Sentenza n. 2484/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro n. 26/2024, passata in giudicato, concernente l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro n. 26/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Ha accertato la sussistenza del giudicato, la rituale notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio e l'inerzia dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, mediante l'attribuzione della Carta elettronica del docente e l'accreditamento dell'importo complessivo di euro 1.000,00. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte e stabilendo che non spetti alcun compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sull'importo riconosciuto dal titolo esecutivo per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla notificazione della sentenza fino all'integrale esecuzione, fermo l'intervento sostitutivo del commissario dopo il decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo riconosciuto dal titolo esecutivo per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza contro l'Amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., costituendo il riferimento normativo richiamato per la penalità di mora nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione destinataria non si conformi spontaneamente al comando giudiziale, purché il titolo sia notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando l'inadempimento sia ingiustificato, gli obblighi risultanti dal titolo non presentino particolare complessità e la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo; può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto per ogni giorno di ulteriore ritardo.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria dell'Amministrazione non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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