Sentenza n. 193/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.222 del 17 novembre 2025, di esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo, di durata ventennale, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice del 10 maggio 2024 e del RUP del 17 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di esclusione dalla gara, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice e del RUP relativi alla verifica del PEF
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, deducendo violazione della lex specialis, degli artt. 96, 185 e 193 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 7 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di inversione procedimentale, separazione delle fasi, tassatività delle cause di esclusione, tipicità dell'azione, rappresentanza societaria, buona fede, correttezza e favor partecipationis, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, erroneità dei presupposti e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe riesaminato il PEF nella fase di verifica della documentazione amministrativa, nonostante la precedente valutazione dell'offerta tecnica e l'inversione procedimentale; che non avrebbe dovuto esaminare la sua posizione in quanto seconda classificata e già destinataria di una proposta di esclusione; che il RUP avrebbe applicato criteri più rigorosi rispetto alla Commissione; che avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio, anche in ragione della diversa condotta tenuta nei confronti dell'altra concorrente; che non vi sarebbe stato adeguato contraddittorio procedimentale; che le carenze formali del PEF e della relativa asseverazione non costituirebbero cause tassative di esclusione; che la gara sarebbe stata comunque identificabile, il sottoscrittore sarebbe stato legittimato e qualificato e l'asseverazione sarebbe stata conforme agli standard ISAE 3400; che le eventuali carenze dell'asseverazione, in quanto elemento esterno all'offerta, sarebbero state sanabili mediante soccorso istruttorio. La stazione appaltante e l'interveniente ad opponendum hanno eccepito, tra l'altro, la tardività e l'inammissibilità delle censure e hanno sostenuto nel merito la legittimità dell'esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo per difetto di rilevanza le eccezioni processuali della stazione appaltante e della società interveniente. Il Collegio ha ritenuto decisivo il contenuto sostanziale dell'asseverazione del PEF: pur attestando la corretta predisposizione del piano secondo i principi contabili e l'assenza, allo stato, di fatti ostativi, la relazione evidenziava incertezze, rischiosità, dipendenza da eventi futuri e possibili scostamenti significativi tra valori consuntivi e valori preventivati. Tali rilievi incidevano sulla dimostrazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, sulla sostenibilità dei flussi di cassa, sulla copertura dei costi e sul ritorno economico della concessione ventennale. Il giudice ha qualificato le valutazioni compiute dall'amministrazione come tecnico-discrezionali, sindacabili soltanto in presenza di vizi palesi e macroscopici di contraddittorietà, illogicità, irrazionalità o irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. La motivazione dettagliata del RUP è stata ritenuta idonea. Il PEF è stato considerato elemento essenziale dell'offerta e le carenze sostanziali riscontrate non erano emendabili mediante soccorso istruttorio, poiché la loro correzione avrebbe richiesto una modifica sostanziale dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori in favore di AreaCom; le spese sono state compensate nei rapporti con la società interveniente.
Norme richiamate
art. 5.1 del Disciplinare di gara
La durata ventennale della concessione conferisce particolare rilievo alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario e della sostenibilità del PEF.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle cause di esclusione e dei rimedi di regolarizzazione; il TAR ha escluso la sanabilità delle carenze sostanziali del PEF perché avrebbe comportato una modifica dell'offerta.
art. 185 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina delle concessioni e della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta.
art. 193 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle concessioni e del relativo equilibrio economico-finanziario.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per il difetto di contraddittorio procedimentale; il ricorso è stato respinto nel merito senza esame decisivo di tale censura.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di motivazione, imparzialità e buon andamento; il TAR ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione dell'esclusione.
Massime di principio
- Nelle procedure per l'affidamento di concessioni di lunga durata, il PEF costituisce elemento essenziale dell'offerta quando è necessario a dimostrare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, la sostenibilità dei flussi di cassa, la copertura dei costi e il ritorno economico dell'operazione.
- Le valutazioni dell'amministrazione sulla sostenibilità e sull'equilibrio economico-finanziario di un PEF hanno natura tecnico-discrezionale e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi palesi e macroscopici di contraddittorietà, illogicità, irrazionalità o irragionevolezza.
- Un'asseverazione che evidenzi incertezze, rischiosità e la possibilità di scostamenti significativi tra valori previsionali e consuntivi può giustificare l'esclusione quando tali rilievi impediscano di ritenere dimostrata la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze sostanziali di un PEF o della relativa asseverazione quando la regolarizzazione richiederebbe una modifica sostanziale dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione.
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