Cassazione Civile, Ordinanza n. 20351/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS al pagamento di contributi dovuti da un'impresa a titolo di contributo d'ingresso ex art. 5, comma 4, L. n. 223 del 1991, per complessivi euro 73.409,99. La Corte d'appello aveva ritenuto che il credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale e che la prescrizione fosse stata interrotta da una diffida del 20 ottobre 2009 e da un successivo atto del 4 febbraio 2010, assumendo come dies a quo la scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento, fissata al 16 marzo 2006, in quanto il contributo era stato considerato unitario e rateizzabile. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 2946 c.c. e della normativa speciale invocata, sostenendo che la rateizzazione sarebbe stata solo una facoltà del debitore, non da essa esercitata, e che quindi la prescrizione avrebbe dovuto decorrere prima; ha inoltre affermato che la società non aveva richiesto la rateizzazione e che la decadenza da tale eventuale beneficio sarebbe dipesa dalla mancata attivazione della procedura prevista dalla legge. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura si fondava su un fatto decisivo non accertato nella sentenza impugnata, cioè l'asserita mancata richiesta della rateizzazione, e che la ricorrente stava in realtà sollecitando una rivalutazione del merito e dei fatti storici, non consentita in sede di legittimità. Per questo il motivo è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, osservando che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, presupponeva un accertamento in fatto non compiuto dal giudice di merito, cioè la mancata richiesta della rateizzazione e la conseguente decadenza dal relativo beneficio. Poiché il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e del momento di decorrenza della prescrizione, la Suprema Corte ha ritenuto precluso il riesame in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, secondo legge.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene la censura inammissibile in quanto basata su un fatto non accertato.
art. 2953 c.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte per affermare che il termine di prescrizione decorre da quando il creditore può far valere il proprio diritto, quindi dalla scadenza del versamento dovuto.
art. 5, comma 4, L. n. 223 del 1991
Norma che prevede il contributo dovuto dall'impresa per ciascun lavoratore posto in mobilità e la possibilità di versamento in più rate mensili o in unica soluzione.
art. 5, commi 4 e 6, L. n. 223 del 1991
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la mancata attivazione della procedura avrebbe impedito l'accesso alla rateizzazione e determinato la decadenza dal relativo beneficio.
art. 4 d.m. n. 142 del 1993
Letto in combinato disposto con la legge del 1991, disciplina le modalità di riscossione delle somme dovute dalle imprese e la rateizzazione in trenta rate mensili.
art. 4 d.l. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti della disciplina del contributo preteso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che, se la parte voleva far valere l'omesso accertamento del fatto decisivo relativo alla mancata richiesta di rateizzazione, avrebbe dovuto dedurre specificamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se presuppone l'accertamento di un fatto decisivo non esaminato dal giudice di merito e tende, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale.
- Quando la disciplina sostanziale collega la decorrenza della prescrizione al momento in cui il creditore può esigere il credito, il dies a quo va individuato nella scadenza dell'obbligazione dovuta secondo il regime concreto accertato nel merito.
- Se la parte ricorrente fonda la doglianza su un evento processuale o sostanziale non risultante dalla decisione impugnata, deve indicare specificamente dove e come quel fatto sia stato ritualmente introdotto e dedotto; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella ricostruzione della fattispecie concreta, salvo i limiti del controllo sulla motivazione nei casi e nei modi previsti dall'art. 360 c.p.c.
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