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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03523/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito dava conto in modo congruo e immune da vizi logico-giuridici della responsabilità penale dell'imputato e della congruità della pena inflitta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, una condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa per un tentativo di furto aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, ha dedotto un unico motivo di inosservanza dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento in suo favore. La censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione del tutto generica e aspecifica, perché non confrontata in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e non articolata in ragioni di fatto e di diritto idonee a superare la tenuta logico-giuridica della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come norma integratrice del reato contestato, indicandone la forma tentata.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma base del furto oggetto di contestazione.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato come aggravante del furto contestato.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura difensiva riguardava il dovere di immediata declaratoria di una causa di non punibilità o di proscioglimento; la Corte ha ritenuto il motivo non deducibile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    È stata applicata la sanzione dell'inammissibilità per genericità e aspecificità del motivo di ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a invocare in modo generico l'art. 129 c.p.p. senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare concrete ragioni di fatto e di diritto idonee a imporre il proscioglimento immediato.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una critica meramente assertiva, generica o aspecifica, poiché il motivo deve misurarsi puntualmente con la decisione impugnata e con le argomentazioni poste a base della condanna.
  • Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici sulla responsabilità e sulla pena, la Corte di cassazione non può sostituire a tale valutazione una diversa lettura dei fatti in presenza di censure non specifiche.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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