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Sentenza

Sentenza n. 2869/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza dell’11 febbraio 2026 diretta a ottenere la definizione dei rapporti relativi al ricovero di due persone con disabilità psichica e la predisposizione di una nuova convenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha chiesto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare illegittimo il silenzio del Comune sull’istanza dell’11 febbraio 2026 e di accertare l’obbligo dell’ente di definire il procedimento volto alla stipula di una nuova convenzione per il ricovero di due persone con disabilità psichica, secondo la l.r. 22/1986 e lo schema allegato al d.P.R.S. 158/1996. La convenzione precedente, stipulata il 31 agosto 2021, era scaduta il 31 agosto 2024; il Comune ne aveva esercitato la disdetta e il precedente ricorso contro il silenzio, relativo alla richiesta di rinnovo, era stato respinto con sentenza passata in giudicato. La cooperativa ha sostenuto che circostanze sopravvenute rendevano necessario un nuovo provvedimento e una nuova convenzione: il Giudice tutelare avrebbe respinto la richiesta comunale di trasferire gli ospiti e l’Azienda sanitaria avrebbe raccomandato il mantenimento del ricovero presso la struttura, impedendo di fatto le dimissioni e lasciando gli ospiti senza una nuova convenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta decisione del Giudice tutelare che avrebbe impedito il trasferimento degli ospiti, ha rilevato che la cooperativa non aveva prodotto la decisione: in atti vi era soltanto l’istanza del Comune volta a ottenere l’autorizzazione al trasferimento. Quanto alla raccomandazione sanitaria del 30 gennaio 2026 di mantenere gli ospiti nella struttura, ha osservato che non risultava formalizzata in un Progetto di vita o in altro piano assistenziale. In ogni caso, il rapporto relativo alla prosecuzione del servizio dopo la scadenza della convenzione era già regolato dall’art. 16 della convenzione, che imponeva al gestore di assicurare la continuità del servizio sino al rinnovo o all’effettiva dimissione degli ospiti in caso di rescissione, con diritto alle rette alle condizioni convenzionali. Tale disciplina transitoria permaneva quindi fino alle dimissioni o alla conclusione di una nuova convenzione e non fondava l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza nei termini richiesti. La cooperativa è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. la società ricorrente, -OMISSIS- s.c.a.r.l. (di seguito -OMISSIS-) ha domandato la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Montallegro sulla sua istanza del 11.02.2026, finalizzata alla predisposizione da parte dell’E.L. degli “atti per la sottoscrizione di una nuova Convenzione (relativa a due disabili psichici…) in osservanza della normativa vigente e dello schema di cui all’allegato ‘D’ del d.P.R.S. n. 158/1996 o, comunque, ad adottare qualunque altro atto volto a definire la…situazione, che vede - da oltre un anno - la struttura ospitare i sopra citati disabili senza convenzione e senza che il Comune proceda al…trasferimento”.

    L’azione sul silenzio è stata proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria d’illegittimità dell’inerzia e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel caso concreto, il TAR ha però escluso che sussistesse l’obbligo di provvedere richiesto.

  • art. 16 della convenzione del 31 agosto 2021

    Infatti, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione in discorso “Sino al rinnovo o all’effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l’ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione”.

    La clausola transitoria disciplina la prosecuzione del servizio dopo la cessazione della convenzione: il gestore deve continuare l’assistenza sino al rinnovo o alle dimissioni degli ospiti e conserva il diritto alle rette alle condizioni convenzionali. Questa previsione regola il rapporto nel periodo transitorio senza determinare, da sola, l’obbligo comunale di stipulare una nuova convenzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo di provvedere non può essere fondato su circostanze sopravvenute soltanto affermate dalla parte: quando la decisione di un’autorità giudiziaria è invocata come vincolo all’azione amministrativa, occorre che essa sia documentata in giudizio.
  • Una raccomandazione sanitaria di mantenimento di una persona presso una struttura non equivale, in assenza della sua formalizzazione in un Progetto di vita o in altro piano assistenziale, a una prescrizione formalizzata idonea a fondare la necessità di una nuova convenzione.
  • Quando una convenzione di servizi socio-assistenziali prevede espressamente che il gestore continui il servizio senza soluzione di continuità fino al rinnovo o alle dimissioni degli ospiti, con pagamento delle rette alle condizioni convenzionali, tale clausola regola i rapporti durante il periodo transitorio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoServizi sociali ed educativi
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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