni aventi i requisiti previsti dal DPR n. 74 del 2013;
- i responsabili degli impianti devono corrispondere un contributo commisurato alla potenza dell’impianto e acquisire periodicamente un segno identificativo;
- nei casi previsti dalla legge regionale, viene addebitato anche il costo delle ispezioni.
L’istante evidenzia che, con il catasto unico regionale telematico degli impianti termici (CURMIT), il pagamento del segno identificativo avviene tramite un unico canale telematico e la tariffa viene automaticamente ripartita tra la Regione, che incassa il 10%, e l’autorità competente o l’organismo esterno, che incassa il restante 90%.
Quesiti posti all’Agenzia
L’istante chiede, in sintesi:
- se la quota del 90% della tariffa per il segno identificativo, pagata dalla ditta di manutenzione all’organismo esterno, debba essere assoggettata a IVA quando il pagamento è effettuato non dal responsabile dell’impianto ma dal manutentore e quando il destinatario è una società a totale partecipazione pubblica;
- se la medesima quota debba essere assoggettata a IVA anche quando l’organismo esterno è una società diversa da una società a totale partecipazione pubblica;
- se, nel caso di imponibilità, debba applicarsi l’aliquota IVA del 10% o del 22% in funzione della destinazione abitativa o meno dell’impianto;
- se i principi della Risoluzione ministeriale n. 186/E del 6 dicembre 2000 consentano di considerare esenti da IVA le somme versate all’ente pubblico per il segno identificativo e quelle pagate per le ispezioni, sia quando il soggetto che le incassa è un organismo esterno pubblico sia quando è un soggetto privato.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che:
- la tariffa per il segno identificativo non debba essere assoggettata a IVA;
- anche la quota pagata alla società a totale partecipazione pubblica o a soggetti di altra natura non debba essere assoggettata a IVA;
- in subordine, qualora la tariffa fosse imponibile, l’aliquota dovrebbe differenziarsi tra 10% e 22%;
- la quota versata all’ente pubblico per il segno identificativo dovrebbe essere esente da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972;
- anche le tariffe pagate per le ispezioni dovrebbero essere esenti da IVA, sia quando l’organismo esterno è una società pubblica, sia quando non lo è.
Normativa richiamata e inquadramento della natura del contributo
L’Agenzia richiama, in particolare:
- l’art. 10, comma 3, lettera c), del DPR 16 aprile 2013, n. 74, che consente alle Regioni di assicurare la copertura dei costi per il catasto degli impianti e per accertamenti e ispezioni mediante un contributo dei responsabili degli impianti, commisurato alla potenza;
- l’art. 11 della L.R. Marche n. 19/2015, che disciplina il segno identificativo e stabilisce che il suo valore è determinato anche per coprire i costi degli accertamenti, delle ispezioni, dell’implementazione e della gestione del catasto e dell’informazione;
- l’art. 3 del DPR n. 633/1972, quale norma di riferimento per il presupposto oggettivo IVA;
- l’art. 15 del DPR n. 633/1972, richiamato dall’istante per la tesi dell’esclusione dalla base imponibile.
L’Agenzia valorizza la natura del contributo come prestazione obbligatoria imposta dal legislatore per finalità di sicurezza pubblica e di copertura dei costi del sistema di controllo degli impianti termici, non come corrispettivo di un servizio reso a beneficio del privato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sul segno identificativo
L’Agenzia ritiene che le fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 4.a) esulino dal campo di applicazione dell’IVA.
Secondo l’Amministrazione:
- il contributo relativo al segno identificativo ha natura extra-tributaria e obbligatoria;
- il pagamento è funzionale alla copertura dei costi degli accertamenti e delle ispezioni, non alla remunerazione di una prestazione di servizi;
- il soggetto che incassa la quota, sia esso ente pubblico o organismo esterno delegato, non modifica la natura del contributo;
- il fatto che il pagamento sia materialmente effettuato dalla ditta di manutenzione in nome e per conto del responsabile dell’impianto non trasforma il contributo in corrispettivo di un servizio.
L’Agenzia osserva inoltre che il riaddebito del costo del “bollino” da parte della ditta di manutenzione al responsabile dell’impianto non concorre alla base imponibile del servizio di manutenzione, perché rappresenta solo il rimborso di un’anticipazione fatta in nome e per conto dell’utente.
Parere dell’Agenzia sulle ispezioni onerose
Diverso è il trattamento delle tariffe relative alle ispezioni onerose di cui al punto 4.b). L’Agenzia ritiene che tali importi abbiano rilevanza ai fini IVA, perché remunerano un’attività imputabile direttamente all’organismo esterno, sia esso una società a totale partecipazione pubblica sia una società privata.
In altri termini, mentre il segno identificativo costituisce un contributo obbligatorio fuori campo IVA, la tariffa per le ispezioni è considerata corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
Conclusioni operative
L’interpello si chiude con un chiarimento distintivo tra le due tipologie di somme:
- la tariffa per il segno identificativo, anche nella quota del 90% e anche se pagata dal manutentore a un organismo esterno, non è soggetta a IVA;
- la tariffa per le ispezioni onerose è invece imponibile ai fini IVA, in quanto corrispettivo di un’attività resa dall’organismo esterno.
Di conseguenza, la questione dell’aliquota IVA sul segno identificativo viene ritenuta non rilevante, perché l’importo è fuori campo IVA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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