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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27940/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile la conseguenza di cui all'art. 616 c.p.p. e non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il G.I.P. del Tribunale di Enna applicava a due imputati pene concordate, rispettivamente di mesi 14 e mesi 6 di reclusione, ritenendoli colpevoli dei reati loro ascritti. I due proponevano un unico ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, fondato su vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo nei limitati casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Nel caso concreto i ricorrenti non avevano dedotto alcuno di tali motivi, sicché i ricorsi risultavano proposti fuori dai casi consentiti e quindi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto del ricorso limitato nei motivi di impugnazione.

  • art. 192 c.p.p.

    vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.

    norma invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione, ma il motivo è stato ritenuto non proponibile nel perimetro del ricorso avverso patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

    ha consentito la trattazione camerale del ricorso secondo il rito previsto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    delimita in senso tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; i motivi diversi sono inammissibili.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    regola generale dei motivi di ricorso per cassazione, derogata nel caso della sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    individua i soli motivi ammissibili di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • La deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge non è sufficiente, di per sé, ad ammettere il ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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