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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 22352 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sul classamento e sulla determinazione della rendita catastale di due torri eoliche da 2 MW ciascuna. La societa' aveva dichiarato rendite inferiori con procedura DOCFA e aveva prodotto perizia giurata; l'Agenzia rettificò la rendita contestando il classamento (la societa' chiedeva categoria "E" per pubblica utilita') e quantificando la rendita su base di stima diretta/costi. In giudizio la CTR valutò elementi tecnico-estimativi, tenne conto del deprezzamento per obsolescenza tecnologica e fissò un valore catastale di 400.000 Euro/MW (800.000 Euro per torre da 2 MW). La societa' impugnava in Cassazione per vizio di motivazione, illegittima applicazione del metodo comparativo/stima, motivazione apparente e omesso esame della perizia tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della societa'. Ha ritenuto corretta la motivazione della CTR: l'avviso/atto di classamento era sufficientemente motivato in quanto consentiva alla contribuente di conoscere gli elementi essenziali e di difendersi; per le unita' in cat. D (immobili speciali) e' legittimo ricorrere alla stima diretta basata sui costi di costruzione/ricostruzione rettificati, con applicazione di deprezzamenti per obsolescenza tecnologica; la CTR ha spiegato i correttivi adottati e ha valutato logicamente la riduzione a 400.000 Euro/MW, disattendendo le perizie della contribuente. Di conseguenza il ricorso e' stato respinto e la societa' condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 10 del 1991, articolo 1

    La ricorrente invocava la classificazione delle pale eoliche nella categoria "E" per pubblica utilita'; la Corte non ha accolto la ricostruzione della ricorrente in ordine al classamento sulla base di tale richiamo.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari: la Corte ha precisato che l'obbligo motivazionale e' adempiuto quando il contribuente puo' conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi, anche se la motivazione tecnica puo' essere verificata in sede contenziosa.

  • Regio Decreto n. 652 del 1939, articolo 10

    "La rendita catastale delle unita' immobiliari ... costruiti per le speciali esigenze ... e' determinata con stima diretta per ogni singola unita' ..."

    Per immobili speciali (categoria D) e unita' non omogenee la determinazione con stima diretta e' la regola; la Corte ha confermato l'uso del criterio basato su costo/ricostruzione rettificato e deprezzato.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4

    Norma processuale richiamata nel motivo di cassazione relativo a nullita'/vizi della sentenza; la Corte ha ritenuto infondati i profili di nullita' dedotti.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione richiamati nn. 3,4,5)

    I motivi di cassazione per violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame di fatto sono stati valutati e rigettati perche' la motivazione della CTR e' risultata adeguata e congrua.

  • Circolari Ministero Economia e Finanze n. 14/07 e n. 6/12

    Richiamate come criteri interpretativi per la determinazione della rendita per beni a destinazione speciale: distinzione tra procedura diretta e indiretta, uso dei costi di ricostruzione, coefficienti di riduzione e deprezzamento.

  • Nota AE - Direzione Catasto prot. n. 0050557 del 14 marzo 2017 (indirizzi operativi)

    Indicazioni operative per la determinazione della rendita delle centrali eoliche (uso del costo medio infracensuario e adeguamenti temporali): la Corte vi ha fatto riferimento per confermare i criteri adottati dall'Ufficio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    Richiamato in ordine all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato; riferimento procedurale amministrativo contenuto nella pronuncia.

Massime di principio

  • Per unita' immobiliari "speciali" (categoria D) prive di mercato comparabile, il metodo corretto e preferibile e' la stima diretta basata sul costo di costruzione/ricostruzione rettificato e deprezzato, non il semplice metodo comparativo.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto tributario e di classamento e' soddisfatto quando l'atto indica gli elementi essenziali (tipologia dell'immobile, parametri usati, riferimento a stima diretta) tali da porre il contribuente in grado di difendersi; la completezza tecnica puo' essere verificata in sede contenziosa.
  • La mera assenza nell'avviso di allegati tecnici non invalida automaticamente l'atto se il contribuente ha comunque conoscenza degli elementi di fatto (es. DOCFA presentato dallo stesso contribuente) e puo' contestare nel merito.
  • In fase contenziosa l'Amministrazione deve comunque rendere intelligibile il proprio calcolo (criteri, fonti tecnico-estimative, correttivi temporali e deprezzamenti): la Corte verifica sia la sufficienza della motivazione sia la coerenza tecnica della valutazione.
  • Il contribuente deve presentare perizia tecnica accurata e puntuale quando contesta la valutazione dell'Ufficio; tuttavia la CTR puo' motivatamente disattendere perizie private se ritiene piu' credibili i correttivi tecnici e i criteri dell'Ufficio.
  • Per una solida difesa: chiedere espressa indicazione degli elementi e dei parametri utilizzati dall'Ufficio (capitale fondiario, saggio di redditivita', indici di deprezzamento, riferimenti temporali) e, se necessario, chiedere produzione documentale in sede amministrativa o cautelare prima del contenzioso.

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